Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8173 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 22/03/2019), n.8173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4606/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– ricorrente –

contro

TRIBE s.n.c. di M.L. & C., con sede legale in

Cureggio, via Torino n. 57, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Paolo Alliata e Guido

Granzotto, con domicilio eletto presso l’Avv. Guido Granzotto, con

studio in Roma in via Lazzaro Spallanzani n. 22;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 34/31/2012, pronunciata il 14 giugno 2012 e depositata

il 20 luglio 2012;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio

2019 dal Consigliere Dott. Antezza Fabio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di rigetto dell’appello proposto dalla stessa Amministrazione avverso la sentenza n. 87/03/2011 emessa dalla CTP di Novara. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione proposta dal contribuente contro l’atto di diniego di rimborso IVA inerente l’esercizio 2005 (notificato l’11 febbraio 2010).

2. Per quanto emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, il contribuente, dopo aver esposto in sede di dichiarazione relativa all’esercizio 2005 (apposito riquadro RX del Mod. unico 2006) un credito d’IVA (per Euro 2.155,00) ne chiese il rimborso con istanza del 29 novembre 2009.

3. Avverso il relativo provvedimento di diniego di rimborso IVA, motivato in ragione del decorso del termine decadenziale biennale di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, in ragione dell’omessa compilazione del relativo modello VR, il contribuente propose ricorso innanzi al Giudice tributario, accolto dalla CTP con sentenza confermata dalla CTR.

4. La Commissione regionale, in particolare, rigettò l’appello dell’A.E. ritenendo nella specie non operante il termine decadenziale biennale di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, bensì l’ordinario termine prescrizionale, avendo il contribuente cessato l’attività ed esposto nella dichiarazione per il 2005 (Modello unico 2006) il credito IVA nonostante la mancata compilazione del modello VR del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

5. Contro la sentenza d’appello l’A.E. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, ed il contribuente si difende con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esplicitate.

2. I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in ragione della connessione dei relativi oggetti.

Con i due motivi di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono (motivo n. 1) la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 30 e 38 bis, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2 (motivo n. 2).

In sostanza, si critica la sentenza impugnata per non aver ritenuto operante il termine decadenziale biennale di cui al citato art. 21, comma 2, anche nel caso di istanza di rimborso IVA presentata in assenza della compilazione dell’apposito modello VR ma nonostante l’esposizione del credito IVA nell’apposito riquadro RX della dichiarazione inerente l’esercizio in oggetto (dichiarazione del 2006 inerente l’esercizio 2005).

2.1. Le doglianze, nonostante l’ammissibilità dei relativi motivi, non sono fondate, in applicazione dell’ormai consolidato orientamento di questa Corte, dal quale non vi sono motivi per discostarsi.

In tema d’IVA, difatti, ai fini del rimborso dell’eccedenza d’imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro “RX4”, sebbene non accompagnata dalla presentazione del modello “VR”, che costituisce solo un presupposto per l’esigibilità del credito. Ne consegue che, anche in caso di cessazione d’attività, nella quale non è possibile portare in detrazione l’eccedenza l’anno successivo, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, non è applicabile il termine biennale di decadenza, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale, di cui all’art. 2946 c.c.(Cass. sez. 5, n. 28/09/2016, n. 19115, Rv. 641101-01, nonchè la successiva conforme Cass. sez. 5, 31/10/2018, n. 27828, Rv. 650973-01; si vedano altresì, ex plurimis, tra le precedenti conformi, anche: Cass. sez. 5, 09/10/2015, n. 20255, Rv. 636111-01; Cass. sez. 5, 01/10/2014, 20678, Rv. 632503-01; Cass. sez. 5, 12/09/2012, n. 15229, Rv. 623772-01; Cass. sez. 5, 16/05/2012, n. 7984, Rv. 622909-01; per precedenti in senso difforme, antecedenti al consolidarsi dell’opposto orientamento di cui innanzi, si vedano: Cass. sez. 5, 16/09/2015, n. 18915, Rv. 618795-01, e Cass. sez. 5, 16/09/2011, n. 18920, Rv. 619203-01; in senso sostanzialmente conforme all’orientamento attualmente consolidatori si vedano, altresì: Cass. Sez. 5, 28/06/2018, n. 649400-01, e Cass. sez. 5, 22/02/2017, n. 4559, Rv. 643105-01).

Quanto innanzi evidenziato circa l’iter di formazione dell’attuale orientamento di questa Corte, infine, dà ragione dell’insussistenza della prospettate inammissibilità dei motivi di ricorso, in quanto dedotta dal controricorrente ex art. 360 bis c.p.c., n. 1.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che si liquidano, in ragione dei parametri ratione temporis applicabili, in Euro 2.000,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e C.N.P.A., come per legge.

L’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione, trattandosi di Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esente dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (ex plurimis: Cass. sez. Cass. sez. 6-4, 29/01/2016, n. 1778, Rv. 638714-01; Cass. sez. 6-4, 05/11/2014, n. 23514, Rv. 633209-01; Cass. sez. 3, 14/03/2014, n. 5955, Rv. 630550-01).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che si liquidano in Euro 2.000,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e C.N.P.A., come per legge.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

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