Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 817 del 16/01/2018

Cassazione civile, sez. I, 16/01/2018, (ud. 23/06/2017, dep.16/01/2018),  n. 817

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con sentenza del 16 giugno 2011 la Corte d’appello di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da A.A. avverso la sentenza del 9 febbraio 2011, con cui il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento del reclamante, in estensione di quello della A. S.a.s. di A.G. e di quest’ultimo in qualità di socio accomandatario;

che avverso la predetta sentenza l’ A. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria;

che hanno resistito con controricorsi, illustrati anche con memorie, la Migor S.p.a., la Hart S.r.l., la Manifattura Riese S.p.a., la Magor S.r.l., la Laura B S.r.l., la G & L di R.L., la Manifatture Lord S.p.a., la CET S.r.l. e la Milena Confezioni S.r.l., le quali hanno proposto ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo, nonchè la New Terconf S.r.l. e La Camicia Italiana S.r.l.;

che il curatore del fallimento e la (OMISSIS) S.r.l. non hanno svolto attività difensiva.

Considerato che la difesa della Migor e delle altre società con la stessa costituite ha eccepito l’improcedibilità dell’impugnazione principale, rilevando che, in quanto risalente al 18 agosto 2011, la notificazione del ricorso risulta effettuata in data anteriore al ventesimo giorno precedente il deposito in Cancelleria, avvenuto il 16 settembre 2011, con la conseguente inosservanza del termine di cui all’art. 369 c.p.c., non trovando nella specie applicazione, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, la sospensione prevista dall’art. 1 della medesima legge;

che la data della notificazione indicata dalla difesa delle controricorrenti è in realtà quella di consegna del ricorso all’ufficiale giudiziario, mentre, essendo stata la notifica effettuata a mezzo del servizio postale, la data della consegna ai destinatari avrebbe dovuto essere provata mediante la produzione degli avvisi di ricevimento, non depositati dalla difesa del ricorrente, la quale si è limitata a produrre, unitamente alla memoria di cui all’art. 378 c.p.c., semplici attestazioni relative allo stato delle notifiche, rilasciate dall’UNEP della Corte d’appello di Napoli;

che, ai fini della verifica dell’osservanza del termine previsto dall’art. 369 cod. proc. civ. per il deposito del ricorso per cassazione, nel caso in cui la notificazione abbia avuto luogo a mezzo del servizio postale, occorre avere riguardo alla data di ricezione dell’atto da parte dell’ultimo destinatario, non potendo trovare applicazione il principio, affermatosi per effetto della parziale dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 149 c.p.c., e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, (cfr. Corte cos., sent. n. 477 del 2002), secondo cui per il notificante la notificazione deve considerarsi perfezionata con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario;

che detto principio è infatti riferibile esclusivamente all’ipotesi in cui dall’intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze negative per quest’ultimo, quale la decadenza conseguente al tardivo compimento di attività riferibile all’ufficiale giudiziario, non anche quando la norma preveda che un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell’avvenuta notificazione, come per il deposito del ricorso per cassazione e del controricorso, dovendo in tal caso intendersi, come si ricava dal tenore testuale dell’art. 369 c.p.c., che la stessa si sia perfezionata per entrambe le parti al momento della ricezione dell’atto da parte del destinatario, contro cui l’impugnazione è rivolta (cfr. Cass., Sez. 3^, 7/05/2014, n. 9861; 11/05/2007, n. 10837; Cass., Sez. lav., 29/10/2013, n. 24346;

che, in caso di effettuazione della notifica a mezzo del servizio postale, la relativa prova può essere fornita esclusivamente a mezzo dell’avviso di ricevimento, alla cui mancanza non può sopperirsi con atti equipollenti, quale nella specie l’attestazione dell’ufficiale giudiziario, ma solo, in caso di smarrimento, mediante il rilascio del duplicato previsto dal D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, art. 8, (cfr. Cass., Sez. 6^, 18/11/2016, n. 23546; Cass., Sez. 1^, 6/03/1995, n. 2572);

che, nella specie, la mancata produzione in giudizio degli avvisi di ricevimento attestanti la data di perfezionamento dell’ultima notifica impedisce dunque di verificare l’osservanza del termine per il deposito del ricorso principale, la cui effettuazione in data successiva al ventesimo giorno dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario esclude la possibilità di ritenere comunque tempestivo l’adempimento, con la conseguente improcedibilità della impugnazione;

che è invece inammissibile il ricorso incidentale, con cui la Migor e le altre società con essa costituite deducono l’omessa e/o insufficiente motivazione in ordine ad un punto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna del reclamante al risarcimento del danno per responsabilità aggravata;

che, ad avviso delle controricorrenti, la Corte di merito, nel dare atto della complessità della questione giuridica affrontata e del rigetto dell’analoga istanza di fallimento avanzata nei confronti del coniuge dell’ A., non ha tenuto conto degli elementi addotti a sostegno della richiesta di conferma della dichiarazione di fallimento nè del comportamento tenuto dal reclamante, volto a sottrarre ai creditori il patrimonio della società mediante la prospettazione di circostanze non veritiere;

che, nell’insistere sul valore delle predette circostanze, ritenute sintomatiche della mala fede o della colpa grave dell’appellante, le controricorrenti non contestano l’affermata complessità della causa, che ha giustificato il rigetto della domanda di risarcimento ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in tal modo dimostrando di voler sollecitare un nuovo apprezzamento al riguardo, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della questione, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica delle argomentazioni svolte a sostegno della decisione (cfr. Cass., Sez. 2^, 12/01/2010, n. 327; Cass., Sez. 1^, 8/03/2007, n. 5337; 8/09/2003, n. 13071);

che nei rapporti con le parti controricorrenti le spese del giudizio vanno poste a carico del ricorrente, principale soccombente, e si liquidano come dal dispositivo, mentre la mancata costituzione degli altri intimati esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali nei rapporti con gli stessi.

PQM

dichiara improcedibile il ricorso principale e inammissibile il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2018

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