Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8170 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. III, 23/03/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 23/03/2021), n.8170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33147-2019 proposto da:

S.S., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato

(OMISSIS);

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 471/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 31/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.S., cittadino della (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il richiedente dedusse a fondamento della sua istanza di essere un esponente attivista del partito di opposizione ((OMISSIS)) e che il Governo locale lo aveva contattato per una sua partecipazione al partito maggioritario il (OMISSIS). In seguito al suo rifiuto subì minacce e pressioni che lo portarono ad allontanarsi dal paese temendo per la propria incolumità, anche per l’assenza di una tutela effettiva da parte della polizia locale.

La Commissione territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento S.S. propose ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 dinanzi il Tribunale di Perugia, che, con ordinanza del 8 febbraio 2018, rigettò il reclamo.

3. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Perugia con sentenza n. 471/2019, pubblicata il 31/07/2019.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha ritenuto:

a) insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, difettando elementi utili per ritenere presente un pericolo di persecuzioni personali o di concreta minaccia;

b) insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, non ritenendo presente un effettivo rischio per la vita del richiedente nel caso di suo rientro in patria;

c) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, ritenendo insufficienti gli elementi allegati dal richiedente al fine di dimostrare la avvenuta integrazione in Italia;

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da S.S. con ricorso fondato su quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità del procedimento per violazione dell’art. 255 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., n. 4.

La Corte di appello avrebbe violato l’art. 255 c.p.c. per non aver disposto la fissazione di una nuova udienza o disposto l’accompagnamento del teste in seguito alla sua assenza all’udienza fissata per l’esame testimoniale. Secondo il ricorrente l’audizione del datore di lavoro del richiedente sarebbe stata necessaria “ai fini della valutazione dell’integrazione dell’appellante nel territorio italiano”.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Carenza assoluta di motivazione. Motivazione apparente o perplessa (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Il ricorrente ritiene inidonea la motivazione dei giudici di merito circa il giudizio di non credibilità del richiedente, ritenendola apodittica e contraria ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Motivazione apparente o contraddittoria. (art. 360 c.p.c., n. 5)”. Secondo il ricorrente, anche la motivazione circa il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria sarebbe priva di argomentazioni valide e si sostanzierebbe in genericità. Sarebbe dunque apparente e perplessa secondo i canoni stabiliti da Cass. S.U. n. 8053/2014. Inoltre lamenta che la sentenza della Corte territoriale avrebbe fatto riferimento genericamente a siti specializzati senza indicare a quali fonti si riferisca.

5.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2005, art. 32 in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (art. 360 c.p.c., n. 3)”. I giudici di merito avrebbero errato nel non concedere la protezione umanitaria sulla base della inidoneità del contratto di lavoro a tempo determinato ritenendolo insufficiente a provare l’integrazione raggiunta dal richiedente in Italia.

6. Occorre partire dall’esame del terzo motivo. Esso è fondato.

“In tema di valutazione di credibilità del richiedente asilo, il relativo giudizio, eventualmente negativo, non può in alcun modo essere posto a base, ipso facto, del diniego di cooperazione istruttoria cui il giudice è obbligato ex lege, volta che quel giudice non sarà mai in grado, ex ante, di conoscere e valutare correttamente la reale ed attuale situazione del Paese di provenienza del ricorrente – sicchè risulta frutto di un evidente paralogismo l’equazione mancanza di credibilità/insussistenza dell’obbligo di cooperazione.”

“Nella fase del giudizio volta ad acquisire le dichiarazioni del richiedente asilo (evidentemente prodromica alla decisione di merito), la valutazione di credibilità dovrà limitarsi alle affermazioni circa il Paese di provenienza rese dal ricorrente (così che, ove queste risultassero false, si disattiverebbe immediatamente l’obbligo di cooperazione).”

“Il dovere di cooperazione da parte del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti alla luce dell’obbligo, sancito dall’art. 10, comma 3, lett. b) cd. Direttiva Procedure, “di mettere a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande informazioni precise e aggiornate provenienti dall’EASO, dall’UNHCR e da Organizzazioni internazionali per la tutela dei diritti umani circa la situazione generale nel paese d’origine dei richiedenti e, all’occorrenza, dei paesi in cui hanno transitato”. Spetterà, dunque (all’amministrazione, prima, e poi) al giudice fare riferimento anche di propria iniziativa a informazioni relative ai Paesi d’origine che risultino complete, affidabili e aggiornate.”.

Nel caso di specie il giudice si è limitato a far riferimento a siti specializzati senza indicarne il nome e l’attualità di tali siti.

6.1. Anche il primo motivo merita accoglimento.

E’ necessario premettere che il procedimento di protezione internazionale segue il rito camerale di cui agli art. 737 c.c. e ss., rito che per sua natura è semplificato, sottratto a scansioni o limiti ai poteri istruttori del giudice. Una delle caratteristiche di tale procedimento è la presenza di una mera assunzione di informazioni da parte del giudice, tramite una istruttoria deformalizzata, non sottoposta dunque ai limiti dell’istruttoria ordinaria in quanto il potere riconosciuto al giudice nell’assumere informazioni costituisce oggetto di una mera facoltà e non di un obbligo. Fatte queste premesse la giurisprudenza di questa Corte ha nel tempo precisato però l’importanza di assicurare, per quanto possibile in un procedimento simile, il contraddittorio tra le parti, dichiarando che ove il giudice non si avvalga del potere di assumere informazioni non potrà rigettare la domanda per la mancata dimostrazione di quella circostanza. (Cass. Sez. III, n. 1408/2009). Il procedimento di protezione internazionale avendo ad oggetto diritti fondamentali, è improntato a una forte attenuazione dell’onere probatorio e a una partecipazione attiva ufficiosa da parte del giudice nella ricerca di informazioni utili al procedimento.

Nel caso di specie, la Corte d’appello, dopo aver intimato il datore di lavoro del richiedente a comparire e aver fissato l’udienza per l’audizione, ritenendo l’esame necessario ai fini della comprensione della effettiva integrazione in Italia del richiedente, non ha proceduto alla fissazione di una nuova udienza o all’accompagnamento coattivo del teste in seguito alla sua mancata comparizione all’udienza fissata per l’audizione. Si ritiene che la Corte abbia dunque errato, in quanto, una volta ritenuta l’audizione necessaria, avrebbe dovuto, nello spirito che distingue il processo di protezione internazionale, fissare una successiva udienza per poi elaborare una decisione finale. Tale vicenda, se non si vuole farla rientrare nella inosservanza dell’art. 255 c.p.c., rientra però nella violazione del dovere di cooperazione istruttoria, linea guida dell’intero processo di protezione internazionale.

6.2. L’accoglimento del primo e terzo motivo comporta l’assorbimento del secondo e quarto motivo.

7. Pertanto la Corte accoglie il primo e il terzo motivo come in motivazione, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione.

PQM

Pertanto la Corte accoglie il primo e il terzo motivo come in motivazione, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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