Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8175 del 27/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 27/04/2020), n.8175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4555-2014 proposto da:

GALILEI 2000 SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL MONTE

OPPIO 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PASCUCCI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLA FERRANTE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 65/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

VERONA, depositata il 24/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2019 dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK.

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR del Veneto, sezione staccata di Verona, rigettava il gravame interposto da Galilei 2000 S.r.l. contro la sentenza della CTP di Verona di rigetto del ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento per Ires, Iva e Iva per l’anno 2006;

2. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la contribuente, affidato a tre motivi, cui replica l’agenzia con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

3. con nota dat. 20 settembre 2018 la difesa erariale ha dato atto della comunicazione dell’Agenzia delle entrate circa la regolare definizione della controversia da parte del contribuente ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. con mod. dalla L. n. 97 del 2017, con il pagamento a tal fine previsto, ed ha chiesto di dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese;

4. va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere sul rapporto tributario controverso con compensazione delle spese dell’intero giudizio tra le parti, trattandosi di definizione agevolata in pendenza di giudizio di legittimità (cfr., Sez. 5, 27 aprile 2018, n. 10198; Sez. 6, 3 ottobre 2018, n. 24083).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2020

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