Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8170 del 29/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 29/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.29/03/2017),  n. 8170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25677/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORIDGLIESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO SPATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CASENTINO SCAVI SRL, in persona del legale rappresentante,

D.L., D.A., D.B., tutti nella qualità di ex soci

della ACCIAI MATHIAS SRL società estinta in data (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSALIONI, rappresentati e difesi dall’avvocato BARTOLOMEO

MALFATTO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

ACCIAI MATHIAS, D.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 548/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALI di FIRENZE del 10/02/2015, depositata il 23/03/2015; letta

la memoria difensiva di parte ricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. il giudice d’appello ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento (rettifica reddito d’impresa anno 2005 della Acciai Mathias per inosservanza del temine di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7;

2. in data 21/05/2013 la società è stata cancellata dal Reg. imprese a seguito di liquidazione volontaria e l’amministrazione ha proposto ricorso anche nei confronti dei soci della società estinta (Cass. Sez. U. n. 6070/13).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. risulta dagli atti, ed è confermato nella memoria difensiva, che la notifica del ricorso non si è perfezionata nei confronti della socia D.D. (per “irreperibilità del desti natario”), oltre che della socia D.B. (“trasferito”) la quale però, difendendosi con gli altri controricorrenti, ha sanato la nullità della notifica (v. Cass. Sez. U. n. 14916/16; Cass. sez. 5, n. 21865/16, nel senso che si tratta di ipotesi di nullità, non di inesistenza);

4. la notifica va quindi rinnovata nei confronti di D.D..

PQM

Ordina il rinnovo della notifica del ricorso nei confronti di D.D. entro giorni 60 dalla comunicazione e dispone rinvio a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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