Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8174 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 22/03/2019), n.8174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 471/2014 proposto da:

P.M., nato a Roma il 26 settembre 1956, rappresentato e

difeso dall’Avv. Giancarla Branda, del Foro di Roma, con domicilio

eletto presso l’Avv. Giancarla Branda, con studio in Roma in viale

Giuseppe Mazzini n. 11;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– intimata costituitasi ma non controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 65/10/2013, pronunciata il 27 marzo 2013 e depositata il 7 maggio

2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio

2019 dal Consigliere Dott. Antezza Fabio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il contribuente ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di accoglimento dell’appello proposto dall’A.E. avverso la sentenza n. 454/32/2009 emessa dalla CTP di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione proposta dallo stesso contribuente contro l’atto di diniego di rimborso IVA inerente l’esercizio 1999 (n. 43501 emesso il 6 giugno 2007).

2. Per quanto emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, il contribuente dopo aver esposto in sede di dichiarazione relativa all’esercizio 1999 (apposito riquadro RX del Mod. unico 2000) un credito d’IVA (per Euro 3.821,00) ne chiese il rimborso, essendo cessata la relativa attività il 15 ottobre 1999.

3. Avverso il relativo provvedimento di diniego di rimborso IVA (n. 20013 emesso il 26 febbraio 2009), motivato in ragione del decorso del termine decadenziale biennale di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, il contribuente propose ricorso innanzi al Giudice tributario, accolto dalla CTP con sentenza riformata dalla CTR.

4. La Commissione regionale, in accoglimento dell’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, ritenne nella specie operante il termine decadenziale biennale di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2. Trattavasi, in particolare, di istanza di rimborso presentata in ipotesi di cessazione della relativa attività nel 2001 e da soggetto esponente il detto credito nella dichiarazione (del 2002) relativa al medesimo esercizio 2001.

In tema d’IVA, difatti, ai fini del rimborso dell’eccedenza d’imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro “RX4”, sebbene non accompagnata dalla presentazione del modello “VR”, che costituisce solo un presupposto per l’esigibilità del credito. Ne consegue che, anche in caso di cessazione d’attività, nella quale non è possibile portare in detrazione l’eccedenza l’anno successivo, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, non è applicabile il termine biennale di decadenza, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale, di cui all’art. 2946 c.c.(Cass. sez. 5, n. 28/09/2016, n. 19115, Rv. 641101-01, nonchè la successiva conforme Cass. sez. 5, 31/10/2018, n. 27828, Rv. 650973-01; si vedano altresì, ex plurimis, tra le precedenti conformi, anche: Cass. sez. 5, 09/10/2015, n. 20255, Rv. 636111-01; Cass. sez. 5, 01/10/2014, 20678, Rv, 632503-01; Cass. sez. 5, 12/09/2012, n. 15229, Rv. 623772-01; Cass. sez. 5, 16/05/2012, n. 7984, Rv. 622909-01; per precedenti in senso difforme, antecedenti al consolidarsi dell’opposto orientamento di cui innanzi, si vedano: Cass., sez. 5, 16/09/2015, n. 18915, Rv. 618795-01, e Cass. sez. 5, 16/09/2011, n. 18920, Rv. 619203-01; in senso sostanzialmente conforme all’orientamento attualmente consolidatori si vedano, altresì: Cass. Sez. 5, 28/06/2018, n. 649400-01, e Cass. sez. 5, 22/02/2017, n. 4559, Rv. 643105-01).

2.2. Le ragioni dell’accoglimento del motivo n. 2 evidenziano l’inconferenza della censura di cui al motivo n. 1 in quanto, come evidenziato dallo stesso ricorrente, il provvedimento di diniego impugnato motiva proprio in forza dell’applicabilità della decadenza biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, come emerge anche dalla parte del detto provvedimento riportata nel ricorso per ragioni di autosufficienza.

3. In conclusione, in accoglimento del motivo n. 2 del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al motivo accolto, e decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, ultimo inciso, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, deve essere accolto il ricorso originario del contribuente, con compensazione delle spese relative ai giudizi di merito, in considerazione del consolidarsi dell’attuale orientamento di questa Corte in merito alla questione di diritto di cui innanzi.

Per converso, l’Amministrazione deve essere condannata al pagamento delle spese processuali inerenti il presente giudizio di legittimità, in favore del ricorrente, che si liquidano, in ragione dei parametri ratione temporis applicabili, in Euro 2.000,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e C.N.P.A., come per legge.

PQM

accoglie il motivo n. 2 del ricorso e rigetta il motivo n. 1, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente, con compensazione delle spese dei giudizi di merito, e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali inerenti il presente-giudizio di legittimità, in favore del ricorrente, che si liquidano in Euro 2.000,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e C.N.P.A., come per legge.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

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