Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8174 del 29/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 29/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.29/03/2017), n. 8174
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29591/2015 proposto da:
FINANZIARIA SAN TOMMASO S.R.L., in qualità di assuntore del
concordato fallimentare FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona
dell’amministratore unico, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DI VILLA PAMPHILI N 33, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
RAMPINO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO MAZZARELLI,
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2204/36/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, emessa il 13/04/2015 e depositata il
20/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA
SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, letto i cinque motivi di ricorso proposti dalla Finanziaria San Tommaso srl, in qualità di assuntore del concordato fallimentare Fallimento (OMISSIS) srl ed in assenza di difese scritte da parte dell’Agenzia delle Entrate;
Rilevata la non evidenza decisoria del giudizio, che induce a ritenere opportuna la trasmissione del fascicolo alla sezione ordinaria.
PQM
rinvia a nuovo ruolo, e dispone che la cancelleria trasmetta il presente fascicolo alla sezione quinta ordinaria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017