Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8166 del 23/03/2021
Cassazione civile sez. III, 23/03/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 23/03/2021), n.8166
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30263/2019 proposto da:
N.O., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria
della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI
NATALE;
– ricorrenti –
e contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso la sentenza n. 1267/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 16/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
02/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. N.O., cittadino del (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
2. Il richiedente dedusse a fondamento della sua istanza di essere fuggito dal Gambia per il timore di essere ucciso. In particolare, raccontò che uno zio lo voleva costringere a vendergli un terreno lasciato in eredità dal padre. Intimorito, decise di allontanarsi e giunse in Italia. Ha dichiarato di essere affetto da grave infermità.
La Commissione territoriale rigettò l’istanza.
Avverso tale provvedimento N.O. propose ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, dinanzi il Tribunale di Salerno, che, con ordinanza del 7 giugno 2018, rigettò il reclamo.
3. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Salerno con sentenza n. 1267 /2019, pubblicata il 16 settembre 2019.
La Corte territoriale ha ritenuto:
a) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, mancandone i presupposti;
b) infondata la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, non essendo presente in Gambia una situazione di conflitto armato interno o di violenza indiscriminata;
c) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, data la natura prettamente privatistica della vicenda e data l’assenza di un comprovato rischio per il richiedente di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da N.O. con ricorso fondato su due motivi.
Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.
Diritto
CONSIDERATO
che:
5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “motivazione apparente e perplessa (art. 360 c.p.c., n. 5). Si duole della mancata acquisizione, da parte della Corte d’appello, delle necessarie informazioni relative alla regione di provenienza del ricorrente e la mancata indicazione delle fonti di informazione utilizzate per escludere la presenza di violenza indiscriminata nella zona di provenienza.
Il motivo è fondato.
Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente.
Nei giudizi aventi ad oggetto domande di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari, la verifica delle condizioni socio politiche del paese di origine non può fondarsi su informazioni risalenti ma deve essere svolta, anche mediante integrazione istruttoria ufficiosa, all’attualità (Cass. 28990/2018).
Pertanto sulla base di tali principi il giudice del merito deve verificare la situazione attuale del Paese attraverso delle Coi aggiornate. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha errato perchè non ha indicato alcuna Coi facendo un riferimento generico al fatto che in Gambia non ci sia un conflitto armato (cfr. pag. 3 sentenza impugnata).
5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. a e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (art. 360 c.p.c., n. 3). Motivazione apparente e perplessa”. La Corte d’appello avrebbe erroneamente negato il riconoscimento della protezione umanitaria in quanto ne ricorrerebbero i presupposti. In particolare, la patologia fisica di cui soffre il ricorrente, colpito da infarto e operato al cuore, nonchè le condizioni di instabilità sociopolitiche presenti in Gambia, comporterebbero la sussistenza di quella condizione di particolare vulnerabilità del ricorrente, necessaria ai fini del riconoscimento.
Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
6. Pertanto la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione.
PQM
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021