Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8167 del 22/04/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 8167 Anno 2016
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: RAGONESI VITTORIO

SENTENZA
sul ricorso 1278-2015 proposto da:
TELECOM ITALIA SPA 00471850016, in persona del procuratore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P. G. DA PALESTRINA 47,
presso lo studio dell’avvocato FILIPPO LATTANZI, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIETRO FERRARTS,
ENZO R013ALDO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente 1~0 contro
REGIONE LOMBARDIA;

– intimata –

Data pubblicazione: 22/04/2016

avverso la sentenza n. 2049/2014 della CORTE D’APPELLO di
MILAN() del 07/05/2014, depositata 03/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’
11/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito l’Avvocato ENZO ROBAIDO, difensore del ricorrente, che si

riporta agli scritti e chiede raccoglimento del ricorso.

Ric. 2015 n. 01278 sez. M1 – ud. 11-03-2016
-2-

Svolgimento del processo
Il Tribunale di Milano, con sentenza 2285/13, respingeva
l’opposizione dalla Telecom proposta ex art. 3 RD 639/1910
avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 01336501P110058 emessa il
per occupazione e uso di beni del demanio e del patrimonio
indisponibile dello Stato” (individuato nel provvedimento come
“canone regionale di polizia idraulica), in relazione al canone di
occupazione del demanio idrico per l’anno 2004, concessa in favore
di Telecom Italia e condannava l’opponente a rifondere all’opposta
le spese processuali.
Telecom aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità
dell’ingiunzione e della non debenza della somma ingiunta,
richiamando:
– l’entrata in vigore del codice delle telecomunicazioni (D. Lgs.
n. 259103), che avrebbe sancito l’illegittimità dell’imposizione di
oneri pecuniari diversi ed aggiuntivi rispetto a quelli previsti dagli
artt. 88 e 93 dello stesso D. Lgs.;
– l’art. 23 Costituzione, per il quale risulterebbe illegittima,
sulla base di atti regolamentari della Regione, l’imposizione di un
canone per Pattraversamento del reticolo idrico demaniale da parte
delle infrastrutture di rete dell’opponente (per lo più cavi e altre
installazioni strumentali posate o interrate nelle aree ricomprese nel
cd reticolo idrico demaniale).
La Regione Lombardia, costituendosi in giudizio, aveva

4.12.08 dalla Regione Lombardia per il pagamento del “canone

contestato le deduzioni avversarie, sostenendo che il canone di
“polizia idraulica” doveva identificarsi con il canone di
concessione per l’occupazione di aree appartenenti al demanio
fluviale e che il potere di esigere il canone di occupazione e di
determinarlo discendeva dalla legge ed in particolare dal D. Lgs. n.

L.

Regione Lombardia n. 1/00

(successivamente modificata dalla L.R. 26/03).
Avverso la detta sentenza proponeva appello Telecom.
La regione Lombardia si costituiva chiedendo il rigetto del
gravame.
La Corte d’appello, con sentenza 2049114

rigettava

l’impugnazione.
Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione la Telecom
sulla base di tre motivi cui non resiste la regione Lombardia.

Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso Telecom lamenta :violazione e falsa
applicazione di legge (articolo 10 del D. Lgs. n. 198/2002; articoli
5, 25, 35, 50, 58, 88 e 93 del D. Lgs. n. 259/2003; articolo 2 del D.
L. n. 112/1998; articoli 1, 3 e 10 della L. n. 241/1990; articolo 97
della Costituzione; articoli 11 e 13 e 15° considerando della
Direttiva comunitaria 2002/20/CE; articoli 822-821 del codice
civile; articoli 90 e 92 della L. Reg. Lomb. n. 10/2003); omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione. .
Sostiene la ricorrente che , in base ad un corretto esame della

