Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8172 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. III, 23/03/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 23/03/2021), n.8172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33578-2019 proposto da:

D.A., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA

LOMBARDI BAIARDINI;

– ricorrenti –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE

FIRENZE SEZ PERUGIA;

– intimati –

nonchè contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 458/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 26/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. D.A., cittadino della (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il richiedente dedusse a fondamento della sua istanza di essere fuggito dalla (OMISSIS) per la paura di essere ucciso dai membri della (OMISSIS). Alla morte del padre, l’organizzazione chiese al richiedente di prendere il suo posto all’interno del culto, ma egli, di religione (OMISSIS), rifiutò. Dopo le numerose minacce subite, decise di lasciare la (OMISSIS).

La Commissione territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento Andrew D. propose ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 dinanzi il Tribunale di Perugia, che, con ordinanza del 6 settembre 2018, rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, difettando elementi utili per ritenere presente un pericolo di persecuzioni personali o di concreta minaccia;

b) insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, non ritenendo fondato un effettivo rischio per la vita del richiedente nel caso di suo rientro in patria, in assenza di un conflitto armato;

c) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, non versando il richiedente in una condizione di particolare vulnerabilità;

3. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Perugia con sentenza n. 458/2019, pubblicata il 26 luglio 2019.

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da D.A. con ricorso fondato su tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,5 e 14, al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3,8 e 32 al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1 e comma 1.1 al D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28 per non aver valutato la Corte d’Appello di Perugia la credibilità sulla base dei parametri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 nonchè per omesso esame circa fatti decisivi ai fini del giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5”. La Corte d’appello avrebbe violato i criteri legali indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in merito alla valutazione di credibilità del richiedente. Invero, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente motivato gli aspetti che renderebbero poco credibile il racconto ritenuto, al contrario, dal ricorrente dettagliato e analitico.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 14 ed in particolare alla lett. b) e c) e al D.lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 25 e agli artt. 2, 3, 4, 5, 9 CEDU”. Il ricorrente lamenta l’assenza di riferimenti a fonti di informazioni, necessari ai fini della esclusione del riconoscimento della protezione sussidiaria. I giudici di merito avrebbero dovuto procedere a un accertamento istruttorio d’ufficio per accertare l’effettiva presenza di culti, e delle loro pratiche, in (OMISSIS) e approfondire l’efficienza delle Autorità locali nella tutela dell’ordine pubblica.

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,5 al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3,8 e 32 al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1 e comma 1.1. al D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, nonchè per omesso esame circa fatti decisivi ai fini del giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

I giudici di merito non avrebbero adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria, loro imposto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al paese di origine del richiedente, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria. Inoltre, la Corte avrebbe dovuto considerare due fatti decisivi: il periodo trascorso in Libia, durante il quale il richiedente subì grandi sofferenze, e il percorso di integrazione iniziato dallo stesso in Italia, che gli consente una condizione migliore rispetto a quella che avrebbe nel caso di rientro in patria.

6. I motivi, congiuntamente trattati per la loro connessione, sono fondati.

I giudici di merito hanno ritenuto il racconto del richiedente poco credibile in quanto “incongruente e insufficientemente circostanziato”, dando una motivazione da considerarsi ai limiti dell’apparenza per la sua genericità.

Sulla base di ciò, hanno escluso il riconoscimento dello status di rifugiato nonchè la protezione sussidiaria, senza attivare i poteri ufficiosi che richiedono l’indicazione, sempre e a prescindere da un negativo giudizio di credibilità in merito all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) delle COI circa la situazione presente nel paese di provenienza del richiedente. Nella sentenza manca qualsiasi indicazione in merito, ma si parla genericamente della situazione della (OMISSIS), violando così i principi stabiliti da questa Corte che richiede la puntuale indicazione delle fonti aggiornate ufficiali e attuali al momento della decisione.

In merito poi alla protezione umanitaria, secondo la giurisprudenza di questa Corte “In tema di protezione umanitaria, alla luce dell’insegnamento di cui a Cass. S.U. n. 29459 del 2019, i presupposti necessari ad ottenerne il riconoscimento devono valutarsi autonomamente rispetto a quelli previsti per le due protezioni maggiori (Cass. 1104/2020), non essendo le due valutazioni in alcun modo sovrapponibili, di tal che i fatti funzionali ad una positiva valutazione della condizione di vulnerabilità ben potrebbero essere gli stessi già allegati per le protezioni maggiori (contra, Cass. 21123/2019; Cass. 7622/2020).”.

“Il giudizio in ordine ai presupposti richiesti per il riconoscimento della protezione umanitaria va condotto alla luce di valutazioni soggettive ed individuali, condotte caso per caso – onde impedire che il giudice di merito si risolva a declinare valutazioni di tipo “seriale”, improntate ai più disparati quanto opinabili criteri, altrettanto seriali, a mò di precipitato di una chimica incompatibile con valori tutelati dalla Carta costituzionale e dal diritto dell’Unione).”.

“Il giudizio di bilanciamento funzionale al riconoscimento della protezione umanitaria, come cristallinamente scolpito dalle sezioni unite della Corte di legittimità, che ne sottolineano il rilievo centrale, ha testualmente ad oggetto la valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, sub specie della mancata tutela, in loco, del nucleo essenziale dei diritti fondamentali della persona.”.

“In tema di protezione umanitaria, quanto più risulti accertata in giudizio una situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis, costituito dalla situazione oggettiva del Paese di rimpatrio, onde la conseguente attenuazione dei criteri rappresentati “dalla privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (principio affermato, con riferimento ad una peculiare fattispecie di eccezionale vulnerabilità, da Cass. 1104/2020).”.

Nella sentenza della Corte d’appello manca tale giudizio di bilanciamento: i giudici di merito non fanno alcun riferimento al percorso integrativo iniziato dal richiedente in Italia, escludendo la protezione umanitaria, con motivazione apodittica.

7. Pertanto la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione.

P.Q.M.

Pertanto la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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