Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8172 del 04/04/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 04/04/2018, (ud. 12/10/2017, dep.04/04/2018),  n. 8172

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Avvocato B.A. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza contro l’Azienda Sanitaria Locale di (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Milano in funzione di Giudice dell’Esecuzione dell’8 novembre 2016, con la quale è stata rigettata l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., da lui proposta contro l’ordinanza del Giudice dell’Esecuzione la quale aveva dichiarato la sua incompetenza territoriale sulla procedura esecutiva per espropriazione di crediti preso terzi, iscritta al n.r.g.e. 3279 del 2015 ed introdotta da esso ricorrente con un pignoramento a carico della detta azienda di crediti della medesima verso i terzi pignorati Banca Popolare di Milano e Poste Italiane s.p.a., che rendevano dichiarazione positiva.

2. Nell’ordinanza opposta il Giudice dell’Esecuzione rilevava che il foro dell’esecuzione si doveva individuare in Foggia, in quanto reputava che l’art. 26-bis c.p.c., che era stato invocato, concernesse solo le ipotesi di crediti azionati nei confronti della pubblica amministrazione in forza di rapporti di lavoro.

3. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione assumendo che l’art. 26-bis c.p.c., quale che sia l’interpretazione che gli si voglia dare, deve essere interpretato al lume della L. n. 720 del 1984, art. 1-bis, istitutiva del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, di modo che, risultando che l’ASL si avvaleva del detto sistema tramite la filiale di (OMISSIS) della Banca Popolare di Milano, come previsto da un contratto di convenzione del 18 aprile 2012, sicchè il foro dell’esecuzione, essendo la competenza correlata al detto servizio di carattere esclusivo, che nel caso specifico risultava svolto dalla filiale di (OMISSIS) della BPM, risultava radicata in (OMISSIS).

2. Al ricorso non vi è stata resistenza dell’intimata.

3. Dovendosi esaminare il ricorso ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito, ne è stata fatta notificazione al ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

Considerato

che:

1. In via preliminare il Collegio rileva che si configura una questione pregiudiziale che deve esaminare d’ufficio e sulla quale nè parte ricorrente nè il Pubblico Ministero si sono interrogate.

La questione è quella dell’ammissibilità del mezzo di impugnazione con cui la Corte è stata sollecitata e discende dalla circostanza che la sentenza impugnata ha rigettato un’opposizione agli atti esecutivi, proposta contro una sentenza che ha definito un giudizio introdotto contro un provvedimento del giudice dell’esecuzione, con cui detto giudice, investito di un’espropriazione di crediti presso terzi, ha chiuso il processo esecutivo rilevando che il foro dell’esecuzione ai sensi dell’art. 26-bis c.p.c., non era quello del Tribunale di Milano, dinanzi al quale l’esecuzione era stata incoata, bensì quello del Tribunale di Foggia.

La definizione del giudizio è stata fatta dal giudice investito dell’opposizione agli atti con un provvedimento di rigetto dell’opposizione, che cioè ha rilevato la correttezza dell’agire del giudice dell’esecuzione e, dunque, con una pronuncia di merito, id est di fondatezza dell’opposizione agli atti.

Ne segue che ci si deve interrogare sul se tale pronuncia, con cui il giudice dell’esecuzione in funzione di giudice della cognizione sull’opposizione agli atti esecutivi, si possa o si debba considerare una pronuncia sulla sola competenza, come tale impugnabile con il regolamento necessario ai sensi dell’art. 42 c.p.c..

1.1. La risposta potrebbe essere negativa se si pensasse che non si è in presenza di una pronuncia sulla competenza impugnabile con il regolamento necessario bensì di una pronuncia di merito di rigetto del rimedio oppositivo, come tale impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, cioè secondo il regime che è adeguato alle pronunce con cui viene definita il giudizio sull’opposizione agli atti esecutivi, tanto per ragioni di merito, quanto per ragioni di rito, al di fuori del caso in cui il giudice investito dell’opposizione agli atti esecutivi dichiari la propria competenza con una pronuncia sulla sola competenza oppure la declini, rispettivamente considerandosi esattamente e erroneamente adito secondo la regola che individua la competenza sul giudizio ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e che è espressa dell’art. 27 c.p.c., comma 2, allorquando l’esecuzione penda già (come nella specie), con l’indicazione del “giudice davanti al quale si svolge l’esecuzione”, e dell’art. 617 c.p.c., comma 1, per il caso di opposizione proposta prima che l’esecuzione sia stata iniziata, facendo riferimento “al giudice indicato dell’art. 480 c.p.c., comma 3.

Nel caso di specie il Tribunale di Milano è stato investito di un’opposizione agli atti esecutivi contro un’esecuzione che era stata iniziata e, dunque, era certamente competente a ricevere detta opposizione. Non si è dichiarato incompetente, ma ha pronunciato nel merito, reputando che correttamente avesse operato il Giudice dell’Esecuzione, adottando un provvedimento di chiusura dell’esecuzione sull’assunto che non fosse competente sull’esecuzione il Tribunale di Milano a norma dell’art. 26-bis c.p.c..

Si potrebbe ritenere, d’altro canto, che l’avere il Tribunale in sede di procedimento cognitivo ex art. 617 citato condiviso la valutazione sulla competenza ai fini dell’esecuzione fatta dal Giudice dell’Esecuzione con il suo provvedimento adottato nell’ambito dell’esecuzione forzata, non possa giustificare che detta condivisione faccia assumere alla sentenza qui impugnata il carattere di sentenza sulla competenza, atteso che è sentenza sulla competenza quella che decide sulla sussistenza della competenza del giudice adito quanto alla domanda di cu è stato investito. Tale non può essere quella che decide invece il profilo inerente la “competenza ai fini dell’esecuzione forzata” che il Giudice dell’Esecuzione ha ritenuto insussistente o sussistente con il provvedimento impugnato, applicando l’art. 26-bis nella specie oppure l’art. 26 c.p.c., cioè le regole che il Codice di rito detta per la “competenza” sull’esecuzione forzata.

