Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8168 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. I, 02/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 02/04/2010), n.8168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

s.a.s. GIHADA di Bottoni Massimo & c. elett.te domiciliata in

ROMA,

P.zza del Paradiso 55 presso l’avv. Meucci Ugo con l’avvocato Raddi

Stefano del Foro di Firenze che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia in persona del Ministro in carica;

– intimato –

Avverso il decreto n. 1115 cron. Della Corte d’Appello di Genova dep.

il 1/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

15/1/2010 dal Consigliere Dott. MACIOCE Luigi;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Francesca L. Ravelli (in sost.

dell’avv. Raddi) che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 24.3.2007 la s.a.s. GIHADA di Massimo Bottoni & c. (gia’ s.a.s. Giada di Alfonso Hassan & c.) richiese alla Corte di Appello di Genova, nei confronti del Ministero della Giustizia, il riconoscimento di equa riparazione per i danni patrimoniali e non patrimoniali ad essa cagionati dalla irragionevole durata di un procedimento – afferente il rilascio di un locale di sua proprieta’ condotto in locazione in via (OMISSIS) da tal S. – che aveva visto intimato da essa locatrice in data 23.1.2006 lo sfratto per morosita’, quindi convalidato detto sfratto il (OMISSIS), notificato il precetto il 18.5.2006 e fissata l’esecuzione a mezzo forza pubblica solo il 22.1.2008.

La Corte di Genova, con decreto 1.9.2007, rigetto’ il ricorso affermando che:

la durata del procedimento esecutivo, calcolata alla data del ricorso per equa riparazione (24.3.2007) ed a far tempo dalla data di esecuzione fissata nel precetto (18.5.2006), era inferiore all’anno che doveva considerarsi tempo ragionevole; in tal ottica era affatto irrilevante che la data di esecuzione a mezzo forza pubblica fosse stata fissata al 22.1.2008, trattandosi di evento futuro ed incerto (anche alla luce del possibile spontaneo adempimento dell’intimato);

non aveva pertanto consistenza l’ipotesi di una doglianza afferente una violazione futura ed incerta, comunque successiva a quella della data del deposito del ricorso.

Per la cassazione di tale decreto, notificato l’11.10.2007, la s.a.s.

GIHADA ha proposto ricorso in data 7.12.2007, articolando sei motivi, al quale l’intimata Amministrazione non ha opposto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato, nessuno dei proposti motivi meritando condivisione.

Con il primo motivo la ricorrente denunzia come errata la decisione di rendere rilevante il computo del processo in disamina soltanto alla data del deposito del ricorso per equa riparazione e non, quantomeno, a quella della pronunzia del decreto. La censura non e’ condivisibile, avendo la Corte di merito dato motivatamente seguito all’indirizzo di questa Corte – esplicitato nella pronunzia n. 19353/05 e presente anche nella successiva decisione n. 23506/08, indirizzo al quale il Collegio intende dare seguito – per il quale i fatti processuali del giudizio prospettato rilevanti nel procedimento di equa riparazione sono soltanto quelli maturatisi sino alla data della sua introduzione, con evidente esclusione, fatta salva la diversa concorde richiesta delle parti, del rilievo della vicenda processuale maturatasi in pendenza del giudizio innanzi alla Corte di Appello.

Con il secondo motivo si censura per “eccessivita’” la valutazione di durata ragionevole di un anno indicata dal giudice del merito, senza tenere conto che nella specie la morosita’ era “acclarata”. La censura e’ una inammissibile proposta di rivalutare il fatto sulla base di valutazioni prive di alcuna plausibilita’ e ragionevolezza.

Con il terzo motivo si censura, ferma restando la indicazione del dies ad quem nel 24.3.2007, la correttezza della indicazione, quale dies a quo del procedimento esecutivo in disamina di quello della notificazione del precetto laddove esso doveva individuarsi, stante la peculiarita’ del procedimento di sfratto per morosita’, nella data della notificazione della intimazione di sfratto (23.1.2006).

La censura non e’ condivisibile, posto che, non scorgendosi nel procedimento speciale di convalida dello sfratto per morosita’ alcuna specificita’ che lo sottragga dalla sua considerazione quale procedimento di cognizione a carattere sommario e non cautelare, devesi fare applicazione del principio, recentemente riaffermato dalla Sezioni Unite di questa Corte (sentenze nn. 27348 e 27365 del 2009), per il quale il processo di cognizione ed il susseguente processo di esecuzione devono ritenersi affatto autonomi e non assommabili onde ricavarne una durata complessiva scrutinabile dal giudice dell’equa riparazione.

Con il quarto motivo ci si duole del mancato riconoscimento alla ricorrente persona giuridica del ristoro per la irragionevole durata della procedura.

La doglianza e’ irricevibile, non scorgendosi alcun interesse a proporre una censura “ipotetica” sull’indennizzo avverso un decreto che, come dianzi detto, ha soltanto e radicalmente negato la durata irragionevole.

Con il quinto motivo ci si duole della mancata valutazione dei verbali di rinvio dello sfratto prodotti alla udienza camerale del 14.6.2007. La censura e’ inconsistente, posto che la Corte di merito, che ha rettamente seguito l’indirizzo per il quale assume rilievo del processo presupposto solo quella parte che si e’ realizzata prima della domanda di equa riparazione (24.3.2007), non aveva alcun onere di prendere in esame vicende afferenti l’esecuzione dello sfratto occorse alla data del 5.6.2007.

Con il sesto motivo si reiterano in termini di censura di specifiche carenze di argomentazioni quelle doglianze (afferenti l’errato computo dei termini iniziali e finali, di esclusione del rilievo della vicenda processuale futura, di svalutazione della specificita’ dello sfratto per morosita’) che si sono esposte nei cinque motivi dianzi sintetizzati.

Le censure sono affatto inammissibili, posto che non coinvolgono valutazioni di fatto sulle quali possa appuntarsi una denunzia ex art. 360 c.p.c., n. 5, ma attengono a singole statuizioni in diritto, sulle quali, come sopra affermato, la Corte di merito ha espresso la propria puntuale e corretta opinione, non revocata in dubbio dalle esaminate censure del ricorso.

Si respinge pertanto il ricorso, senza provvedere sulle spese stante l’assenza di difese dell’intimata Amministrazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

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