Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 817 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 13/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.13/01/2017),  n. 817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29226-2015 proposto da:

DISINFEST ITALIA S.R.L, CF. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ELVIA REGINA, 19, presso lo studio dell’avvocato ANGELA FERRARI, che

la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.f. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistenti –

e contro

CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA; EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2847/10/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARLA

REGIONALE DI ROMA, emessa il 09/03/2015 e depositata il 20/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI;

udito l’Avvocato Angela Ferrari, per la ricorrente, che si riporta al

ricorso ed alla memoria.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerate sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

Disinfest Italia s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della società avverso due cartelle di pagamento relative all’annualità 2007 IRES, RPEF, IVA e IRAP.

Nella decisione impugnata, la CTR ha rimarcato la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento e la mancata, tempestiva opposizione alle stesse.

Il ricorso si affida ad un unico motivo, col quale la contribuente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 140 e 145 c.p.c., in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.

La società assume l’illogicità dell’affermazione circa la ritualità dell’invio della seconda raccomandata ex artt. 140 – 143 c.p.c. presso lo stesso indirizzo nel quale il destinatario non avrebbe potuto ricevere l’avviso di deposito. Aggiunge che il tentativo di notifica non avrebbe rispettato le procedure di cui all’art. 140 c.p.c., tanto più la ricorrente mai avrebbe cambiato e trasferito la propria sede legale da quella di (OMISSIS).

L’intimata si è costituita.

Il motivo è infondato, sotto entrambe le censure in cui è articolato.

Per un verso la censura relativa al vizio di motivazione – art. 360 c.p.c., n. 5 – è inammissibile, posto che il sindacato sulla motivazione in sede di legittimità deve ritenersi limitato a quei vizi che siano espressione di violazione di legge e quindi alla assenza totale e grafica della motivazione, ovvero alla mera apparenza della stessa, ovvero ancora alla sua intrinseca, irriducibile ed insanabile contraddittorietà, con esclusione di rilevanza del difetto di sufficienza e di ogni altro vizio della motivazione. Nel caso di specie, peraltro, la motivazione è presente ed appare tutt’altro che illogica.

Per altro verso, la decisione impugnata da coerentemente conto di tutti i passaggi seguiti per la notificazione di ciascuna cartella, dando altresì atto della piena legittimità delle forme seguite, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e).

D’altronde, per giurisprudenza consolidata, la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario, che per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto) al momento della consegna dell’atto, mentre va effettuata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e), quando il notificatore non reperisca il contribuente perchè trasferitosi in luogo sconosciuto, semprechè abbia accertato che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (Sez. 5, n. 27677 del 11/12/2013).

Nel caso di specie, sono stati attestati i ripetuti esiti negativi dei tentativi di notifica, il che ha correttamente indotto la CTR a reputare un’irreperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto, la cui attestazione non avrebbe potuto essere fornita dalla parte nel corso del giudizio (cfr. Sez. 6 – 5, n. 24260 del 13/11/2014).

Da ultimo, occorre sottolineare che la sentenza allegata dalla ricorrente alla memoria ex art. 378 c.p.c. ed asseritamente avente “un’identica fattispecie di notifica di una cartella esattoriale” (Sez. 6 -5, n. 19832 del 4 ottobre 2016) nei confronti della stessa Disinfest, origina in realtà da un accertamento di “temporanea assenza” e non di irreperibilità assoluta, come nell’ipotesi discussa da questa Sezione. Conseguentemente, mentre in quel caso sarebbe stato necessario effettuare gli ulteriori adempimenti richiesti dall’art. 140 c.p.c., nella specie la notifica D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 60, lett. e), è del tutto corretta.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017

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