1.2. Il Collegio rileva, tuttavia, che queste conclusioni non sono condivisibili e non lo sono sulla base delle argomentazioni che questa Corte ha già svolto nell’ordinanza n. 17462 del 2010, sebbene fosse allora investita di un regolamento di competenza necessario direttamente contro un provvedimento del giudice dell’esecuzione di chiusura dell’esecuzione previo rilievo della incompetenza ex art. 26 c.p.c.. Dopo avere disatteso la tesi, in precedenza imperante che ravvisava nei provvedimenti del giudice dell’esecuzione affermativi o negativi della competenza delle sentenze in senso sostanziale sulla competenza, al fine di giustificare il rimedio del regolamento, ed avere invece condiviso Cass. (ord.) n. 17444 del 2004, che aveva ravvisato il rimedio esperibile nell’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c., l’ordinanza, oltre a fornire le giustificazioni della soluzione non espresse dal provvedimento del 2004, si è preoccupata in obiter, ma per coerenza esegetica, di precisare sostanzialmente che il controllo sulla competenza relativa all’esecuzione forzata, in quanto il legislatore del 1940 ha inserito la competenza sull’esecuzione nel sistema generale delle norme sulla competenza, non deve sfuggire, pur una volta affermato che i provvedimenti del giudice dell’esecuzione sono opponibili ai sensi dell’art. 617, ad un immediato controllo tramite il mezzo del regolamento ed inoltre alla possibilità che alla declinatoria di competenza possa seguire la riassunzione al fine di salvare l’esecuzione iniziata.

L’ordinanza del 2010, infatti, dopo avere rilevato che “che nel tessuto originario del codice, ancora oggi rimasto immutato sul punto, vi è una norma, l’art. 187 disp. att., la quale, nel ribadire l’inimpugnabilità della sentenza che decide l’opposizione agli atti, faceva salva come fa salva l’esperibilità del regolamento di competenza a norma dell’art. 42 c.p.c. e segg.” e che tale norma per effetto del “sopraggiungere della Costituzione e, quindi, dell’applicabilità del rimedio del ricorso straordinario per violazione di legge (ed ora, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., u.c., anche per vizio di motivazione) non aveva perso efficacia, tenuto conto che l’esperibilità del rimedio del regolamento di competenza è soggetta quoad termine a regole parzialmente diverse da quella del ricorso straordinario”, ha affermato che “è ben vero che sentenza sulla competenza in un giudizio di opposizione agli atti è in primo luogo quella che decida sulla sussistenza o meno della competenza del giudice adito con l’opposizione stessa”, ma ha poi soggiunto che “non può sottovalutarsi che sentenza resa su questione di competenza in sede di opposizione agli atti è anche quella che decida sul provvedimento con cui il giudice abbia negato o affermato la competenza ai sensi dell’art. 26 c.p.c.”. Da tanto ha tratto che “è da credere che, ancorchè implicita, la soluzione cui aveva pensato il legislatore del 1940 era quella qui argomentata” ed ha, quindi, desunto che “in definitiva, dunque, in un sistema che prevede un mezzo di controllo generalizzato quale l’opposizione agli atti sul modo di attuazione della pretesa esecutiva, il vuoto di specifica previsione presente nel Codice in ordine al profilo della questione di competenza ai sensi dell’art. 26, sembra doversi risolvere inserendo la tutela al riguardo nell’ambito del detto mezzo”.

L’ordinanza ebbe, poi, a soggiungere quanto segue: “Può semmai apparire opportuna qualche precisazione sulla regolamentazione che deve avere il provvedimento del giudice dell’esecuzione che dichiari o affermi la competenza sull’esecuzione, qualora l’opposizione agli atti non venga proposta. Nel primo caso, la questione resta definitivamente preclusa e non potrà essere più considerata nel successivo svolgimento del processo esecutivo. Nel secondo caso, non esistendo ragioni per le quali l’incompetenza debba ridondare sull’atto di inizio dell’esecuzione, esso (e, quindi, nel caso di espropriazione presso terzi, il pignoramento, resterà salvo) e il processo esecutivo potrà riassumersi presso il giudice indicato come competente, nulla ostando ad un’applicazione del meccanismo della translatio di cui all’art. 50 c.p.c.. E semmai, occorrerà tenere presente che il giudice dell’esecuzione davanti al quale il processo sarà riassunto, vertendosi in tema di competenza territoriale inderogabile, potrebbe verosimilmente (ma non è questa questione su cui ci si deve soffermare in questa sede) elevare conflitto ai sensi dell’art. 45 c.p.c.. Ove, poi, la questione di competenza venga decisa con l’opposizione agli atti e non venga proposto regolamento di competenza e sia stata dichiarata l’incompetenza, parimenti il processo esecutivo potrà riassumersi davanti al giudice indicato come competente, che potrebbe (ma ancora una volta lo si osserva dubitativamente, dato che non rileva in questa sede) ancora una volta esercitare il potere di cui all’art. 45 c.p.c.”.

1.3. Il Collegio intende ribadire l’orientamento della citata ordinanza, atteso che assume ora rilievo diretto ai fini dello stabilire se la pronuncia qui impugnata sia pronuncia sulla competenza.

In primo luogo si deve, quindi, ribadire che la competenza sull’esecuzione ai sensi dell’art. 26 ed ora dell’art. 26-bis c.p.c., si inserisce nel sistema della competenza in generale e, dunque, esige la garanzia della possibilità del controllo immediato tramite il regolamento di competenza. Tale controllo, sulla base delle argomentazioni esposte dall’ordinanza del 2010 ed in particolare da quelle desumibili dall’art. 187 disp. att. c.p.c., si estrinseca in prima battuta non già direttamente sul provvedimento del giudice dell’esecuzione negativo della propria competenza o affermativo di essa, bensì, essendo impugnabile tale provvedimento con l’opposizione ex art. 617 c.p.c., attraverso l’impugnazione con il regolamento di competenza necessario della pronuncia del giudice dell’opposizione agli atti esecutivi di accoglimento o di rigetto dell’opposizione agli atti e, quindi, rispettivamente, di dissenso dalla valutazione del giudice dell’esecuzione negativa o affermativa della propria competenza sull’esecuzione forzata oppure di condivisione di quella valutazione, dovendosi tanto la sentenza di accoglimento che di rigetto intendersi impugnabili ai sensi dell’art. 187 disp. att. c.p.c., in quanto sentenze che decidono riguardo alla competenza sull’esecuzione forzata.

