Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8171 del 24/04/2020

Cassazione civile sez. I, 24/04/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 24/04/2020), n.8171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 7219/19 proposto da:

K.D. (o J.), elettivamente domiciliata a Napoli, via

Toledo n. 106, presso l’avvocato Marco Esposito, che la rappresenta

e difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 12 luglio 2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 febbraio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Milano 12.7.2018, con la quale è stato rigettato il gravame proposto da K.D., avverso la sentenza con cui il Tribunale di Milano aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale;

il ricorso è stato proposto con atto notificato a mezzo PEC in data 12.2.2019.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso oggi in esame è stato proposto oltre lo spirare del termine di cui all’art. 327 c.p.c.; esso dunque potrebbe dirsi tempestivo soltanto se al presente giudizio s’applicasse la sospensione feriale dei termini; al presente giudizio, iniziato in primo grado nel 2016, non s’applica la L. n. 13 del 2017, in vigore dal 4.12.2018, ma si applica il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19;

tale norma, nel testo applicabile ratione temporis, al comma 10, disponeva che la controversia avente ad oggetto la domanda di riconoscimento della protezione internazionale “è trattata in ogni grado in via di urgenza”;

la sospensione feriale dei termini, ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 3, non s’applica, tra le altre, “alle cause ed ai procedimenti indicati nell’art. 92 ord. giud.30 gennaio 1941, n. 12”;

l’art. 92 ord. giud., con clausola generale indica, tra gli altri tipi di cause sottratte alla sospensione feriale, anche “in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti”, e cioè le cause “urgenti”;

questa Corte ha ripetutamente affermato che tra le cause “urgenti” sottratte alla sospensione feriale dei termini rientrano non solo quelle dichiarate tali con provvedimento ad hoc, e su istanza di parte, dal capo dell’ufficio, ma anche quelle che sono tali “per natura”, ovvero “intrinsecamente caratterizzate dal requisito dell’urgenza”;

tali principi sono stati reiteratamente affermati con riferimento:

(a) alla fase sommaria delle cause di sfratto (Sez. 3, Sentenza n. 12979 del 27/05/2010, Rv. 613080-01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 23193 del 12/11/2015, Rv. 637867-01; Sez. 3, Sentenza n. 14304 del 07/07/2005, Rv. 582684-01; Sez. 3, Sentenza n. 677 del 21/01/2000, Rv. 533058-01; Sez. 3, Sentenza n. 11947 del 25/10/1999, Rv. 530771-01; Sez. 3, Sentenza n. 4195 del 13/05/1997, Rv. 504264-01);

(b) alla fase sommaria dei giudizi possessori, nonostante questi ultimi non siano affatto contemplati dall’art. 92 ord. giud. (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 3955 del 18/02/2008, Rv. 601831-01; Sez. 2, Sentenza n. 2591 del 22/02/2002, Rv. 552463-01; Sez. 2, Sentenza n. 2635 del 16/04/1983, Rv. 427521-01; Sez. 2, Sentenza n. 2141 del 26/03/1983, Rv. 426997-01; Sez. U, Sentenza n. 1527 del 01/03/1983, Rv. 426366-01; Sez. 2, Sentenza n. 1155 del 25/02/1981, Rv. 411718-01, ove si afferma che la fase sommaria del giudizio possessorio è”intrinsecamente caratterizzata dalla natura dell’urgenza”; Sez. U., Sentenza n. 4730 del 20/10/1978, Rv. 394421-01; Sez. 2, Sentenza n. 865 del 12/03/1976, Rv. 379535-01, ove si afferma che “tutti i procedimenti di natura possessoria, benchè non menzionati nell’art. 92 ord. giud., hanno implicito il carattere dell’urgenza”);

per la consolidata giurisprudenza di legittimità esistono dunque due tipi di cause urgenti: quelle che necessitano di una dichiarazione ad hoc del capo dell’ufficio, e quelle che sono “urgenti per natura” od “intrinsecamente urgenti”;

nella materia della protezione internazionale, è stato lo stesso legislatore a dichiarare “urgenti”, con clausola generale ed astratta, le controversie in materia di protezione, norma che, inserita nel contesto della disciplina del processo e delle impugnazioni, appare difficilmente interpretabile in senso riduttivo, quale norma rivolta unicamente all’organizzazione interna degli uffici giudiziari;

che questa Corte, con ordinanza Sez. 6-1, Ordinanza n. 16420 del 21/06/2018, Rv. 649789-01, ha ritenuto che “l’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini, disposta del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 14, per le controversie in materia di protezione internazionale non opera in relazione ai ricorsi proposti avverso le decisioni delle Commissioni territoriali depositate in data anteriore al 17.8.2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale data”;

che tuttavia tale ordinanza non sembra confrontarsi con la giurisprudenza sopra ricordata;

che, pertanto, appare meritevole di discussione nella pubblica udienza la questione concernente l’applicabilità dell’istituto della sospensione feriale dei termini alle controversie in tema di protezione internazionale soggette ratione temporis al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 10.

P.Q.M.

rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2020

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