Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8175 del 22/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8175 Anno 2016
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 26250-2014 proposto da:
CASSA DI RISPARMI() DI FERMO SPA, in persona del legale
rappresentante Presidente pro tempore del Consiglio di
Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO
CIVININI 85, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO
MARIANI, rappresentata e difesa dall’avvocato PIERLUIGI
SPADAVIls’CCHIA, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
RENZI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B.
VICO 1, presso lo studio dell’avvocato LORENZO PROSPERI
MANGI) J, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBKRID
GUSMITTA, giusta mandato in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 22/04/2016

- con troricorrente
avverso la sentenza n. 449/2013 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA dell’08/01/2013, depositata il 24/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’

udito l’Avvocato ROBERTO GUSMITTA., difensore del
controricorrente, che si riporta agli scritti.

Ric. 2014 n. 26250 sez. M1 ud. 11-03-2016
-2-

11/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONKSI;

La Corte ,rilevato che sul ricorso n. 26250/14 proposto dalla Cassa di Risparmio
di Fermo spa nei confronti di Renzi Andrea il Consigliere relatore ha

depositato ex art. 380 bis cpc la relazione che segue
“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi del! ‘art. 380-bis c.p.c.

Con atto di citazione notificato in data 21.04.1993, Renzi Andrea aveva
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n, 156 emesso dal
Presidente del Tribunale di Fermo in data 27.02.1993 su ricorso della
Cassa di Risparmio di Fermo con cui aveva ingiunto alla S.r.l.
Calzaturificio Nuova Rossella (debitore principale) ed a Renzi Andrea,
Renzi Maurizio e Renzi Aldo, quali fideiussori, il pagamento della
somma ivi indicata oltre interessi nella misura convenzionale e spese
della procedura.
Aveva quindi concluso chiedendo : di revocare,dichiarare nullità ed
illegittimità del decreto ingiuntivo ,previa dichiarazione della nullità
delle clausole del contrato bancario quanto al rinvio al saggio interesse
ai tassi correnti ed alle valute d’uso; di dichiarare la nullità di tutte le
altre clausole contrattuali di rinvio agli usi; di accertare e dichiarare la
nullità del saggio di interesse chiesto anche in sede monitori in quanto
superiore a quello stabilito dalla L. 7.03.1996 n. 108; di accertare e
dichiarare la nullità della capitalizzazione cosi come operata dalla
banca;di accertare e quantificare le somme indebitamente percepite

osserva quanto segue.

nel corso del rapporto in forza di clausole nulle e di dichiarare il
diritto dell’opponente alla restituzione delle stesse oltre agli interessi
legali e/o compensativi e/o corrispettivi decorrenti dalla data di maturazione
di ciascun credito al saldo e per l’effetto condannare la Banca alla

la compensazione tra queste somme dovute e quelle
eventualmente dovute dagli opponenti alla banca;di respingere ogni altra
domanda della banca in quanto infondata e non provata ; infine condannare
la banca al risarcimento dei danni nella misura ritenuti di giustizia.
La Cassa di Risparmio di Fermo, nel costituirsi in giudizio, aveva contestato
l’opposizione e ne aveva chiesto il rigetto.
Il Tribunale adito, con sentenza 19.01.2004, revocava il decreto ingiuntivo
opposto e condannava gli opponenti a pagare in favore dell’opposta la
somma capitale di euro 519.295,10, oltre agli interessi legali dalla data
del ricorso in sede monitoria al saldo effettivo, rigettava la domanda
riconvenzionale dell’ opponente e dichiarava inammissibili le ulteriori
richieste avanzate in corso di causa dagli opponenti che venivano
condannati al pagamento delle spese di lite.
Con la richiamata sentenza il Tribunale di Fermo aveva osservato
che non si poneva alcun problema quanto alla eccepita illegittimità
della fideiussione omnibus in quanto l’importo massimo risultava
specificatamente indicato in due miliardi.