Tale conclusione si impone, perchè altrimenti:

a) si dovrebbe predicare che la sentenza resa dal giudice dell’opposizione agli atti di rigetto o di accoglimento dell’opposizione avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione sulla competenza sia soggetta al rimedio del ricorso straordinario per cassazione, che non è soggetto almeno in via normale al breve termine di cui all’art. 47 c.p.c., comma 1, ma al termine breve di cui all’art. 325 ed a quello di cui all’art. 327 c.p.c.;

b) verrebbe meno la possibilità di riassumere l’azione esecutiva, quando l’opposizione riconosce che è competente un altro foro, atteso che quella possibilità può essere garantita solo se la pronuncia sull’opposizione si considera come sentenza sulla competenza ai sensi dell’art. 44 c.p.c. e viene incasellata nel sistema degli artt. 42 e segg. nel suo complesso.

1.3. Il ricorso deve, dunque, ritenersi ammissibile.

2. Passando all’esame del “merito” del ricorso, cioè della individuazione della competenza territoriale sull’esecuzione forzata di cui trattasi, il Collegio rileva che il Pubblico Ministero presso la Corte ha formulato le sue conclusioni con ampio svolgimento che il Collegio ritiene pertanto opportuno riportare.

2.1. Dopo avere rilevato che il ricorrente ha impugnato la sentenza “svolgendo un unico complesso motivo, articolato in più punti, per sostenere la competenza del Tribunale di Milano, sostenendo in particolare, la tesi della alternatività tra foro della sede legale del tesoriere (Milano) e foro dove quest’ultimo ha una sede secondaria che ha in carico il rapporto e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, per concludere nel senso della competenza del giudice adito (Tribunale di Milano)”, il Pubblico Ministero si è così espresso:

“3. Il ricorso non è fondato.

4. Le argomentazioni che conducono a questa conclusione sono già state espresse da questo Ufficio in altro, analogo, regolamento di competenza, anch’esso proposto dallo stesso odierno ricorrente (R.G. n. 12446/2016), in questi testuali termini per quanto concerne la questione di diritto oggi posta:

“(Omissis)… non può invece condividersi la seconda premessa del ragionamento dell’ordinanza, ossia che, stante la natura della pretesa come sopra indicata (in negativo: per ciò che non è), dovrebbe ritenersi la competenza del Tribunale del domicilio del debitore, secondo la regola, che è posta dell’art. 26-bis c.p.c., comma 2. Tale conclusione, infatti, muove da una interpretazione dello stesso art. 26-bis c.p.c., comma 1 (che è norma di eccezione, rispetto a una regola generale posta invece nel secondo comma) secondo la quale detta disposizione di eccezione riguarderebbe soltanto il caso in cui il credito azionato sia costituito da una pretesa patrimoniale derivante da rapporto di lavoro/impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione, e ciò in virtù del richiamo che vi si legge alla ipotesi che il debitore sia, “una delle pubbliche amministrazioni indicate dall’art. 413 c.p.c., comma 5”, ovverosia dalla disposizione che è collocata nel titolo 6^ del codice, concernente le controversie in materia di lavoro, e che appunto definisce la competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (individuandola nel giudice nella cui circoscrizione ricade l’ufficio al quale il dipendente è addetto al momento della cessazione del rapporto di impiego). Solo in relazione a tali crediti dunque (….) opererebbe la competenza del luogo di riferimento del debitor debitoris, ossia del luogo di residenza, domicilio o dimora (per le persone fisiche) o della sede (per enti e persone giuridiche) del terzo chiamato a rendere la dichiarazione. Fuori da tale, delimitato, caso – credito da lavoro/impiego – opererebbe la competenza generale di cui al comma 2. Questa interpretazione non è condivisibile. In primo luogo, in quanto, nell’operare il richiamo all’art. 413, comma 5, dell’art. 26-bis, comma 1, si limita ad indicare letteralmente la qualità del debitore, cioè una “pubblica amministrazione”, senza implicare alcunchè in ordine alla natura della pretesa ereditaria azionata e tanto meno al suo essere correlata a un credito “di lavoro”. Nè potrebbe ritenersi, secondo un orientamento di dottrina, che l’interpretazione delimitativa in discorso sia giustificata in se stessa dalla scelta legislativa di operare un rinvio a una disposizione processuale collocata in ambito “lavoristico”: l’argomento appare, oltre che antiletterale, complessivamente debole, in quanto il richiamo che è stato fatto all’art. 413, comma 5, si spiega per la ragione della applicazione, attraverso il rimando a detta norma, alla nozione – normativa e giurisprudenziale – di “pubblica amministrazione”, una nozione ampia e comprensiva, quindi, e che non sarebbe stato possibile richiamare altrimenti, ad esempio con rimando alla disposizione per così dire più prossima come l’art. 25 c.p.c., che concerne, più riduttivamente, le amministrazioni “dello Stato”. In secondo luogo, perchè l’interpretazione che si analizza conduce, con evidenza, a risultati distonici rispetto a quello che è il dichiarato obiettivo della norma introdotta dal legislatore del 2014: quello di evitare “che i tribunali di alcune grandi città, tipicamente sedi di pubbliche amministrazioni, siano gravati da un eccessivo numero di espropriazioni presso terzi” (come si esprime la relazione alla legge di conversione del D.L. n. 132 del 2014), obiettivo che risulterebbe frustrato da una lettura limitante l’ambito operativo della noma alle espropriazioni afferenti soltanto a rapporti di lavoro con la P.A.. In terzo luogo, perchè l’anzidetta interpretazione limitativa porrebbe profili di dubbia ragionevolezza di una disposizione che, oltre a non conseguire il proprio scopo (e la distorsione tra norma e obiettivo è un canone del vaglio di razionalità della legge, in sede di giudizio costituzionale), non renderebbe ragione della differenziazione per così dire “interna” alle procedure esecutive presso terzi, non ravvisandosi una diversa – e tanto meno costituzionalmente imposta – ragione per diversificare la dinamica processuale della competenza tra crediti lavorativi e crediti diversi, nella prospettiva che ha animato la riforma del 2014 ossia quella di “avvicinamento” del foro al luogo di insediamento (residenza, domicilio, dimora, sede) del terzo, ancorchè non parte del giudizio e non più chiamato a rendere materialmente la dichiarazione. Si deve pertanto ritenere, in adesione alla dottrina maggioritaria e in linea con taluni arresti giurisprudenziali finora emersi, che, con il richiamo all’art. 413 c.p.c., la norma dell’art. 26-bis c.p.c., non si riferisca a una tipologia di credito ma abbia inteso semplicemente fare richiamo alla qualità soggettiva del debitore esecutato; dovendosi poi, per definire l’area delle “pubbliche amministrazioni”, svolgere un riferimento dinamico e non fisso alla normativa che, nel tempo (a partire dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 1, per passare al D.Lgs. n. 40 del 1998, art. 40 e pervenite al vigente del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1), ha indicato il perimetro di detta nozione qualificatoria. Sorge tuttavia, su questa premessa, un diverso profilo problematico. Le pubbliche amministrazioni, come nella specie l’Azienda sanitaria, si avvalgono di istituti bancari quali soggetti-terzi gestori di somme di pertinenza degli enti pubblici. La norma che si è detta essere applicabile, dell’art. 26-bis c.p.c., comma 1, individua quanto al terzo non persona fisica, la “sede”. Di conseguenza, giudice competente in materia di espropriazione di crediti presso terzi dovrebbe essere il Tribunale del luogo in cui l’istituto bancario ha la sede legale; nella specie (B.N.L.), il Tribunale di Roma. Una siffatta conseguenza, estensibile in pratica a tutti i casi in cui il debitor debitoris sia rappresentato da un istituto bancario, finirebbe, per altra via, per contraddire esattamente la medesima finalità di “decongestionamento” processuale sopra accennata e che si è detto essere il principale obiettivo pratico della riforma: essendo le sedi legali della maggior parte degli istituti bancari accentrate presso centri urbani di rilievo, si finirebbe per convogliare tutte le espropriazioni presso terzi presso i Tribunali di detti centri. Così come si è prospettato da parte di questo Ufficio, in un caso analogo, in giudizio per regolamento non ancora definito da codesta Corte di cassazione (R.G. n. 6931/2016), in cui si è ritenuto di individuare il giudice competente nella sede “centrale” dell’istituto bancario – in quel caso, la Banca Popolare di Milano. Una simile conseguenza non potrebbe, d’altra parte, condurre per ragioni esclusivamente empiriche a nuovamente rimeditare la conclusione di carattere interpretativo circa il significato del richiamo all’art. 413 da parte dell’art. 26-bis che sopra si è detta, giacchè quella interpretazione è imperniata su ragioni testuali non superabili. Soccorre, allora, un diverso, duplice, ordine di considerazioni. Secondo una possibile ancorchè non unanime ricostruzione proposta in dottrina, infatti, il riferimento alla “sede” del terzo non preclude che sia fatto riferimento anche alla previsione dell’art. 19 c.p.c., e ciò secondo una linea di continuità con l’interpretazione e applicazione formatasi nella vigenza del testo anteriore dell’art. 26 c.p.c., il quale attribuiva in ogni caso la competenza territoriale al “giudice del luogo di residenza del terzo”, con una previsione che, ieri regola, oggi è diventata eccezione, ma che non esclude appunto di potere proseguire nel ritenere che la disciplina sulla competenza in materia di espropriazione presso terzi possa essere integrata dall’art. 19 e dunque dalla previsione che, oltre alla sede, valga anche (“altresì”) ed in via alternativa il “luogo in cui la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda”. Questa possibilità interpretativa non è esclusa dalla norma, non ravvisandosi alcuna incompatibilità nè testuale nè logica tra il riferimento alla sede ex art. 26-bis e la ulteriore possibilità aggiuntiva/alternativa ex art. 19, tanto più in considerazione della sostanziale invarianza della regolazione, avuto riguardo alla formulazione del previgente art. 26, il quale aveva testualmente riguardo alla “residenza”, formula che pacificamente nella giurisprudenza era stata intesa, quanto alle persone giuridiche, come equivalente di “sede”. In questa linea, in conclusione, varrebbe il riferimento all’indirizzo della Corte regolatrice che, relativamente alla individuazione del giudice competente in base al luogo di residenza rectius sede del debitor debitoris che sia persona giuridica, assegna al creditore procedente la facoltà di ricorrere al giudice della sede legale o, in alternativa, a quello del luogo in cui il terzo ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio (Cass., n. 11758/2002); e pertanto, qualora il debitore sia un ente pubblico che si avvale del servizio di tesoreria gestito da un istituto bancario, del luogo in cui opera la filiale, la succursale o l’agenzia che ha in carico il rapporto oggetto della dichiarazione da parte del terzo (Cass., n. 8112/2006).

