Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8174 del 27/04/2020
Cassazione civile sez. trib., 27/04/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 27/04/2020), n.8174
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24869-2013 proposto da:
BERRIGHI COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE G.
MAZZINI 9-11, presso lo studio dell’avvocato LIVIA SALVINI, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLA LEONE DE
RENZIS SONNINO, LAURA CASTALDI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 50/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
LIVORNO, depositata il 14/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/12/2019 dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK.
Fatto
CONSIDERATO
che:
1. la CTR della Toscana, sezione staccata di Livorno, rigettava il gravame interposto da Berrighi Costruzioni S.r.l. contro la sentenza della CTP di Livorno di rigetto del ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento per Iva per l’anno 2006;
2. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la contribuente, affidato a sei motivi, cui replica l’agenzia con controricorso.
Diritto
RITENUTO
che:
3. con nota dat. 20 marzo 2018 la difesa erariale ha trasmesso la comunicazione dell’Agenzia delle entrate circa la regolare definizione della controversia da parte del contribuente ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. con mod. dalla L. n. 97 del 2017, con il pagamento a tal fine previsto, ed ha chiesto di dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese;
4. va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere sul rapporto tributario controverso (cfr., recentemente, Sez. 6, 3 ottobre 2018, n. 24083) con compensazione delle spese dell’intero giudizio tra le parti, trattandosi di definizione agevolata in pendenza di giudizio di legittimità (Sez. 5, 27 aprile 2018, n. 10198).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2020