restituzione di ogni somma indebitamente percepita oltre agli interessi salva

Quanto alla eccezione di parte opponente secondo cui al momento del
rilascio non ,era stato indicato l’importo massimo entro cui veniva
prestata la garanzia e che on era stato dato incarico alla banca di
completare, riempiendola , la scheda per inserirvi l’importo di £ 2

Fermo aveva osservato che detta scrittura privata risulta pacificamente
riconosciuta dagli opponenti che, lungi dall’effettuare il
disconoscimento nelle forme e nei tempi di legge ex art. 214 c.p.c. ha
chiaramente dichiarato di avervi apposto la firma ( sia pure — a suo
dire — in bianco)..
Avverso la detta sentenza Andrea Renzi aveva proposto appello deducendo
che la scheda fideiussoria datata 04.07.1990 presente nel fascicolo per
ricorso per decreto ingiuntivo doveva ritenersi inesistente in quanto priva
della sottoscrizione di coloro che dovevano figurare come fideiussori ; per il
resto riproponeva le argomentazioni svolte in primo grado.
La Cassa di Risparmio di Fermo si era costituita in giudizio chiedendo il
rigetto dell’appello perché inammissibile e palesemente infondato.
Con sentenza in data 03.01.2006 la Corte di Appello di Ancona, in riforma
della gravata sentenza, revocava il decreto ingiuntivo opposto e respingeva
ogni pretesa creditoria dell’istituto di credito, rigettava l’appello incidentale
e condannava la Cassa di Risparmio di Fermo al pagamento delle spese di
lite.

miliardi e al disconoscimento operato al riguardo, il Tribunale di

A seguito di detta pronuncia ,con atto di citazione notificato in data
02.02.2007 era stato poi proposto dalla Carife giudizio dinanzi al
Tribunale di Fermo, Sezione Distaccata di Sant’Elpidio a Mare, per
l’accertamento della falsità della scheda fideiussoria.

Cassa di Risparmio di Fermo proponeva giudizio di revocazione
deducendo che i Renzi, in sede di giudizio di opposizione al decreto
ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Fermo, avevano riconosciuto che la
scrittura privata , costituita dallafideiussione del 04.07.1990 recante

l’indicazione dell’importo massimo della garanzia, era stata da loro
sottoscritta poiché avevano operato il disconoscimento della fideiussione
asserendo che al momento del rilascio non fosse stato indicato l’importo di
euro 2 milioni e che non fosse stato dato alla banca l’incarico di riempire la
scheda con siffatta indicazione senza nulla dedurre in merito alla mancanza
della sottoscrizione; avevano inoltre alle udienze del 2.05.2001 e del
28.07.2003 disconosciuto la conformità ex art. 2719 c.c. delle copie
prodotte nel giudizio di opposizione rispetto all’originale dell’atto di
fideiussione del 04.07.1990 riportante la cifra di £ 2 milioni nella parte in
cui era indicata in cifre ed in lettere l’importo suddetto cosi limitandosi a
dedurre l’abusivo riempimento in bianco della stessa fideiussione. Da
ciò doveva desumersi, secondo quanto affermato dalla CARIFE, il
conseguente implicito riconoscimento da parte degli stessi Renzi della

Peraltro,avverso la richiamata sentenza della Corte d’appello la

falsità della scheda fideiussoria laddove mancante delle sottoscrizioni.
La CARIFE proseguiva deducendo che l’affermazione della Corte di
Appello di inesistenza dell’atto di fideiussione del 07.07.1990 perché priva
della sottoscrizione dei Renzi a seguito del mero richiamo di una