Sotto altro e più specifico profilo, poi, soccorre la disciplina che regola altrove la materia dei pignoramenti a carico delle pubbliche amministrazioni; disciplina la cui incidenza è espressamente autorizzata dalla clausola contenuta dell’art. 26-bis, comma 1, che fa comunque salvo il disposto delle leggi speciali. La L. 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, dispone, nel vigente art. 1-bis, che i pignoramenti a carico di detti enti “di cui dell’art. 1, comma 1” (ossia di quelli elencati nella Tabella A allegata alla legge, tra cui figurano le Aziende sanitarie, da cui la sicura applicazione al caso di specie), si eseguono con atto notificato all’azienda o istituto cassiere o tesoriere dell’ente medesimo, il quale (comma 2) “assume la veste del terzo ai fini della dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c.”. Sulla base di questa regolazione, la possibilità che si è sopra detto essere alternativa risulta in realtà essere la principale – in via esclusiva -, impegnando il creditore procedente a rivolgersi al giudice del luogo in cui opera la citata filiale o succursale o agenzia, perchè è solo questa che, avendo in gestione il rapporto, è abilitata a compiere le operazioni che possono vincolate il relativo ammontare e dunque ad assumere la veste di terzo e a rendere la dichiarazione prescritta. Attraverso tale percorso interpretativo, del resto, viene ad eliminarsi in radice quella alternatività che si è più sopra accennata ma che pare in definitiva di dubbia razionalità, dato che, a volerne espandere appieno la portata, essa potrebbe portare alla possibilità che uno stesso credito sia pignorato davanti a giudici diversi, con pluralità di dichiarazioni e con possibilità di conflitti tra creditori in diversi uffici giudiziari per uno stesso credito, possibilità che invece viene a essere impedita se si accede alla lettura che qui si propone. Una lettura, in conclusione, che mira sul piano sistematico anche all’obiettivo di avvicinare lo svolgimento del processo esecutivo al luogo di svolgimento del rapporto tra debitore e terzo, in sintonia di principio con l’idea che tale relazione di prossimità esprima una esigenza anche di ordine costituzionale sul piano della effettività e della ragionevolezza della legge processuale (e v., per indicazioni in questo senso, la declaratoria di incostituzionalità di Corte Cost. n. 231/1994, in tema di pignoramenti presso terzi a carico dei dipendenti dello Stato). In forza di quanto detto, l’affermazione di principio che si chiede alla Corte di volere affermare è nel senso che: (a) la speciale competenza in tema di espropriazione di crediti posta dall’art. 26-bis c.p.c., comma 1, riguarda tutti i crediti verso le pubbliche amministrazioni, oggi individuate, secondo il rinvio dinamico dell’art. 413 c.p.c., dal D.Lgs. n. 165 del 2001, comma 1; (b) ai fini dell’applicazione dell’art. 26-bis c.p.c., comma 1, in caso di pubbliche amministrazioni che si avvalgono del servizio di tesoreria, deve aversi riguardo al luogo in cui opera la filiale, la succursale o l’agenzia che ha in carico il rapporto che forma oggetto della dichiarazione da parte del terzo”.

5. Le esposte ragioni, che debbono qui essere ribadite, conducono quindi a escludere il presupposto dell’alternatività prospettata dal ricorrente quanto a foro competente, e a ravvisare invece la competenza esclusiva del giudice del luogo in cui il rapporto è in carico, presso il servizio di tesoreria ex L. n. 720 del 1984; in linea, del resto, con l’enunciato di Cass. n. 15676/2014, citata nel contesto del provvedimento impugnato”.

3. Il Collegio condivide le conclusioni del Pubblico Ministero, ma rilevato che questa Corte non si è ancora pronunciata sull’esegesi dell’art. 26-bis c.p.c. (atteso che il ricorso cui ha fatto riferimento il P.M., quello iscritto al n.r.n. 12446 del 2016, è stato deciso da Cass. (ord.) n. 24047 del 2017 con una pronuncia di inammissibilità, perchè proposto direttamente contro il provvedimento del giudice dell’esecuzione dichiarativo della incompetenza, mentre parimenti non ha preso posizione sulla questione l’ordinanza n. 21186 del 2017, resa proprio fra le odierne parti, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto inammissibilmente direttamente contro il provvedimento emesso a chiusura della fase sommaria di un’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c.) – ritiene che il loro approdo debba giustificarsi argomentando in modo diverso sulla seconda questione da esse esaminata.

Il legislatore, con la nuova norma dell’art. 26-bis c.p.c., introdotta dal D.L. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 162 del 2014, ha inteso dettare per la competenza sull’esecuzione forzata di crediti presso terzi una disposizione ad hoc, mentre prima la disciplina risultava inserita nell’art. 26 c.p.c., il cui comma 2, ancorava la competenza al luogo di “residenza” del terzo debitore.

La nuova disposizione, che è intestata “foro relativo all’espropriazione forzata crediti” (formulazione che così esclude l’espropriazione “di cose del debitore che sono in possesso di terzi”, che resta così, come, del resto, vigente il testo precedente dell’art. 26 non disciplinata espressamente e deve ricondursi, come si era sostenuto alla stregua di esso, dell’art. 26, comma 1), ha una struttura singolare, anche se la sua spiegazione risiede nelle ragioni che stanno all’origine della sua adozione e che sono state indicate nelle conclusioni del Pubblico Ministero.

3.1. La singolarità è data dal fatto che la nuova norma detta la regola generale, come dovrebbe in ragione della sua rubrica, nel suo comma 2 e rovescia quella precedente, ancorando la competenza al luogo di residenza, di domicilio, di dimora o di sede del debitore esecutato e non più al “luogo dove risiede il terzo debitore” (come disponeva il comma 2 del vecchio testo dell’art. 26).

Com’è noto, la nuova regola trova la sua spiegazione nella disciplina delle modalità del pignoramento presso terzi, che ormai non esige che all’udienza compaia il debitor debitoris, potendo egli manifestare il suo atteggiamento con una raccomandata (art. 547 c.p.c.) e dunque senza doversi “scomodarsi” con una comparizione.

3.2. Ora, nella nuova norma il comma 1 risulta, invece, dettare un’eccezione alla regola generale, in realtà fissata come s’è detto, nel comma 2 e tale eccezione è espressa con l’affermazione che “quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall’art. 413, comma 5, per l’espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”.

L’eccezione alla (nuova) regola del foro di residenza del debitore esecutato, a ben vedere, comprende due distinte ipotesi.

La prima, a carattere generale, è che debitore sia “una delle pubbliche amministrazioni indicate dall’art. 413, comma 5”.