112/98, nonché dalla

normativa vigente, contrariamente a quanto afferma la sentenza
impugnata, sarebbe vietata, non solo alle pubbliche amministrazioni e
agli Enti locali, ma anche alle Regioni la possibilità di imporre oneri o
canoni, sia attraverso leggi regionali, sia attraverso atti amministrativi.
Pertanto, solo una legge statale successiva all’entrata in vigore dei
regionale), che ritenga di disciplinare espressamente la materia delle
telecomunicazioni e le occupazioni necessarie a garantire il servizio
pubblico che dalle stesse dipende, potrebbe imporre degli oneri o dei
canoni ulteriori rispetto a quelli già previsti nel D. Lgs. n. 259/2003,
tramite una disciplina che definisca non solo l’an della debenza ma il
quantum.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta: violazione di
legge (articoli 10 del D. Lgs. n. 198/2002; 88 e 93 D. Lgs. n.
259/2003, 1, 3 e 10 della L. n. 24111990 97 della Costituzione; 90 e
92 della L. Reg. Lomb. N. 10/2003); violazione delle delibere di
Giunta regionale n. 7868/2002, 13950/2003 e 5774/2007; omessa e
contraddittoria motivazione per insussistenza dei presupposti per
l’applicazione del canone previsti dalle delibere di Giunta regionale n.
786812002, 13950/2003 e 5774/2007.
Deduce in particolare l’erroneità del capo di sentenza che ha
considerato l’onere della prova dell’occupazione assolto dalla Regione
Lombardia mediante la mera allegazione del titolo autorizzativo che
secondo la sentenza impugnata legittimerebbe la richiesta dei canoni,
senza necessità di indagare circa l’effettività dell’occupazione.
Secondo la ricorrente , il codice delle comunicazioni elettroniche

codice delle comunicazioni elettroniche (e non anche una legge

(D. Lgs. n. 259/2003) ha introdotto nel nostro ordinamento il
principio in base al quale è da ritenersi illegittima l’imposizione, a
carico degli operatori del pubblico servizio di telecomunicazioni, di
qualsiasi prestazione patrimoniale diversa da quelle espressamente
previste ed individuate dal codice stesso (articoli 35, 88 e 93 D. Lgs.
Con il terzo motivo la ricorrente chiede la riunione con altre cause
pendenti innanzi questa Corte.
Il primo motivo è fondato.
Questa Corte si è pronunciata di recente, nel contraddittorio tra le
stesse parti, con svariate sentenze , le prime delle quali recano i nn.
14788 e 14789 del 30.6.2014, affermando il seguente principio di
diritto: “l’attraversamento del demanio idrico gestito dalle Regioni,
ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1998, artt. 86 e 89, da parte di
infrastrutture di comunicazione elettronica non è soggetto al
pagamento di oneri o canoni che non siano previsti dal D.Lgs. n.
259 del 2003 o da legge statale ad esso successiva”.”.( v.anche Cass
sentenze dal numero 17524 al numero 17541 del 2015)
A tale proposito è stato osservato che l’art. 93 del D.Lgs. l agosto
2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, recante la
rubrica “divieto d’imporre altri oneri”, dispone, al comma 1, che le
Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni
non possono imporre oneri o canoni per l’impianto di reti e per
l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, che non siano
stabiliti dalla legge; il comma 2 impone agli operatori che
forniscono reti di comunicazione elettronica l’obbligo di tenere

n. 259/2003).

indenne la Pubblica Amministrazione, l’Ente locale, ovvero l’Ente
proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di
sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli
interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola
d’arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall’Ente locale. Aggiunge
imposto, in conseguenza dell’esecuzione delle opere di cui al Codice
o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva
l’applicazione della tassa (Tosap), oppure del canone (Cosap) per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, ovvero dell’eventuale
contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie.
Tutto ciò porta ad escludere che ulteriori oneri o canoni possano
essere imposti dalla pubblica amministrazione per la posa in opera e
l’utilizzo dei servizi di comunicazione elettronica.
Il motivo va quindi accolto.
Restano assorbiti i restanti due motivi.
Sussistono i requisiti di cui all’art 384 cpc per la decisione nel
merito con conseguente accoglimento della opposizione proposta da
Telecom.
La novità della questione giustifica la compensazione delle spese
dell’intero giudizio
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti due, cassa la

sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’opposizione
avverso l’ordinanza ingiunzione per cui è causa ; compensa tra le
parti le spese dell’intero giudizio

che nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere

Roma 11 .2016

IL Cons

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