Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8173 del 24/04/2020

Cassazione civile sez. I, 24/04/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 24/04/2020), n.8173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 7888/2019 proposto da:

D.S., rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Gasparin

ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura

speciale allegata al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di MILANO n. 3807/2018,

pubblicata in data 8 agosto 2018.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.S., nato il (OMISSIS), ha formulato domanda di protezione internazionale alla Commissione territoriale competente, che veniva rigettata con provvedimento notificato il 2 marzo 2016.

2. Il richiedente ha riferito di essere nato nel villaggio di (OMISSIS) e di appartenere all’etnia (OMISSIS) e di professare la religione musulmana; che era sposato con una connazionale, di avere tre figli e di esercitare la professione di commerciante d’abiti presso i mercati rionali di (OMISSIS); che un giorno, su richiesta di una donna sconosciuta che lo aveva fermato mentre si recava al mercato, aveva lasciato per suo conto due borse presso un bar e dopo qualche tempo aveva saputo che nelle borse vi erano delle munizioni che erano state utilizzate per un attacco armato messo in atto da combattenti fedeli a all’ex presidente G.; che, condotto in un locale dalle Forze repubblicane della Costa d’Avorio, dopo essere stato picchiato, era riuscito a fuggire e,privo di documenti e consapevole di non potere fare rientro a casa, aveva lasciato la Costa d’Avorio spostandosi in Burkina Faso, per poi giungere in Libia e poi in Italia l’11 aprile 2015.

3. Il Tribunale di Milano, adito con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., non ha riconosciuto la chiesta protezione internazionale nelle forme della protezione sussidiaria e la protezione umanitaria e, con ordinanza del 4 agosto 2017, ha confermato il provvedimento di diniego della Commissione.

4. Avverso tale provvedimento D.S. ha proposto gravame e la Corte territoriale ha rigettato l’appello negando la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

5. D.S. ricorre in cassazione con tre motivi.

6. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese e ha depositato atto di costituzione ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va osservato che al presente giudizio, iniziato in primo grado nel 2016 (provvedimento della Commissione territoriale notificato il 2 marzo 2016), si applica il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19, che, nel testo applicabile ratione temporis, al comma 10, dispone che la controversia avente ad oggetto la domanda di riconoscimento della protezione internazionale “è trattata in ogni grado in via di urgenza”.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che tra le cause “urgenti” sottratte alla sospensione feriale dei termini rientrano non solo quelle dichiarate tali con provvedimento ad hoc e su istanza di parte dal capo dell’ufficio, ma anche quelle che sono tali “per natura”, ovvero “intrinsecamente caratterizzate dal requisito dell’urgenza”.

Tali principi sono stati affermati anche con riferimento alla fase sommaria delle cause di sfratto (Cass., 12 novembre 2015, n. 23193) e alla fase sommaria dei giudizi possessori (Cass., 18 febbraio 2008, n. 3955), con il conseguente corollario che per la consolidata giurisprudenza di legittimità esistono, dunque, due tipi di cause urgenti: quelle che necessitano di una dichiarazione ad hoc del capo dell’ufficio, e quelle che sono “urgenti per natura” od “intrinsecamente urgenti”.

Nella materia della protezione internazionale, è stato lo stesso legislatore a dichiarare “urgenti” le controversie in materia di protezione e questa Corte, con ordinanza 21 giugno 2018, n. 16420, ha ritenuto che “l’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini, disposta dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 14, per le controversie in materia di protezione internazionale non opera in relazione ai ricorsi proposti avverso le decisioni delle Commissioni territoriali depositate in data anteriore al 17.8.2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale data”.

Poichè il ricorso oggi in esame è stato proposto oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c., ed esso potrebbe dirsi tempestivo se al presente giudizio si applicasse la sospensione feriale dei termini, appare meritevole di discussione nella pubblica udienza la questione concernente l’applicabilità dell’istituto della sospensione feriale dei termini alle controversie in tema di protezione internazionale soggette ratione temporis al D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19, comma 10, tenuto conto che la sospensione feriale dei termini, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, non si applica, tra le altre, “alle cause ed ai procedimenti indicati nell’art. 92 ord, giud., 30 gennaio 1941, n. 12” e che il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, indica, tra gli altri tipi di cause sottratte alla sospensione feriale, anche “in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti”.

P.Q.M.

rimette la causa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2020

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