La seconda è che debitrice sia sempre una di dette amministrazioni, ma sussista una legge speciale che evidentemente abbia l’efficacia, in via espressa o in via di esegesi e, dunque, per implicazione (eventualmente desumibile anche per coerenziare il disposto stesso dell’art. 26-bis: lo si avverte fin d’ora), di individuare essa la regola di competenza sull’esecuzione.

Ove tale regola si rinvenga, per un verso non opera la regola speciale espressa in termini generali dallo stesso comma 1 e, per altro verso si deve considerare che è preclusa parimenti l’operatività della regola del secondo comma.

Il significato dell’art. 26-bis, comma 1, è, dunque, in ogni caso quello di dettare una lex specialis per il caso che debitore esecutato sia una delle pubbliche amministrazioni ipoteticamente identificate dell’art. 413, comma 5.

Tale lex specialis, però, si scinde in due diverse ipotesi, l’una regolata espressamente dal comma 1 e che ancora la competenza al “luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”, l’altra individuata da eventuali leggi speciali e che individua la competenza in base a quanto in ipotesi preveda una legge speciale.

4. Come rilevato dal Pubblico Ministero e discusso dal ricorrente nel solco, del resto, di quanto emerso nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale di merito, la nuova norma impone in primo luogo di chiarire il senso del rinvio dell’art. 413, comma 5 quindi comma, ed in proposito il Collegio, fermo che il rinvio non è certo un esempio di chiarezza, condivide pienamente la soluzione prospettata dal Pubblico Ministero.

Deve, dunque, affermarsi che dell’art. 26-bis c.p.c., comma 1, il rinvio dell’art. 413 c.p.c., comma 5, non concerna l’oggetto del credito per cui le pubbliche amministrazioni sono debitrici, bensì solo la qualità di tali pubbliche amministrazioni siccome implicitamente supposta dal detto comma 5 con il riferimento “ai rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni” e, dunque, alla norma che a quegli effetti identifica tali pubbliche amministrazioni, che è il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2,.

E’ sufficiente osservare che dell’art. 26-bis, comma 1, non allude alla posizione debitoria delle amministrazioni pubbliche di cui dell’art. 413, comma 5, ma al “quando” una delle dette amministrazioni è “debitore”, sicchè il senso della disposizione e, dunque, il suo oggetto di disciplina è la generica posizione di debitore rivestita da una delle dette amministrazioni e non la ragione creditoria.

E’ vero che dell’art. 413, comma 5, non individua direttamente una categoria di amministrazioni pubbliche, ma, attraverso il coordinamento dell’art. 409 c.p.c., n. 5, con il citato del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2 (che è all’uopo la norma di approdo del processo normativo iniziato con il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 1), non è dubitabile che le pubbliche amministrazioni cui allude l’art. 413, comma 5, sebbene facendo riferimento alle controversie relative ai rapporti di lavoro con esse, siano proprio quelle individuate dall’art. 1, comma 2.

5. Una volta identificate le amministrazioni pubbliche cui allude dell’art. 26-bis, comma 1, nei termini indicati, può procedersi all’esame della seconda questione esegetica che tale norma pone, allorchè fa “salvo quanto disposto da leggi speciali”.

Si rileva che l’esistenza di una legge speciale che concerne il pignoramento di crediti di talune di tali amministrazioni si rinviene certamente nella norma della L. n. 720 del 1984, art. 1-bis, introdotta, com’è noto, del D.L. n. 359 del 1987, art. 24-bis, convertito, con modificazioni, nella L. n. 440 del 1987, il quale dispone che: “I pignoramenti ed i sequestri, a carico degli enti ed organismi pubblici di cui dell’art. 1, comma 1, delle somme affluite nelle contabilità speciali intestate ai predetti enti ed organismi pubblici si eseguono, secondo il procedimento disciplinato al capo 3^ del titolo 2^ del libro 3^ c.p.c., con atto notificato all’azienda o istituto cassiere o tesoriere dell’ente od organismo contro il quale si procede nonchè al medesimo ente od organismo debitore”.

Questa disposizione, come emerge dalla annessa tabella A, che elenca le amministrazioni di cui all’art. 1 della stessa legge, riguarda certamente le amministrazioni pubbliche che si sono identificate come quelle oggetto del rinvio di cui dell’art. 26-bis, comma 1 e particolarmente l’ASL intimata, dato che nell’elenco di cui alla Tabella sono comprese le aziende sanitarie.

Ebbene, nel momento in cui essa è stata dettata e prima dell’intervento dell’art. 26-bis, la norma non assumeva rilievo alcuno ai fini della individuazione della competenza territoriale sull’espropriazione forzata di crediti delle amministrazioni soggette al regime di c.d. tesoreria previsto all’art. 1 della legge.

La ragione era che il riferimento “all’azienda o istituto cassiere o tesoriere dell’ente od organismo contro il quale si procede” valeva solo ad individuava il soggetto che si doveva considerare, agli effetti del pignoramento (e dei sequestri), come terzo debitor debitoris riguardo alle somme oggetto del regime di contabilità cui era soggetta l’amministrazione.

Viceversa, il luogo dell’esecuzione del pignoramento non era in alcun modo individuato dalla norma, ma era individuato, invece, dall’art. 26 c.p.c., nel vecchio testo, che lo correlava al “luogo dove risiede il terzo debitore”.

Con riferimento alle dette amministrazioni, in quanto persone giuridiche, la dovuta esegesi della norma quanto al suo evocare la “residenza”, consentiva, a fronte della sicura possibilità che il terzo debitore potesse essere una persona giuridica e non un persona fisica, di intendere il riferimento al “risiedere del terzo debitore” non già come evocativo della residenza in senso tecnico, che è riferibile solo alle persone fisiche, bensì della localizzazione del terzo debitore alla stregua del complessivo sistema degli artt. 18 e 19 c.p.c..

