Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8168 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. III, 23/03/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 23/03/2021), n.8168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33066/2019 proposto da:

O.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BEVAGNA, 46, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA CARDINALI, rappresentato e difeso

dagli avvocati FEDERICO MUZI, STEFANO MINGARELLI;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE FIRENZE SEZIONE

PERUGIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 574/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 17/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. O.J., cittadino della (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento della sua istanza il richiedente dedusse di esser stato costretto a fuggire dal proprio Paese per la paura di perdere la vita. Il padre, re di (OMISSIS), venne ucciso da componenti dell’altro ramo della famiglia per questioni attinenti alla successione al trono. Il richiedente, dopo essere stato incoronato in quanto figlio del re assassinato, per la paura di esser a sua volta ucciso fuggì in Libia, per giungere poi in Italia.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza. Avverso tale provvedimento O.J. propose ricorso D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35, dinanzi il Tribunale di Brescia, che con ordinanza del 24 maggio 2018 rigettò il reclamo.

Il Tribunale ritenne che mancavano i presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione.

3. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Perugia con sentenza n. 574/2019, pubblicata il 17 settembre 2019.

La Corte ha ritenuto:

a) infondata la domanda di riconoscimento di status di rifugiato, non avendo il O.J. fornito alcun elemento idoneo a suffragare i fatti raccontati, per di più contraddittori;

b) infondata la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, non avendo specificato quale sarebbe il pericolo nel caso di rientro in Nigeria;

c) infondata la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, non sussistendo i gravi motivi atti a giustificare tale misura;

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da O.J., con ricorso fondato su un quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non presenta difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, art. 2, comma 1, lett. a) e) f, artt. 3, 7, 8, 11”. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto non credibile il racconto del richiedente: esso al contrario sarebbe circostanziato, veritiero e credibile. Inoltre, troverebbe riscontro nella situazione presente in Nigeria dove sarebbe presente una condizione sociopolitica instabile e una costante violazione dei diritti umani.

Il motivo è inammissibile.

La valutazione di non credibilità del ricorrente appare rispettosa dei criteri enunciati da questa Corte nella sentenza n. 8820/2020, essendo stata condotta alla luce di una disamina complessiva della vicenda riferita dal richiedente. La Corte d’appello, oltre a constatare una forte genericità del racconto, privo di indicazione di luoghi date o soggetti coinvolti, ha rilevato anche delle contraddizioni emerse durante l’audizione. Oltre a ciò i giudici di merito hanno ritenuto che il richiedente non sia stato in grado di fornire fondate e documentate ragioni che gli impedirebbero di far rientro in Nigeria.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, art. 2, comma 1, lett. h) e art. 17, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Si duole del mancato riconoscimento quanto meno della protezione sussidiaria, data la situazione presente in Nigeria.

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la “nullità della sentenza per travisamento dei fatti su una prova decisiva – violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”. Il ricorrente lamenta che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato la situazione presente nel paese d’origine del richiedente, che legittimerebbe il rilascio del permesso umanitario. Inoltre, il rimpatrio porterebbe il ricorrente a una situazione di povertà, interrompendo il percorso integrativo iniziato qui in Italia, dove lavoro con contratto determinato.

5.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la “nullità della sentenza per illogicità manifesta ed incoerenza della motivazione per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4”. Si duole della mancata considerazione, da parte dei giudici di merito, del periodo di transito avvenuto in Libia, paese fortemente instabile nonchè della situazione presente in Nigeria.

I tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto tutti lamentano la mancata considerazione, da parte della Corte d’appello, della situazione presente in Nigeria ai fini della concessione della protezione sussidiaria e umanitaria.

I motivi sono fondati.

Se è vero che il dovere di cooperazione istruttoria, nelle due forme di protezione cd. “maggiori”, non sorge ipso facto, sol perchè il giudice di merito sia stato investito da una domanda di protezione internazionale, ma si colloca in un rapporto di stretta connessione logica (anche se non in una relazione di stretta e indefettibile subordinazione) rispetto alla circostanza che il richiedente sia stato in grado di fornire una versione dei fatti quanto meno coerente e plausibile, è altrettanto vero che il giudizio di non credibilità non può esonerare il giudice di merito dal compiere un approfondimento istruttorio sempre e comunque ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (Cass. 8820/2020). Per questo motivo il giudice non può ex ante negare la protezione, senza aver adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria: la valutazione della condizione oggettiva del paese di provenienza deve precedere, e non seguire, qualsiasi valutazione sulla credibilità del ricorrente.

Nel caso di specie manca qualsiasi riferimento a COI aggiornate, affidabili e attuali. La Corte d’appello non ha dunque rispettato i principi enunciati da questa Corte.

In merito alla protezione umanitaria, questa Corte (Cass. 4455/2018, per come confermata anche da Cass., ss.uu., sent. 29459/2019, cit. supra), ha avuto modo di affermare che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

Di nuovo, manca anche in tal caso qualsiasi riferimento alle condizioni sociopolitiche presenti in Nigeria, approfondimento necessario ai fini del giudizio comparativo tra la condizione raggiunta dal richiedente in Italia e quella in cui si troverebbe nel caso di rientro in patria, bilanciamento completamente assente nella sentenza impugnata.

5. Pertanto la Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, il terzo e quarto motivo cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione.

PQM

la Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, il terzo e quarto motivo cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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