Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8172 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 22/03/2019), n.8172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4017/2013 proposto da:

V.S., nato a (OMISSIS) l'(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)),

rappresentato e difeso dall’Avv. Cinzia Meco, con domicilio eletto

presso l’Avv. Cinzia Meco, con studio in Roma in via Nomentana n.

91;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE-Direzione provinciale di Benevento (Ufficio

controlli), in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 15/31/2012, pronunciata il 23 gennaio 2012 e depositata

il 6 febbraio 2012;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio

2019 dal Consigliere Dott. Antezza Fabio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il contribuente ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di accoglimento dell’appello proposto dall’A.E. avverso la sentenza n. 106/03/2010 emessa dalla CTP di Benevento. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione proposta dallo stesso contribuente contro l’atto di diniego di rimborso IVA inerente l’esercizio 2001 (n. (OMISSIS) emesso il 26 febbraio 2009).

2. Per quanto emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, il contribuente, esercente omonima ditta individuale la cui attività cessò nel 2001, dopo aver esposto in sede di dichiarazione relativa all’esercizio 2001 (apposito riquadro RX del Mod. unico 2002) un credito d’IVA (per Euro 18.562,00) ne chiese il rimborso con istanza del 19 aprile 2007.

3. Avverso il relativo provvedimento di diniego di rimborso IVA (n. (OMISSIS) emesso il 26 febbraio 2009), il contribuente propose ricorso innanzi al Giudice tributario, accolto dalla CTP con sentenza riformata dalla CTR.

4. La Commissione regionale, in particolare, in accoglimento dell’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, ritenne nella specie operante il termine decadenziale biennale di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2. Trattavasi, in particolare, di istanza di rimborso presentata in ipotesi di cessazione della relativa attività nel 2001 e da soggetto esponente il detto credito nella dichiarazione (del 2002) relativa al medesimo esercizio del 2001 (apposito quadro RX) ma senza compilazione dell’apposito modello VR.

5. Contro la sentenza d’appello il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato ad una unico motivo, mentre l’Amministrazione non si costituisce.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso merita accoglimento.

2. Con il motivo unico di ricorso, sostanzialmente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce la violazione ed “errata” applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, comma 2, e del D.Lgs. n. 546 del 1990, art. 21, comma 2.

In sostanza, si critica la sentenza impugnata per aver ritenuto operante il termine decadenziale biennale di cui al citato art. 21 anche nel caso di istanza di rimborso IVA presentata, con riferimento ad attività cessata nello stesso anno del maturato credito, in assenza della compilazione dell’apposito modello VR ma nonostante l’esposizione di esso nella dichiarazione inerente l’esercizio in oggetto (dichiarazione del 2002 inerente l’esercizio 2001).

2.1. La doglianza è fondata, in applicazione dell’ormai consolidato orientamento di questa Corte, dal quale non vi sono motivi per discostarsi.

In tema d’IVA, difatti, ai fini del rimborso dell’eccedenza d’imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro “RX4”, sebbene non accompagnata dalla presentazione del modello “VR”, che costituisce solo un presupposto per l’esigibilità del credito. Ne consegue che, anche in caso di cessazione d’attività, nella quale non è possibile portare in detrazione l’eccedenza l’anno successivo, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, non è applicabile il termine biennale di decadenza, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale, di cui all’art. 2946 c.c.(Cass. sez. 5, n. 28/09/2016, n. 19115, Rv. 641101-01, nonchè la successiva conforme Cass. sez. 5, 31/10/2018, n. 27828, Rv. 650973-01; si vedano altresì, ex plurimis, tra le precedenti conformi, anche: Cass. sez. 5, 09/10/2015, n. 20255, Rv. 636111-01; Cass. sez. 5, 01/10/2014, 20678, Rv. 632503-01; Cass. sez. 5, 12/09/2012, n. 15229, Rv. 623772-01; Cass. sez. 5, 16/05/2012, n. 7984, Rv. 622909-01; per precedenti in senso difforme, antecedenti al consolidarsi dell’opposto orientamento di cui innanzi, si vedano: Cass. sez. 5, 16/09/2015, n. 18915, Rv. 618795-01, e Cass. sez. 5, 16/09/2011, n. 18920, Rv. 619203-01; in senso sostanzialmente conforme all’orientamento attualmente consolidato si vedano, altresì: Cass. Sez. 5, 28/06/2018, n. 649400-01, e Cass. sez. 5, 22/02/2017, n. 4559, Rv. 643105-01).

3. In conclusione, in accoglimento del motivo unico di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al motivo accolto, e decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, ultimo inciso, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, deve essere accolto il ricorso originario del contribuente, con compensazione delle spese relative ai giudizi di merito, in considerazione del consolidarsi dell’attuale orientamento di questa Corte in merito alla questione di diritto di cui innanzi. All’accoglimento del ricorso segue altresì la condanna dell’A.E. al pagamento delle spese inerenti il presente giudizio di legittimità in favore del ricorrente che si liquidano, in applicazione dei parametri ratione temporis applicabili, in Euro 3.000,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e C.N.P.A., come per legge.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente con compensazione delle spese dei giudizi di merito e condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento al pagamento delle spese inerenti il presente giudizio di legittimità, in favore del ricorrente, che si liquidano Euro 3.000,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e C.N.P.A., come per legge.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

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