Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8172 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/04/2011, (ud. 05/01/2011, dep. 11/04/2011), n.8172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32644-2006 proposto da:

I.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA

VETRINA 28 presso lo studio dell’avvocato PELLEGRINO STEFANO, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CASTELVETRANO, in persona del

Direttore pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 75/2005 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 22/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/01/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

il rigetto.

Fatto

1. Con sentenza n. 75/24/05, depositata il 22.11.05, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, confermava la decisione della Commissione Tributaria Provinciale n. 1760/3/04, con la quale era stato dichiarato inammissibile, poichè notificato all’amministrazione finanziaria oltre il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 il ricorso proposto da I.G. avverso gli avvisi di accertamento e di contestazione per ILOR, IRPEF E IVA, relative agli anni d’imposta 1994-1995.

2. Il giudice d’appello – facendo proprio il percorso argomentativo seguito dal giudice di prime cure – riteneva invero, che essendo stato il ricorso notificato all’amministrazione a mezzo posta in plico con busta, anzichè in piego senza busta, come prescritto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2, detta notifica dovesse intendersi perfezionata nel momento del ricevimento dell’atto, e non in quello della sua spedizione, come previsto dalla norma suindicata.

Per il che, essendo stati i provvedimenti impugnati notificati all’ I. il 28.12.01, il ricorso ricevuto dall’ufficio solo in data 29.5.02, doveva ritenersi tardivo, anche a voler considerare il beneficio del termine di novanta giorni, concesso al contribuente che aveva presentato istanza di accertamento con adesione, ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6.

3. Per la cassazione della sentenza n. 75/24/05 hanno proposto ricorso, notificato il 20.11.06, I.G., articolando un unico motivo, al quale l’Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso.

Diritto

1. Con l’unico motivo di ricorso, I.G. deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 20, 21, 22, 23 e 24 in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., art. 149 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 3 e L. n. 890 del 1992, art. 4, comma 3.

Censura, invero, il ricorrente la decisione di appello, laddove la medesima ha ritenuto – facendo proprie le argomentazioni del primo giudice – che, avendo l’ I. notificato il ricorso introduttivo del giudizio all’amministrazione finanziaria a mezzo posta in plico con busta, anzichè in piego senza busta, come prescritto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2, detta notifica dovesse intendersi perfezionata nel momento del ricevimento dell’atto, e non in quello della sua spedizione, come previsto dalla norma suindicata.

Rileva, per converso, l’ I. che gli atti impugnati gli erano stati notificati in data 28.12.01; sicchè – tenuto conto del fatto che il medesimo aveva presentato istanza di accertamento con adesione, ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6 per cui al termine di sessanta giorni D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21 per la proposizione del ricorso, andavano aggiunti altri novanta giorni – il ricorso, ricevuto dall’Ufficio in data 29.5.02,avrebbe dovuto essere proposto entro il 27.5.02 (150 gg. dal 28.12.01). E, tuttavia, essendo stato l’atto introduttivo del giudizio inviato dall’ I., per posta, in data 25.5.02, è evidente – ad avviso del ricorrente – che il ricorso sarebbe stato illegittimamente dichiarato inammissibile da entrambi i giudici di merito.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

2.1. Come questa Corte ha, invero, più volte avuto modo di rilevare (cfr. Cass. 17702/04, 915/06, 7797/08, 13666/09), nel processo tributario, la spedizione del ricorso (o dell’atto di appello) a mezzo posta in busta chiusa, seppure priva di qualsiasi indicazione relativa all’atto in esso racchiuso, anzichè in plico senza busta, come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20 costituisce una mera irregolarità, laddove il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati. Ed invero, la prescrizione relativa all’invio in piego, e non in busta chiusa, è volta esclusivamente a conferire certezza in ordine all’individuazione dell’atto notificato. Per il che, laddove – come nel caso concreto – nessuna contestazione sia sollevata dal destinatario circa l’effettiva corrispondenza tra l’atto contenuto nella busta e l’originale depositato, ai sensi dell’art. 22, la notifica deve ritenersi pienamente regolare.

2.2. Dall’accertata ininfluenza dell’irregolarità suindicata nel procedimento di perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo del giudizio tributario, discende, poi, che la regola secondo cui la notifica a mezzo posta si perfeziona per il notificante alla data di spedizione dell’atto, anzichè a quella della sua ricezione da parte del destinatario, si applica anche nell’ipotesi in cui la spedizione avvenga come nel caso concreto – in busta, invece che in piego non chiuso, come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20.

Una volta individuato, infatti, con certezza l’atto notificato – attraverso la non contestazione da parte del destinatario in ordine alla conformità tra la copia notificata e l’originale depositato – non vi è ragioni alcuna di discostarsì dalla predetta regola, costituente espressione di un principio generale applicabile anche al processo tributario (Cass. 915/06, 1855/10).

3. Per tutte le ragioni esposte, dunque, in accoglimento del ricorso, la sentenza n. 75/24/05 va cassata, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “nel processo tributario, nel caso in cui non sia contestata la conformità della copia notificata del ricorso introduttivo all’originale depositato, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 la circostanza che la spedizione a mezzo posta del ricorso non sia stata eseguita con plico raccomandato senza busta non rileva ai fini della validità della notifica, costituendo una mera irregolarità. In tale ipotesi, il perfezionamento della notifica nei confronti del notificante si verifica alla data di spedizione dell’atto, e non a quella della sua ricezione da parte del destinatario”.

4. Il giudice di rinvio provvederà, altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione;

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che provvederà alla liquidazione anche delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 5 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

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