Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8167 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. I, 02/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 02/04/2010), n.8167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.M., elett.te domiciliato in ROMA, via Crescenzio 20

con l’avvocato Tralicci Gina che lo rappresenta e difende giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia in persona del Ministro in carica con

l’Avvocatura generale dello Stato via dei Portoghesi 12 Roma che lo

rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

Avverso il decreto n. 3954 cron. della Corte d’Appello di Perugia

dep. il 26/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

15.1.2010 dal Consigliere Dott. MACIOCE Luigi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Perugia, esaminando la domanda 2.8.2005 di T.M. diretta ad ottenere equa riparazione per l’irragionevole durata di un procedimento civile durato, nei tre gradi, dal Settembre 1996 al 31 Maggio 2005, con decreto 26.7.2007 ha rigettato la domanda ed ha condannato il ricorrente alla refusione delle spese in favore dell’Amministrazione resistente.

Nella motivazione la Corte di merito ha rilevato:

che il procedimento era durato, dal di della udienza di prima comparizione al di del deposito della sentenza di cassazione, anni otto e mesi quattro;

che da tal periodo andavano sottratti, perche’ interamente imputabili alla parte, i tempi trascorsi per proporre appello e ricorso per Cassazione, per un totale di due anni e due mesi;

che avendo riguardo allo standard accettabile per un processo di media complessita’, pari ad anni tre, due ed uno per il primo, il secondo grado e per il giudizio di legittimita’, con un totale di anni sei, la durata complessiva di anni sei e mesi due non eccedeva il ragionevole, che inoltre la comprovata consapevolezza iniziale e mantenuta della inconsistenza della propria pretesa (consapevolezza accertata dalle sentenze di merito, che avevano affermato che l’interesse del T. era stato soddisfatto prima del giudizio) faceva escludere la sussistenza di alcun patema.

Per la cassazione di tale decreto il T. ha proposto ricorso il 12.12.2007 con due motivi, ai quali si e’ opposto il Ministero della Giustizia con controricorso del 18.1.2008.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo articolato motivo, seguito da triplice quesito, il ricorso denunzia la violazione dell’art. 6 della C.E.D.U, per avere la Corte territoriale:

A) affermato che la modestia della eccedenza della durata rispetto allo standard complessivo ragionevole, nei tre gradi, precludeva l’ottenimento dell’indennizzo per la irragionevole durata;

B) quindi escluso l’equa riparazione per la frazione mensile del ritardo;

C) pertanto respinto la domanda, gravando il ricorrente delle spese del giudizio.

Con il secondo motivo viene ribadito ed esteso il motivo inferente il preteso contrasto con le norme della Convenzione Europea della condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. del soggetto il cui ricorso sia stato respinto.

Ritiene il Collegio che il ricorso vada rigettato, entrambi i motivi essendo affidati a censure inammissibili o infondate.

Quanto alla censura (A) appare evidente che il ricorso abbia totalmente frainteso la statuizione: essa, infatti, all’ultimo capoverso dell’ultima pagina, ha affermato, dispiegando ratio decidendi aggiuntiva rispetto a quella principale afferente la non irragionevolezza della durata, e facendo applicazione della giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. n. 25595 del 2008 e n. 24358 del 2006), che la precisa consapevolezza, originaria e permanente, della infondatezza della azione (correlata al soddisfacimento dell’interesse ancor prima della instaurazione della lite) fosse sintomo oggettivo della inesistenza del patema. E tal statuizione non e’ stata adeguatamente impugnata ne’ tampoco compresa, essendosi la censura del motivo appuntata soltanto sulla decisione di ritenere irrilevante la eccedenza di due mesi dallo standard di durata irragionevole complessiva e di far discendere da cio’ la soccombenza foriera di indebita condanna alla refusione delle spese.

E poiche’ detta statuizione costituisce ratio autonoma della decisione, ne discende che la censura (B) rivolta alla valutazione di ininfluenza della eccedenza di due mesi del processo dallo standard ragionevole, diventa inammissibile, per difetto di interesse impugnatorio del ricorrente, che non ha rettamente contestato la ulteriore autonoma anzidetta ratio.

Quanto alle censure (C e secondo motivo) rivolte alla condanna alle spese, che ad avviso del ricorrente non sarebbe stata adottabile alla stregua delle norme della Convenzione Europea, esse sono affatto infondate.

Che, infatti, anche nel giudizio di equa riparazione, trovi applicazione la disciplina sulle spese di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. per la quale il soccombente, quindi anche l’attore che abbia infondatamente chiesto l’indennizzo, possa essere condannato alla refusione delle spese e’ indiscutibile, a nulla rilevando l’art. 34 della Convenzione modificato dall’art. 11 del Protocollo, che non regola certo la procedura di liquidazione da parte del giudice nazionale; cosi’ come resta ferma la facolta’ del giudice di procedere a compensazione in relazione alla misura della soccombenza ovvero nella ricorrenza di giusti motivi. In tal senso questa Corte si e’ anche assai di recente espressa (Cass. n. 16542 del 2009) con indirizzo al quale il Collegio intende dare piena continuita’.

Restano dunque prive di alcun fondamento giuridico le generiche doglianze mosse alla leggerezza e superficialita’ dell’ottuso giudice nazionale che avrebbe applicato in via automatica il disposto dell’art. 91 c.p.c. al quale avrebbe dovuto far ricorso in via eccezionale, con prudenza e sempre con ampia motivazione di sostegno.

La infondatezza evidente della impugnazione in questa sede proposta impone, infine, di gravare il ricorrente delle spese del giudizio in favore della controricorrente Amministrazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente T.M. al pagamento delle spese di giudizio in favore della controricorrente Amministrazione, determinate in Euro 900,00 per onorari oltre alle spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

 

 

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