Ne derivava che, come aveva argomentato esaurientemente in generale Cass. n. 11758 del 2002 (che evocò pregressa giurisprudenza della Corte e dissentì da Cass. n. 9016 del 1997, che era stata seguita da altre decisioni), la competenza per l’espropriazione di crediti presso terzi – con riferimento al pignoramento presso un debitor debitoris persona giuridica – si sarebbe potuta leggere, giusta il necessario coordinamento dell’art. 26, comma 2 vecchio testo con l’art. 19, come competenza alternativa, a scelta del creditore procedente, fra il luogo sede della persona giuridica ed il luogo identificabile come quello in cui la persona giuridica avesse “uno stabilimento e un rappresentate autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda” (secondo la formulazione del secondo inciso dell’art. 19, comma 1). Con la conseguenza che, con riferimento alla detta espropriazione, in quanto diretta a realizzare l’adempimento dell’obbligazione del debitor debitoris persona giuridica verso il debitore esecutato, si doveva leggere il concetto della “autorizzazione a stare in giudizio” nel senso di abilitazione, secondo la disciplina del rapporto di credito esecutato, all’esecuzione del pagamento in un determinato luogo.

5.1. Tale lettura della nozione di “luogo in cui risiede il terzo debitore” persona giuridica (rifiutata dalla pregressa e citata Cass. n. 9016 del 1997) avrebbe dovuto trovare applicazione anche qualora esso fosse stato una “azienda o istituto cassiere o tesoriere dell’ente od organismo” di cui alla tabella A annessa alla L. n. 720 del 1984 ed al quale era applicabile il citato art. 1-bis.

5.1.1. Mette conto di rilevare che, senza una particolare motivazione, Cass. n. 10198 del 2011, sebbene con particolare riferimento al servizio di tesoreria svolto dalla Banca d’Italia per una provincia, ma in modo tale da adombrare l’estensione del principio almeno alle pubbliche amministrazioni debitrici soggette al sistema delle norme sulla c.d. contabilità di Stato, aveva affermato che: “Nell’espropriazione presso terzi di crediti, la competenza per territorio – da determinarsi in base alla residenza del debitor debitoris – nel caso in cui il terzo sia la Banca d’Italia va individuata tenuto conto che essa gestisce la Sezione di Tesoreria della provincia nella quale il creditore è domiciliato, senza che assumano rilievo la sede legale (posta a (OMISSIS)) ovvero il luogo ove sussiste il rapporto del terzo con il debitore esecutato (nella specie, il Ministero dell’Economia e delle Finanze); per la ricerca di tale sede agli effetti dell’art. 543 c.p.c., trovano invero inderogabile applicazione le norme della pubblica contabilità, che assegnano la competenza per territorio, per le domande di pagamento contro la P.A., ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 3, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 54,R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 278, comma 1, lett. d), artt. 287 e 407, proprio al giudice del luogo in cui ha sede la predetta Sezione di Tesoreria; alla concreta dotazione di provvista per i pagamenti, deve, infatti, escludersi ogni rilevanza, sul piano della competenza, la quale va così individuata, sia per la cognizione di domande di pagamento che per l’accertamento dell’obbligo del terzo di effettuare, come delegato “ex lege”, il pagamento di un debito della stessa P.A., nella medesima sede, la Sezione di Tesoreria provinciale gestita dalla Banca d’Italia”.

Tale soluzione implicava una sovrapposizione fra il criterio di competenza stabilito quanto al luogo del pagamento da parte della P.A. e riguardante l’obbligazione di essa verso altro soggetto e applicabile anche riguardo al credito consacrato a favore di quest’ultimo nel titolo esecutivo in forza del quale si procedeva ad esecuzione forzata, ed il luogo dell’esecuzione su tale credito per la sua espropriazione. Si trattava di soluzione evidentemente indotta dall’esigenza di individuare un unico foro competente per l’esecuzione.

L’obiettivo esegetico era perseguito desumendo dalla regola che stabiliva dove l’Amministrazione doveva pagare, sebbene tramite il servizio di cassa e tesoreria ex art. 1-bis citato, il foro dell’esecuzione.

La soluzione in discorso – certamente motivata dall’idea di semplificare il foro dell’esecuzione – faceva, poi, da “retropensiero” a Cass. n. 15676 del 2014, evocata dal Tribunale nella decisione impugnata a sostegno della soluzione che ha scelto. Sebbene quella decisione si riferisse ad un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo introdotto nel 2011, vigente l’art. 26 c.p.c., comma 2.

Tirando le fila di quanto osservato e rimarcato che anche nella giurisprudenza di merito la questione trovava soluzioni non univoche, si può rilevare che, prima dell’entrata in vigore dell’art. 26-bis:

a) secondo l’opinione espressa nella sentenza del 2002, il foro dell’espropriazione presso terzi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, cui ora allude il comma 1 di detta norma e alle quali era applicabile della L. n. 720 del 1984, citato art. 1-bis, si doveva identificare alternativamente tanto nella sede della persona giuridica cassiere o tesoriere quanto nel luogo in cui essa dovesse in concreto espletare le funzioni di cassiere o tesoriere in base all’accordo con la P.A.;

b) secondo l’opinione espressa dalla sentenza del 2011 ed avallata almeno ipoteticamente dalla sentenza del 2014 quel luogo era, invece, soltanto il secondo.

5.2. Ritiene, invece, il Collegio che ora dell’art. 26-bis, nuovo comma 1, consenta ed anzi imponga l’operazione ermeneutica di individuare una sola competenza, quella del luogo in cui il cassiere o tesoriere operi come tale in concreto per la P.A. secondo l’accordo con essa stipulato (e, dunque, debba pagare per suo conto), allorquando l’esecuzione concerna crediti di una delle pubbliche amministrazioni per cui operi il sistema di cui alla L. n. 720 del 1984, art. 1-bis.

