Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8170 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/04/2011, (ud. 05/01/2011, dep. 11/04/2011), n.8170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15505-2006 proposto da:

IMMOBILIARE MAGENTA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LOVISOLO ANTONIO,

giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 32/2005 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 11/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/01/2 011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TARDELLA GIANMARCO per delega Avv.

D’AYALA VALVA FRANCESCO, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

il rigetto.

Fatto

1. Con sentenza n. 6846/01, la Commissione Tributaria Centrale – adita dall’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Genova – annullava con rinvio, per vizio di motivazione, la decisione n. 605/93, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con la quale era stata confermata la decisione n. 2903/90 della Commissione Tributaria Provinciale di Genova, reiettiva di ricorso proposto dall’Immobiliare Magenta s.r.l. in liquidazione, avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS).

Detto avviso, emesso in relazione all’esercizio sociale luglio 1981- giugno 1982, conteneva, invero, rilievi in ordine ai frutti delle disponibilità liquide della società, ritenute dall’Ufficio destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

2. In sede di rinvio, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con sentenza n. 32/05, depositata il 11.4.05, accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Genova (OMISSIS), quanto ai maggiori ricavi recuperati a tassazione dal medesimo Ufficio nell’avviso di accertamento n. (OMISSIS), sulla scorta di una ritenuta differenza tra il valore normale ed i ricavi dichiarati, derivanti dalla cessione di due immobili. Tale atto, tuttavia, relativo all’esercizio sociale luglio 1980-giugno 1981, aveva costituito oggetto della diversa sentenza di primo grado n. 2902/90, favorevole alla società contribuente, e confermata in appello con decisione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 606/93, passata in cosa giudicata.

3. Per la cassazione della sentenza n. 32/05 ha proposto ricorso, notificato il 1.6.06, l’Immobiliare Magenta s.r.l., articolando due motivi in via principale, nonchè tre motivi in via condizionata. La resistente Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.

Diritto

1.1. Con il primo motivo di ricorso, la società Immobiliare Magenta s.r.l. deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 636 del 1972, artt. 29, 19 e 20 e artt. 112 e 394 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Assume, invero, la ricorrente che il giudice di rinvio non avrebbe ottemperato a quanto stabilito nella sentenza della Commissione Tributaria Centrale, che aveva annullato la sentenza n. 605/93 per vizio di motivazione, anche in relazione “all’oggetto del ricorso”.

Ed invero, la Commissione Tributaria Regionale, pur avendo dato atto che non era dato “conoscere in maniera incontrovertibile l’esatto oggetto del gravame”, trattato nel giudizio conclusosi con la cassata sentenza n. 605/93, è poi – senza ricostruire con certezza l’iter processuale del giudizio conclusosi con la pronuncia suindicata – nondimeno pervenuta ad una pronuncia di merito sostitutiva di quella annullata.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Immobiliare Magenta s.r.l.

deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

Si duole, invero, la società ricorrente del fatto che il giudice di rinvio, nel ritenere legittimo l’accertamento di maggiori ricavi in relazione alla cessione di due immobili (materia non costituente oggetto dell’accertamento n. (OMISSIS), demandato al suo esame), avrebbe emesso una decisione in contrasto con il giudicato risultante dalla sentenza n. 606/93, non impugnata da nessuna delle parti in causa, che aveva, viceversa, affermato l’illegittimità del recupero contenuto nell’avviso di accertamento n. (OMISSIS), attinente ai maggiori ricavi in questione.

2.1. Con il primo di ricorso in via condizionata, per il caso in cui la Corte ritenga che la sentenza n. 605/93 abbia statuito sull’avviso di accertamento n. (OMISSIS), l’Immobiliare Magenta allega la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40 nonchè D.P.R. n. 597 del 1973, artt. 53 e 54 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Deduce, per vero, la ricorrente che l’impugnata sentenza n. 32/05 avrebbe avallato l’accertamento di maggiori ricavi in via del tutto indiziaria, ed in assenza di qualsivoglia contestazione circa l’occultamento del relativo corrispettivo.

2.2. Con il secondo motivo in via condizionata, la società istante allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il giudice di rinvio avrebbe, infatti, illegittimamente effettuato un accertamento di maggiori ricavi, fondandolo esclusivamente sul maggiore valore del bene, anzichè sull’accertamento di un maggior corrispettivo ricavato dalla vendita dello stesso.

2.3. Il terzo motivo di ricorso condizionato concerne, poi, la presunta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 394 c.p.c., e vizio di motivazione in ordine ad un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. La Commissione Tributaria Regionale, nell’impugnata sentenza n. 32/05, avrebbe, invero, recepito acriticamente il prezzario UTE, per di più prodotto solo in sede di rinvio, e non – come si sarebbe dovuto fare – nel primo grado del giudizio, con palese violazione dei principi dettati in materia di giudizio di rinvio.

3. Premesso tutto quanto precede, osserva la Corte che il primo motivo di ricorso, in via principale, si palesa fondato e deve essere accolto.

3.1 Va rilevato, infatti, che la sentenza n. 6846/01 della Commissione Tributaria Centrale, nell’annullare con rinvio per vizio di motivazione la decisione n. 605/93 della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, disponeva che il giudice di rinvio dovesse emettere una sentenza sostitutiva di quella annullata, previa ricostruzione dell’esatto iter processuale “anche per quanto riguarda l’oggetto del ricorso”. L’iter in parola era stato, per vero, particolarmente intricato e confuso, ai vendo fatto capo a due diverse decisioni, nn. 605 e 606/93, ciascuna delle quali conteneva non poche imprecisioni e, segnatamente, riferimenti del tutto erronei ed impropri ad elementi riferibili all’atto costituente oggetto dell’altra vicenda processuale.