rinvenuta agli atti del giudizio di appello, doveva ritenersi
incontestabilmente esclusa dagli atti di causa risultando in maniera
inconfutabile la sottoscrizione del contratto da parte dei Renzi poiché la
scheda rinvenuta nel fasckolo del monitorio risultava prima facie una copia
alterata ed incompleta rispetto a quella certificata prodotta ritualmente
all’epoca ( nonché rispetto a quella prodotta in tutti i giudizi di opposizione)
e pertanto quest’ultima irritualmente sottratta e sostituita dolosamente con
quella rinvenuta alterata ed incompleta.
Osservava, altresì, la CAR1FE che il foglio rinvenuto – che
per le sue caratteristiche non poteva assurgere alla nozione di scheda
fideiussoria contrastava con le attestazioni di deposito dei documenti
allegati al ricorso per decreto ingiuntivo per cui se ne doveva dedurre la
intervenuta materiale sottrazione del documento prodotto con conseguente
obbligo di ordinarne alla cancelleria la ricerca ovvero di disporne la
ricostruzione . Difatti nel ricorso per decreto ingiuntivo e nel relativo
fascicolo, sempre secondo quanto affermato dalla CARIFE, era stato
specificatamente indicato il deposito, come documento n. 4, della

scheda rinvenuta allegata al ricorso in sede monitoria e irritualmente

fideiussione del 04.07.1990 sino alla concorrenza dell’importo di £ 2 milioni
a _firma dei Renzi; peraltro nel corso dei distinti giudizi di opposizione si era
provveduto a depositare copia integrale della fideiussione per l’importo di £
2milioni e della lettera di collegamento in pari data con la sottoscrizione per

fideiussione, sostituita, previa autorizzazione,all’originale allegato al
ricorso per decreto ingiuriavo. La documentazione certificata come
depositata dalle attestazioni di cancelleriaera stata poi irritualmente
sottratta da ignoti e non più rinvenuta allegata agli atti; in particolare in
luogo dell’originale della fideiussione era stata rinvenuta, come da
attestazione della cancelleria, una fotocopia incompleta della scheda
fideiussoria priva della parte relativa alle sottoscrizioni dei fideiussori
ed analoga copia era stata rinvenuta nel fascicolo per decreto ingiuntivo.
La CARIFE affermava che , proposto ricorso per Cassazione, non poteva
porsi in dubbio la legittimazione dell’attrice alla proposta revocazione : a) in
ragione del riconoscimento della falsità della prova costituita
dall’inesistenza della . fideiussione perché priva della sottoscrizione; 2) in
ragione dell’accertamento della falsità della predetta prova all’esito, e
previa sospensione del presente giudizio, nell’ambito dell’autonomo
giudizio di falsità già instaurato; c) in ragione dell’errore del
nell’estimazione del fatto costituito

criterio

dalla dichiarazione di inesistenza

della fideiussione perché carente della sottoscrizione con richiamo alla

esteso dei garanti opponenti, previa esibizione della copia autentica della

scheda di fideiussione 04.07.1990 costituita da un foglio incompleto
rinvenuto (irritualmente ) allegato al ricorso per decreto ingiuntivo
contrariamente a quanto riscontrabile dagli atti circa la veridicità della
sottoscrizione della fideiussione da parte dei Renzi.

d’appello oggetto del giudizio di revocazione a far parte del collegio
chiamato a decidere su quest’ultima
Quindi concludeva chiedendo , in via preliminare, sospendere il
giudizio in attesa della definizione del giudizio di accertamento della

falsitàdella prova,preeedentemente instaurato; nel merito revocare la
sentenza della Corte di Appello n. 2/06 e, facendo uso delle facoltà previste
dall’art. 402 c.p.c. , confermare le statuizioni di condanna nei confronti del
Renzi portate dalla sentenza del Tribunale di Fermo n. 48/04; riconosciuta o
accertata e dichiarata la falsità della prova o che la scrittura di fideiussione
, contrariamente a quanto riportato nella sentenza della Corte di Appello di
Ancona, conteneva le sottoscrizioni dei Renzi i quali avevano riconosciuto di
aver sottoscritto la medesima scrittura privata, respingere l’appello avverso
la predetta sentenza.
Renzi Andrea

nel costituirsi in giudizio chiedeva dichiarare

l’inammissibilità o comunque respingere la revocazione ; sospendere il
giudizio in pendenza del giudizio di cassazione avverso la medesima
sentenza.

