Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8174 del 04/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 04/04/2018, (ud. 21/09/2017, dep.04/04/2018),  n. 8174

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Giudice di pace di Firenze accoglieva l’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22, proposta da H.A., cittadino tedesco residente in (OMISSIS), avverso un verbale di contravvenzione al C.d.S., deducendo tra l’altro l’inesistenza della notifica del suddetto atto effettuata a mezzo posta e non con le modalità previste dalle convenzioni internazionali per le notifiche all’estero.

Successivamente il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 3241/2015, accoglieva l’appello proposto dal Comune di Firenze, ed, in riforma dell’appellata sentenza del Giudice di Pace, rigettava l’opposizione formulata dall’appellato H..

A sostegno della decisione il Tribunale rilevava, per quanto qui di interesse, che in generale per la notifica in (OMISSIS) degli atti amministrativi, qual era il verbale di contravvenzione al C.D.S. emesso dalla polizia municipale, dovesse trovare applicazione la disciplina contenuta nella Convenzione di Strasburgo del 24.11.1977. Tuttavia nel caso di specie l’art. 201 C.d.S., consentiva “…la notifica a mezzo del servizio postale come alternativa paritaria rispetto a quella effettuata secondo il codice di rito e che l’art. 201 C.d.S., trovava applicazione preferenziale rispetto all’art. 142 c.p.c., ratione temporis”. In ogni caso quand’anche si fosse voluto affermare che la notifica a mezzo del servizio postale non poteva essere effettuata, ciò non avrebbe dato luogo ad un’ipotesi di inesistenza della notifica, ma solo a nullità della stessa, sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c., avendo raggiunto il suo scopo.

Inoltre il Tribunale con riguardo alla censura relativa al fatto che il verbale di contravvenzione fosse stato notificato in lingua tedesca, perfettamente comprensibile all’appellante, riteneva che si trattasse di un mero vizio formale, che non impediva al destinatario di svolgere il suo atto di opposizione, per cui non era ravvisabile alcuna nullità.

Avverso la suddetta decisione H.A. propone ricorso per cassazione, formulando tre distinti motivi. Resiste il Comune di Firenze con apposito controricorso, contenente anche ricorso incidentale affidato ad un’unica censura.

Ritenuto che il ricorso principale potesse essere rigettato, assorbito l’incidentale condizionato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato anche memoria illustrativa.

Atteso che:

con il primo motivo di ricorso l’ H. denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 10 Cost., art. 142 c.p.c., art. 201 C.d.S., commi 1 e 3, lamentando che il giudice di appello, pur individuando correttamente la disciplina applicabile per la notifica in (OMISSIS), ossia quella prevista dalla Convenzione di Strasburgo del 24.11.1977, ha poi inopinatamente ritenuto che l’art. 201 C.d.S., consentisse di effettuare, in deroga a quanto previsto dalla Convenzione citata, la notifica a mezzo posta direttamente al destinatario residente in (OMISSIS);

con il secondo motivo di ricorso è denunciata, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3: in particolare, il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della norma citata, giacche quand’anche si fosse voluto affermare che la notifica a mezzo del servizio postale non poteva essere effettuata, il giudice del gravame ha ritenuto che il vizio non dava luogo ad un’ipotesi di inesistenza della stessa, ma solo a nullità della notifica a H., sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c., avendo essa raggiunto il suo scopo, in palese violazione del divieto posto dall’ordinamento tedesco;

con il terzo mezzo, con cui è denunciata ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione del R.D.L. n. 1796 del 1925, art. 1, nonchè dell’art. 7 della Convenzione di Strasburgo del 24/11/1977, per essere stato il verbale di contestazione notificato solo nella sua traduzione in lingua tedesca;

con l’unico motivo del ricorso incidentale il Comune di Firenze lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, l’inesistenza della procura speciale alle liti rilasciata su foglio a parte in primo grado da H.A., deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c. e l’omessa pronuncia su un punto decisivo per il giudizio da parte del giudice di appello;

ragioni di ordine logico giuridico impongono di esaminare in primo luogo l’unico motivo del ricorso incidentale, essendo evidente che l’eventuale giudizio positivo circa la validità della procura alle liti sarebbe assorbente rispetto alle altre doglianze. Essa è fondata.

Il Tribunale pur dando atto che il Comune di Firenze aveva eccepito, in via pregiudiziale, l’inammissibilità dell’appello per nullità/inesistenza della procura alle liti rilasciata da H., non offre però alcuna motivazione in ordine a tale eccezione.

Occorre muovere dalla considerazione che, in base al disposto della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 12, a tenore del quale il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana, la procura alle liti utilizzata in un giudizio celebrato nel nostro Stato, anche se rilasciata all’estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l’utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicchè in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci. A tal fine occorre però che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell’ordinamento italiano e che consistono, quanto alla scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore (Cass. Sez. Un. 13 febbraio 2008 n. 3410; Cass. 14 novembre 2008 n. 27282).

Sotto altro, concorrente profilo, va poi osservato che, benchè l’art. 122 c.p.c., comma 1, prescrivendo l’uso della lingua italiana, si riferisce ai soli atti endoprocessuali e non anche agli atti prodromici al processo, come la procura, per questi ultimi vige pur sempre il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto (cfr. Cass. Sez. Un. 2 dicembre 2013 n. 26937; Cass. 29 dicembre 2011 n. 30035; Cass. 14 novembre 2008 n. 27282). Venendo al caso di specie, la procura, rilasciata da H., in (OMISSIS), era esente, in conformità alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, ratificata dall’Italia con L. 20 dicembre 1966, n. 1253, nonchè alla Convenzione bilaterale tra l’Italia e la (OMISSIS) conclusa in Roma il 7 giugno 1969, sia dalla legalizzazione da parte dell’autorità consolare italiana, sia dalla c.d. apostille, e cioè dal rilascio, da parte dell’organo designato dallo Stato di formazione dell’atto, di un attestato idoneo a che l’atto venga riconosciuto ed accettato come autentico.

Tanto non esclude, tuttavia, che andava allegata non solo la traduzione della procura speciale, ma anche quella dell’attività certificativa svolta dal notaio, e cioè l’attestazione che la firma era stata apposta in sua presenza, da persona di cui egli aveva accertato l’identità. Il mancato espletamento di tale adempimento comporta la nullità della procura (v. in termini, Cass. 29 maggio 2015 n. 11165).

Il Collegio rileva, altresì, che ai sensi dell’art. 182 c.p.c., comma 2 (nel testo applicabile “ratione temporis”, successivo alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009, trattandosi di procura rilasciata in data 21 febbraio 2011), il giudice ogni qualvolta rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione “può” assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev’essere interpretato nel senso che il giudice “deve” promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti “ex tunc”, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.

Non può dubitarsi dell’applicabilità di tale principio anche al vizio inerente alla procura alle liti, come affermato di recente, sia pure con riferimento alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009, all’art. 182 c.p.c., dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. 22 dicembre 2011 n. 28337).

L’accoglimento del ricorso incidentale nei termini testè precisati, assorbiti i motivi del ricorso principale, comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato, che applicherà il principio sopra indicato, provvedendo, altresì, il merito al regolamento delle spese processuali inerenti al presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso incidentale, assorbito quello principale;

cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 21 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA