Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8171 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 22/03/2019), n.8171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26715-2015 proposto da:

GE.GA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TRIONFALE 140,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO PIRAINO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4208/2015 della COMI.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 06/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/02/2019 dal Consigliere Dott. FANTICINI GIOVANNI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la GE.GA. S.r.l. impugnava il rigetto di una domanda di rimborso di IVA per l’anno 2011; infatti, con provvedimento dell’8/9/2011 l’Agenzia aveva respinto l’istanza della contribuente in forza delle disposizioni della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 45, in quanto la società risulta non operativa secondo i parametri della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30;

– la C.T.P. di Caserta respingeva il ricorso;

– la C.T.R. della Campania, con la sentenza n. 4208/08/15 del 6/5/2015, respingeva l’appello della società, basato sulla pretesa non corrispondenza tra quanto dedotto col ricorso introduttivo (l’omessa motivazione del provvedimento di diniego) e quanto deciso dal giudice di primo grado (nella sentenza della C.T.R. si legge, infatti, “con l’unico motivo di gravame parte appellante lamenta, in punto di diritto, la violazione del principio di corrispondenza tra chieste pronunciato da parte della sentenza impugnata, deducendo che il giudice di primo grado avrebbero focalizzato la loro motivazione esclusivamente sulla prova da parte del contribuente del rimborso di Iva non dovuta in materia di c.d. “società di comodo” omettendo, invece, la motivazione in ordine alla reale causa petendi e all’effettivo petitum del giudizio di primo grado, vale a dire alla omessa motivazione del diniego del rimborso Iva sancita dall’ente impositore”);

– per quanto rileva in questa sede, il giudice del gravame forniva la seguente motivazione della propria decisione: “Il corpo motivazionale della sentenza di primo grado, invero, ben lungi dal violare il principio di corrispondenza tra il chiesto il pronunciato, delinea un itinerario logico-argomentativo che, in maniera assolutamente chiara, coerente e razionale, prende posizione specifica in ordine alla causa petendi e al petitum del giudizio di primo grado. Appare opportuno richiamare, all’uopo, il passaggio preciso della motivazione dei Giudici di prime cure in cui viene dato conto delle ragioni per le quali la società odierna appellante era stata considerata dall’Ente impositore come una “società non operante”…: “(…) Orbene nel caso di specie non vi è dubbio che, come riportato dalla Agenzia delle Entrate nelle sue contro deduzioni e non contestato dalla società, la Ge.GA. S.r.l. per i tre anni precedenti alla presentazione dell’istanza di rimborso 2011 era da considerarsi da un lato società non operante e dall’altro comunque esclusa dal diritto allo sconto dell’Iva non avendo posto in essere operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non inferiore all’importo che risulta dall’applicazione delle percentuali di cui al comma 1. Ed in particolare per gli anni 2009 e 2010 non poneva in essere alcuna operazione Iva nè produceva ricavi e per l’anno 2011 comunque compiva operazioni con ricavi inferiori alle percentuali sopra menzionate. Le doglianze della ricorrente circa la non imputabilità delle circostanze che hanno portato la società, iscritta all’anagrafe tributaria già dal 2003, a non essere operativa sino al 2012, potevano al più giustificare una richiesta di disapplicazione ai sensi del citato art. 30, comma 4-bis”… Appare, pertanto, è evidente che alcun vizio di correlazione tra chieste pronunciato di motivazione sia ravvisabile nel corpo motivazionale della sentenza gravata”;

– avverso tale decisione la GE.GA. S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. La GE.GA. censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 1, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, comma 8, per avere la C.T.R. “con motivazione lacunosa, approssimativa e generica,… rigettato, richiamando, “per relationem”, la decisione del giudice di prime cure, il gravami proposto, omettendo qualsiasi considerazione sia da un punto di vista fattuale, poscia, da un punto di vista logico-giuridico, in riferimento i motivi ivi esposti… La Commissione Tributaria Regionale glissa totalmente sul punto non indicando negli elementi nelle argomentazioni giuridiche sottese al caso in esame per cui la sentenza di primo grado doveva essere considerata esente dalla predetta contestazione (ex art. 112 c.p.c.)”.

2. Il motivo è inammissibile.

Dietro un’apparente censura per violazione di legge, la ricorrente incentra il motivo di ricorso su un presunto difetto di motivazione della pronuncia impugnata.

La sentenza della C.T.R. contiene una motivazione, succinta e per relationem (il che è ammesso quando il giudice d’appello denoti come nel caso de quo – di aver colto e analizzato le ragioni dell’impugnazione e di non volersi discostare dalla decisione di primo grado), ma comunque sufficiente a dar conto di aver esaminato le ragioni di doglianza, le quali sono state indicate nel testo e analizzate (la C.T.R., infatti, esamina e reputa fondate le ragioni poste a fondamento del diniego del rimborso IVA).

Non si verte, dunque, in ipotesi di motivazione al di sotto del “minimo costituzionale” (Cass., Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830-01), di talchè è precluso il sindacato di legittimità.

3. In conclusione, il ricorso è dichiarato inammissibile.

Alla decisione fa seguito la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente Agenzia, delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri del D.M. Giustizia 8 marzo 2018, n. 37 (in proposito, e con riguardo all’applicabilità dei parametri fissati dal previgente D.M. n. 55 del 2014, Cass., Sez. 6-2, Sentenza n. 21205 del 19/10/2016, Rv. 641672-01).

4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

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