Invero, l’inserimento del pur non certo chiarissimo riferimento “a quanto disposto da leggi speciali” in una norma – dell’art. 26-bis, comma 1 – che detta come regola generale il criterio della competenza del foro della residenza, domicilio, dimora o sede del terzo debitore, per dispiegare in concreto la sua efficacia di individuazione di una disciplina speciale rispetto alla regola generale, impone – di fronte ad una norma come l’art. 1-bis citato, che è individuabile come una legge speciale alla stregua del detto comma 1 – di ritenere che il legislatore abbia voluto come necessaria e vincolante un’esegesi nel senso che essa debba giustificare l’inoperatività del luogo della sede in concorrenza, sebbene in via alternativa con la rappresentanza ex art. 19 c.p.c. (eventualmente identificabile con il luogo di operatività delle funzioni di cassiere o tesoriere), sancita dalla regola generale del primo comma: il riferimento alla sede in esso presente si presterebbe, infatti, tuttora a giustificare un’operatività del luogo della sede in concorrenza con quella della rappresentanza.

Il dover leggere l’eccezione alla regola del comma 1, individuata con il riferimento al disposto di leggi speciali come qualcosa che esclude necessariamente l’operare del criterio della sede previsto da quella regola, costringe allora ad individuare il foro dell’esecuzione quando debitor debitoris è una “azienda o istituto cassiere o tesoriere dell’ente od organismo” di cui alla tabella A annessa alla L. n. 720 del 1984″ non più indifferentemente in quello della sede della persona giuridica che si connoti come “azienda o istituto cassiere” oppure in quello in cui la concreta funzione di cassiere o tesoriere sia svolta per la pubblica amministrazione secondo gli accordi con essa presi, bensì esclusivamente in quest’ultimo senso, in quanto soltanto esso è nella sostanza individuato dalla legge speciale.

In altri termini, la lettura dell’efficacia dell’art. 1-bis nel senso che la norma radicasse il foro dell’esecuzione nel luogo di svolgimento in concreto della funzione di cassiere o tesoriere da parte della persona giuridica incaricata (secondo l’accordo con la P.A.), lettura prima controversa, è ora divenuta obbligata perchè altrimenti l’ipotesi con cui anodinamente il legislatore che ha introdotto l’art. 26-bis ha fatto riferimento nel comma 1 all’esistenza di leggi speciali rimarrebbe priva di qualsiasi concreta possibilità operativa. Infatti, la regola generale, quella del foro della sede (intesa in senso comprensivo pure della rappresentanza di cui all’art. 19), sarebbe stata idonea a giustificare non solo la radicazione dell’esecuzione presso il luogo che si identifichi come sede del cassiere o tesoriere che riveste la figura di terzo debitor debitoris rispetto alle pubbliche amministrazioni cui allude dell’art. 26-bis, comma 1, ma anche la radicazione presso il luogo di espletamento del servizio di cassa o tesoreria, cioè presso la relativa dipendenza: tale luogo si sarebbe identificato come quello di esistenza di uno “stabilimento e un rappresentante abilitato a state in giudizio per l’oggetto della domanda”, intendendosi per “domanda” la pretesa esecutiva sul credito pignorato gestito dal cassiere o tesoriere. E ciò avrebbe “lasciato le cose come stavano”.

Il legislatore, dunque, sebbene per una via non di immediata percezione, è pervenuto proprio all’obiettivo manifestato dai lavori preparatori della norma, cioè quello di evitare che l’esecuzione presso le pubbliche amministrazioni di cui trattasi, in ragione del fatto che le funzioni di cassa o tesoreria sono per loro conto espletate da istituti di credito, i quali hanno la loro sede in poche sedi giudiziarie, possano radicarsi presso di esse (con il conseguente ingolfamento derivante dal carico di un rilevante numero di processi esecutivi), per il tramite della scelta del creditore procedente di preferire la sede al luogo della rappresentanza periferica svolgente la funzione di cassa e tesoreria.

Deve, dunque, enunciarsi il seguente principio di diritto: “L’art. 26-bis c.p.c., comma 1, quando allude alla disciplina di leggi speciali come idonea a stabilire il foro dell’esecuzione forzata per espropriazione di crediti in danno delle pubbliche amministrazioni di cui dell’art. 413 c.p.c., comma 5, attribuisce alla regola desumibile dalla legge speciale il valore di regola esclusiva rispetto a quella fissata dallo stesso comma 1 con riferimento al luogo in cui il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Ne discende che, dovendo fra le disposizioni di leggi speciali cui allude il suddetto comma 1 comprendersi quella della L. n. 720 del 1984, art. 1-bis, il significato del rinvio a tale norma si deve intendere nel senso che con esso si sia voluto fare riferimento a detta previsione, sia in quanto individuatrice nel cassiere o tesoriere del soggetto (debitor debitoris) che deve pagare per conto delle amministrazioni pubbliche, cui detta norma si applica, sia in quanto individuatrice del luogo del pagamento in quello di espletamento del servizio secondo gli accordi fra la p.a. ed il cassiere o tesoriere, con la conseguenza che tale luogo si deve considerare in via esclusiva come il foro dell’espropriazione presso terzi di crediti a carico di tali pubbliche amministrazioni, restando esclusa, per il caso che cassiere o tesoriere sia una persona giuridica, la possibilità di procedere all’esecuzione alternativamente anche nel luogo della sua sede, ove tale luogo sia diverso da quello in cui opera l’articolazione della persona giuridica che ha in carico in concreto il rapporto avente ad oggetto le funzioni di cassa o di tesoreria ed in cui, dunque, la concreta funzione di cassiere o tesoriere sia svolta per la pubblica amministrazione secondo gli accordi con essa presi”.

6. Le argomentazioni giustificano la declaratoria dell’esistenza del foro dell’esecuzione intrapresa dal ricorrente in (OMISSIS), dove vien espletato il servizio di tesoreria a favore della debitrice esecutata intimata.

Dev’essere dunque dichiarata la competenza quale giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 26-bis c.p.c., comma 1, del Tribunale di Foggia.

7. La riassunzione del processo esecutivo avverrà ai sensi dell’art. 50 c.p.c..

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di regolamento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Foggia sull’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 26-bis c.p.c., introdotta dal ricorrente. Fissa per la riassunzione della procedura esecutiva davanti al detto Tribunale il termine di cui all’art. 50 c.p.c., con decorrenza dal giorno della comunicazione della presente ordinanza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 12 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2018

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