Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8166 del 24/04/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/04/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 24/04/2020), n.8166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18965/2017 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVAMBATTISTA AGOSTO;

– ricorrente –

e contro

M.M.C., S.D.M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 485/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 30/03/2017, R.G.N. 1414/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza in data 30 marzo 2017, la Corte d’appello di Catanzaro rigettava l’appello proposto da M.L. avverso la sentenza di primo grado, che, in accoglimento dell’opposizione di M.M.C. e S.d.M.G. al precetto con cui il primo le aveva intimate al pagamento di un debito di Interturistic Italy s.r.l., ne aveva escluso il diritto di agire esecutivamente nei loro confronti, per essere l’intimazione basata su una sentenza di condanna della società, di cui le predette erano socie e pertanto non costituente titolo esecutivo nei loro confronti; con rigetto pure della domanda di M.L. di condanna delle opponenti, in via riconvenzionale, per essersi accollate i debiti della società partecipata, per intervenuta prescrizione decennale del credito (da rapporto di lavoro del predetto con la società da novembre 1974 a marzo 1984, fatto valere con giudizio introdotto nei confronti della stessa il 21 novembre 1995);

avverso tale sentenza M.L., con atto notificato il 21 luglio 2017, ricorreva per cassazione con tre motivi; M.M.C. e S.d.M.G., ritualmente intimate, non svolgevano difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorrente deduce violazione delle norme sull’accollo (art. 1273 c.c.), per avere la Corte erroneamente ritenuto l’istituzione, all’atto di assunzione (per atto 23 dicembre 1985) dell’accollo (ad efficacia esterna) dalle due socie del debito della società nei confronti del lavoratore (aderente ad esso con la richiesta di adempimento con lettera raccomandata 17 dicembre 2002, precedente l’intimazione con precetto), di una coobbligazione solidale tra le parti (non avendo le due accollanti liberato l’accollato, responsabile in via sussidiaria rispetto alle prime, infatti previamente intimate all’adempimento), non importando il negozio una modificazione soggettiva dell’obbligazione originaria ma semplicemente l’assunzione di un debito in senso economico, ossia dei soli effetti economici dell’obbligazione (primo motivo); violazione degli artt. 2935 e 1310 c.c., per insorgenza del credito del lavoratore, nei confronti della società datrice per effetto del suo accertamento con sentenza del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, del 28 giugno 2002 e, nei confronti delle accollanti, con la richiesta di adempimento con lettera raccomandata 17 dicembre 2002, di adesione alla convenzione di accollo, con interruzione del termine di prescrizione per la loro impugnazione (insieme con la società) della pronuncia, con definizione del giudizio d’appello con sentenza del 29 aprile 2010, nel senso di inammissibilità del gravame (secondo motivo); violazione dell’art. 2909 c.c., per la formazione di giudicato sulla sentenza del Tribunale di Catanzaro, con valore di statuizione ad ogni effetto nei confronti delle accollanti, aventi causa dalla società, cui pertanto erano precluse eccezioni relative a situazioni pregresse in essa accertate e invece consentite soltanto quelle relative alla sentenza (terzo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;

3. per una migliore trattazione della questione giova premettere che:

3.1. l’accollo esterno si perfeziona con l’accordo tra accollato ed accollante, mentre l’adesione del creditore costituisce elemento ulteriore ed eventuale che comporta l’estensione a lui degli effetti dell’accordo;

3.2. pur essendo perfetto e produttivo di effetti indipendentemente dall’adesione del creditore, è solo con questa che l’accollo diventa irrevocabile e genera obbligazioni verso il creditore;

3.3. qualora, come nel caso di specie, sia cumulativo, in assenza di liberazione del debitore accollato, esso comporta l’acquisto di un altro debitore in aggiunta a quello originario quale effetto naturale del negozio, derogabile mediante manifestazione di volontà del creditore, che in tal modo acquisisce il diritto ad ottenere l’adempimento nei confronti del terzo: sicchè, l’obbligazione dell’accollato, in analogia alla disciplina dettata per la delegazione dall’art. 1268 c.c., comma 2, degrada ad obbligazione sussidiaria (modalità tipica dello schema, sistematicamente appropriato, dell’obbligazione solidale passiva ad interesse unisoggettivo), con la conseguenza che il creditore ha l’onere di chiedere preventivamente l’adempimento all’accollante, anche se non è tenuto ad escuterlo preventivamente, e soltanto dopo che la richiesta sia risultata infruttuosa può rivolgersi all’accollato (Cass. 24 maggio 2004, n. 9982; Cass. 24 febbraio 2010, n. 4482);

3.4. l’adesione del creditore alla convenzione d’accollo fra il debitore ed un terzo non determina di per sè, in assenza di un’espressa previsione o dichiarazione del creditore medesimo, ai sensi dell’art. 1273 c.c., comma 2, la liberazione del debitore accollato, sicchè il debitore originario resta obbligato in solido con il terzo (Cass. 21 aprile 2006, n. 9371);

4. l’istituzione di un regime di solidarietà tra accollante ed accollato comporta che la rinuncia del secondo alla prescrizione non sia opponibile al primo, ai sensi dell’art. 1310 c.c. (Cass. 13 novembre 2001, n. 14091, in specifico riferimento al rapporto di solidarietà in base all’accollo ex lege del pagamento del trattamento di fine rapporto, in caso di insolvenza del datore di lavoro, da parte del Fondo di garanzia istituito presso l’Inps);

5. la Corte territoriale ha correttamente applicato i suenunciati principi di diritto, avendo accertato la prescrizione del credito del lavoratore, da questo intimato in pagamento alle accollanti, per decorso del termine ordinario decennale dalla cessazione del suo rapporto di lavoro con Interturistic Italy s.r.l. (a marzo 1984) al momento di introduzione del giudizio ad esso relativo nei confronti della società (con atto del 21 novembre 1995), in assenza di atti interruttivi nel periodo (come esposto dal quart’ultimo capoverso di pg. 5 al terzo di pg. 6 della sentenza);

6. sono pertanto inconferenti, ai fini della maturazione del periodo di prescrizione in questione, le allegazioni del ricorrente riguardanti un periodo ampiamente successivo, scandito da sentenze e da atti, che nè sono stati trascritti, nè sono stati indicati nella specifica sede di produzione (in realtà neppure risultante), in violazione del principio di specificità del motivo, posto a pena di inammissibilità: tanto sotto un tale profilo nell’inosservanza della disposizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 6 (Cass. 19 agosto 2015, n. 16900; Cass. 18 novembre 2015, n. 23575; Cass. 15 gennaio 2019, n. 777); tanto sotto quello di omessa confutazione del ragionamento decisorio della Corte territoriale, nell’inosservanza della prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, esigente l’illustrazione del motivo, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 26 settembre 2016, n. 18860);

3. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese di giudizio, non avendo le parti vittoriose svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2020

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