Al riguardo, va rilevato, infatti, che l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo all’esercizio luglio 1980-giugno 1981,conteneva due rilievi effettuati dall’Ufficio finanziario, e concernenti: la constatata differenza fra il valore normale ed i ricavi dichiarati derivanti dalla cessione di due immobili; i frutti delle disponibilità finanziarie liquide, ritenute destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. L’avviso di accertamento n. (OMISSIS), invece, relativo all’esercizio luglio 1981-giugno 1982, conteneva un unico rilievo, attinente ai frutti delle disponibilità finanziarie liquide, ritenute destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. I due avvisi di accertamento avevano costituito oggetto di impugnativa, da parte dell’Immobiliare Magenta s.r.l., in primo e secondo grado, ed i relativi giudizi si erano conclusi: a) quanto all’avviso n. (OMISSIS), con l’annullamento del solo recupero dei maggiori ricavi, e con la conferma del recupero relativo ai frutti delle disponibilità finanziarie, in forza della decisione di primo grado n. 2902/90, confermata dalla sentenza di appello n. 606/93, poi passata in cosa giudicata; b) quanto all’avviso n. (OMISSIS), con la conferma del recupero relative ai frutti delle disponibilità finanziarie, in forza della sentenza di prime cure n. 2903/90, confermata in appello con decisione n. 605/93.

Ebbene, proprio tale ultima decisione era stata annullata dalla Commissione Tributaria Centrale, su ricorso dell’amministrazione finanziaria, per vizio di motivazione, avendo l’organo giudicante rilevato un’evidente incongruenza tra i motivi di ricorso, concernenti i maggiori ricavi sulle predette cessioni (costituenti oggetto della diversa decisione n. 606/93) ed il decisum della sentenza n. 605/93, che – com’è ovvio – si era occupata solo dei frutti delle disponibilità finanziarie.

3.2. Ciò posto, rileva la Corte che l’impugnata sentenza n. 32/05, per un verso, non si è attenuta a quanto disposto dalla Commissione Tributaria Centrale, nel disporre l’annullamento con rinvio della decisione n. 605/93, per altro verso, contiene, a sua volta, palesi incongruità e contraddizioni nella motivazione, tali da rendere meritevole di accoglimento le censure mosse, al riguardo, dalla Immobiliare Magenta s.r.l..

Ed invero, questa Corte ha più volte precisato che, nel caso di annullamento della sentenza di merito per vizi di motivazione, è bensì vero che il giudice di rinvio conserva tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo oggetto di annullamento. Tuttavia, nel rinnovare il giudizio, il giudice di rinvio è comunque tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema enunciato, esplicitamente o implicitamente, nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo.

In tale ordine di principi, pertanto, è del tutto evidente che il medesimo giudice del rinvio non possa fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, essendo, per contro, necessario che il medesimo provveda a seconda dei casi, ad eliminare le contraddizioni ed a sopperire ai difetti argomentativi riscontrati nella sentenza annullata (cfr., in termini, Cass. S.U. 10598/97, Cass. 7635/03, 9617/09).

3.3. Nel caso di specie, l’impugnata decisione n. 32/05, lungi dal fare chiarezza in ordine all’esatto oggetto del ricorso, e dall’emettere una decisione sostitutiva di quella annullata coerente con l’individuata materia del contendere, contiene, a sua volta, gravi incongruenze e contraddizioni, tali da non consentire l’individuazione della ratio decidendi sottostante al decisum (cfr.

Cass. 1 10295/07, 5274/07, 8106/06).

Osserva, invero, la Corte che nell’intestazione dell’impugnata sentenza, mentre è indicata, quale oggetto di gravame, la decisione n. 2903/90 (relativa all’avviso di accertamento n. (OMISSIS)), figura poi – del tutto contraddittoriamente – come atto impugnato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), oggetto della diversa pronuncia n. 2902/90.

Nella motivazione della decisione n. 32/05, inoltre, la Commissione Tributaria Regionale da atto di essere chiamata a pronunciarsi a seguito dell’annullamento della sentenza n. 605/93, confermativa della decisione n. 2903/90 (come visto, indicata nell’intestazione), ma poi – in maniera del tutto incongrua e contraddittoria – indica come sentenza di prime cure la n. 2902/90, confermata in appello dalla diversa sentenza n. 606/93, per di più, passata in cosa giudicata.

E, come se non bastasse, benchè la sentenza n. 605/93 (di appello alla n. 2903/90)- che la Commissione Regionale afferma, come visto, di essere chiamata a sostituire – a aveva ad oggetto l’accertamento n. (OMISSIS), relativo ai soli frutti delle disponibilità finanziarie, il giudice di rinvio fonda, incomprensibilmente, l’intera decisione sull’esame della questione relativa ai maggiori ricavi, rideterminando il valore delle unità immobiliari vendute. Tutto ciò, ancorchè la stessa Commissione dia atto in motivazione dell’impossibilità di “conoscere in maniera incontrovertibile l’esatto oggetto del gravame”, trattato nel giudizio conclusosi con l’annullata sentenza n. 605/93.

La decisione n. 32/05, com’è di chiara evidenza, riproduce, pertanto, tutte le illogicità, le contraddizioni ed i difetti argomentativi, che avevano inficiato la sentenza annullata dalla Commissione Tributaria Centrale.

4. L’accoglimento della censura suesposta comporta, di conseguenza, la cassazione della sentenza impugnata, con assorbimento delle altre censure, e con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione;

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che provvederà alla liquidazione anche delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 5 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

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