Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8169 del 02/04/2010
Cassazione civile sez. I, 02/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 02/04/2010), n.8169
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.F. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA, VIA
LICIA 44, presso l’avvocato ADAMO ALESSANDRO, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati CIANFANELLI DEBORAH, DEFILIPPI
CLAUDIO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositato il
13/09/2007; n. 484/06 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
15/01/2010 dal Consigliere Dott. BERNABAI Renato;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto emesso il 13 settembre 2007 la Corte d’appello di Ancona rigettava il ricorso di C.F. nei confronti del Ministero della Giustizia per l’equa riparazione, ex art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, del danno da violazione del termine ragionevole della procedura fallimentare della Nuove Costruzioni coop. a resp. Lim., nella quale pendeva tuttora il suo ricorso tardivo L. Fall., ex art. 101 di ammissione al passivo del proprio credito per lavoro subordinato di Euro 1770,76.
Motivava che la domanda di ammissione al passivo risultava depositata, non alla data del 6 maggio 2001 indicata dal C., bensi’ il 21 giugno 2004, come da attestazione del cancelliere; e che la relativa ammissione era avvenuta, su accordo delle parti, in data 19 dicembre 2006: onde non era ravvisabile alcun ritardo irragionevole, tenuto conto delle particolari caratteristiche del processo concorsuale.
Compensava tra le parti le spese di giudizio.
Avverso il decreto proponeva ricorso per Cassazione il C., deducendo la violazione dell’art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della L. n. 89 del 2001, art. 2 nonche’ la carenza di motivazione, dal momento che la tardivita’ della proposizione della sua istanza di ammissione al passivo non aveva in alcun modo influito sui tempi di svolgimento della procedura, data la sua entita’ irrisoria in rapporto al passivo fallimentare.
Resisteva con controricorso il Ministero della Giustizia.
All’udienza del 15 gennaio 2010 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e’ inammissibile.
In esso non viene contestata l’esattezza dell’accertamento di fatto operato dalla corte territoriale in ordine alla data del 21 giugno 2004 in cui fu presentata dal C. la dichiarazione tardiva di credito, L. Fall., ex art. 101; con correzione della data del 6 maggio 200, allegata dalla parte.
Appare quindi corretta l’inferenza del rispetto dell’ordinario termine triennale, per il primo grado di un processo di media complessita’, come da canoni valutativi consolidati, in relazione all’ammissione del credito insinuato, disposta con decreto del giudice delegato, emesso il 19 dicembre 2006 sull’accordo le parti.
Per di piu’, il decreto impugnato da anche atto di una omissione documentale del ricorrente in sede di deposito del ricorso.
Il principio di diritto enunciato dalla corte territoriale, secondo cui la valutazione di ragionevolezza va riferita alla durata della singola causa di ammissione al passivo – al pari di un ordinario giudizio di cognizione – e non alla procedura concorsuale nella sua interezza, e’ corretta: con la conseguenza che il singolo creditore diventa parte solo con la proposizione dell’istanza L. Fall., ex art. 101, e non puo’ cumulare con essa, ai fini del giudizio di equa riparazione, il precedente periodo di svolgimento della procedura concorsuale cui e’ rimasto estraneo.
Non vi e’ luogo a provvedere sul regolamento delle spese giudiziali, data la tardivita’ della notificazione del controricorso del Ministero della Giustizia, in data 4 gennaio 2008, rispetto a quella del ricorso principale (13 ottobre 2007).
P.Q.M.
– Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010