Deduceva poi l’incompatibilità del relatore della sentenza della Corte

La Corte d’appello di Ancona,con sentenza 451/13 dichiarava inammissibile
l’azione.
Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione la Carife sulla base di un

Con il motivo in questione la Carife lamenta in primo luogo che la
incompatibilità del giudice componente il collegio per la presenta causa che
aveva già composto il collegio che aveva deciso sull’appello risultava dal
fatto che alla luce del rappresentato episodio di falso non poteva escludersi
alcuna delle ipotesi previste dall’art 395 cpc.
La doglianza è inammissibile, risulta di tutta evidenza da quanto dianzi
esposto che la Carife ha proposto azione di revocazione ai sensi dell ‘art 395
n. 2 per falsità della prova e non già ai sensi dell ‘art 395 n. 6 per dolo del
giudice che non risulta mai dedotto ed in relazione al quale manca altresì
qualunque giudizio pendente.
La stessa pertanto risulta del tutto nuova laddove appare implicitamente
prospettare una ipotesi di revocazione diversa da quella di cui all’art 395 n.
2 cpc.
Risulta pertanto del tutto corretta la valutazione effettuata dalla Corte
d’appello che ha escluso ogni incompatibilità del giudice richiamandosi alla
giurisprudenza di questa Corte che anche di recente ha per l’ennesima volta
ribadito che l’incompatibilità del giudice, che ebbe a pronunciare la sentenza

motivo cui resiste con controricorso Renzi Andrea.

oggetto della domanda di revocazione, a far parte del collegio chiamato a
decidere su di essa non determina nullità deducibile in sede di impugnazione,
in quanto tale incompatibilità può dar luogo soltanto all’esercizio del potere
di ricusazione, che la parte interessata ha l’onere di far valere, in caso di

all’art. 52 cod. proc. civ. ( Cass 16861113).
In secondo luogo il motivo contesta la mancata sospensione del processo in
attesa del giudizio pendente riguardante l’accertamento della falsità dei
documenti di cui si è detto.
La doglianza appare inammissibile .Questa Corte ha già affermato che la
questione relativa all’ammissibilità della sospensione del processo per
pregiudizialità necessaria non concerne un punto decisivo della
controversia, che può consistere esclusivamente in una “quaestio facti” ,
riguardante il rapporto sostanziale ed avente il carattere della decisività, ma
l’adozione di un provvedimento ordinatorio, il cui diniego non rende pertanto
configurabile il vizio di cui all’art. 360, n. 5 cod. proc. civ., essendo peraltro
impugnabile con lo strumento del regolamento di competenza, ai sensi
dell’art. 42 cod. proc. civ., solo il provvedimento con cui la sospensione sia
disposta. ( Cass 5246/06- Cass 15353/10).
Il motivo è peraltro contenuto in tre righe senza alcuna specifica censura alle
argomentazioni svolte sul punto dalla corte d’appello che ha rilevato

mancata astensione del medesimo giudice, nelle firme e nei termini di cui

,rifacendo.si agli orientamenti già espressi da questa corte che
l’impugnazione per revocazione, avverso pronuncia resa in base a prove
successivamente riconosciute o dichiarate false (art. 395 n. 2 cod. proc. civ.),
presuppone, per quanto riguarda la dichiarazione giudiziale della falsità,

anteriore alla domanda ( Cass 4527/82;Cass 3947/06).
La doglianza appare quindi del tutto generica poiché non dà atto della
motivazione fornita dalla Corte d’appello e non contiene argomentazioni per
sostenerne l’erroneità e non indica altresì quale sarebbe stata la corretta
decisione.
Ricorrono in conclusione i requisiti di cui all’art 375 epc per la trattazione in
camera di consiglio.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di
Consiglio
Roma 20.1.16
Il Cons.relatore”

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse
conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che
pertanto il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento
delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo ;
PQM

che il relativo accertamento sia contenuto in giudicato formatosi in data

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio liquidate in euro 10.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi ed oltre
accessori di legge. Sussistono le condizioni per l’applicazione del doppio

Roma 11.3.16
Presiden e

p

del contributo ex art 13 comma 1 quater del dpr 115 del 2002.

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