Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8171 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. III, 23/03/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 23/03/2021), n.8171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33490-2019 proposto da:

J.M.J., elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 88, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

ARILLI, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLA PENNETTA;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 176/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 20/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2020 dal consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. J.M.J., cittadino del (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il richiedente dedusse a fondamento dell’istanza di essere andato via dal proprio paese per la situazione familiare insostenibile nella quale si trovava. Il padre aveva due mogli, di due etnie differenti, sempre in discordia tra di loro. Alla morte del padre il conflitto si inasprì al punto che la matrigna avvelenò la madre. Pertanto, il richiedente, coinvolto nei litigi tra familiari, decise di fuggire dapprima in Libia e poi in Italia.

La Commissione territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento J.M.J. propose ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 dinanzi il Tribunale di Salerno, che, con ordinanza del 24 agosto 2019, rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) non credibile il richiedente asilo;

b) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, non avendo il J.M.J. prospettato alcun atto di persecuzione;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria, non essendo presente nella zona di provenienza del richiedente un conflitto armato;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria, non essendo state addotte situazioni di particolare vulnerabilità o gravi motivi di carattere umanitario;

3. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Perugia con sentenza n. 176/2019, pubblicata il 20 marzo 2019.

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da J.M.J. con ricorso fondato su un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, del Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati adottato a New York il 31 gennaio 1967 e della direttiva n. 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004.” I giudici di merito non avrebbero utilizzato i mezzi a disposizione per raccogliere le prove necessarie a sostegno della domanda ma si sarebbero limitati a confermare il giudizio di non meritevolezza della protezione svolto dalla Commissione prima e dal Tribunale poi. Avrebbe omesso quel giudizio autonomo, così come richiesto dalla normativa, che richiede un ruolo attivo del giudice nella verifica e nell’approfondimento dei dati fattuali.

Il motivo di ricorso è fondato.

La sentenza impugnata disattende il dovere di cooperazione istruttoria, così come interpretato da questa Corte. E’ consolidato il principio per cui la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente asilo non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, poichè incombe al giudice, nell’esercizio del detto potere-dovere di cooperazione, l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa ed attuale conoscenza della complessiva situazione dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (per tutte, Cass. sez.6, 25/07/2018, n. 19716). Tale dovere nasce sempre e comunque nell’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e si sostanzia nell’acquisizione di COI pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti – tale non potendosi ritenere il sito ministeriale “(OMISSIS)”, il cui scopo e la cui funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti in sede di giudizio di protezione internazionale alla luce dell’obbligo, sancito dall’art. 10, comma 3, lett. b) cd. Direttiva Procedure, “di mettere a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande informazioni precise e aggiornate provenienti dall’EASO, dall’UNHCR e da Organizzazioni internazionali per la tutela dei diritti umani circa la situazione generale nel paese d’origine dei richiedenti e, all’occorrenza, dei paesi in cui hanno transitato”. Spetterà, dunque (all’amministrazione, prima, e poi) al giudice fare riferimento anche di propria iniziativa a informazioni relative ai Paesi d’origine che risultino complete, affidabili e aggiornate.

Nel caso di specie manca qualsiasi riferimento a fonti ufficiali, aggiornate e attuali in merito alla situazione presente in (OMISSIS), approfondimento necessario per poter valutare sia la domanda di protezione sussidiaria, in particolare nella fattispecie di cui all’art. 14, lett. C sia la domanda di protezione umanitaria in cui è richiesto un giudizio di comparazione tra la condizione raggiunta dal richiedente in Italia e la condizione che troverebbe nel caso di rientro nel paese di origine.

6. Pertanto la Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione.

P.Q.M.

Pertanto la Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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