Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8166 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/04/2011, (ud. 05/01/2011, dep. 11/04/2011), n.8166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

B.G., S.M., quali soci della COSTRUZIONI

GENERALI MAILA SNC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DARDANELLI

37, presso lo studio dell’avvocato CAMPANELLI GIUSEPPE, che li

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 124/2000 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 20/03/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/01/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il resistente l’Avvocato CAMPANELLI GIUSEPPE, che ha

chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione nei confronti di B.G. ed S.E. (soci della s.n.c. Costruzioni Generali Maila, che resistono con controricorso) e avverso la sentenza n. 124/27/00 con la quale, in tema di impugnazione di avvisi di accertamento concernenti una società di persone, i suoi due soci al 50% e i suoi dipendenti (questi ultimi in relazione alla omissione di ritenute su somme versate in nero), la C.T.R. Veneto, riuniti gli appelli, confermava, con riguardo alla società, la decisione di primo grado (che, solo in parziale accoglimento del ricorso, aveva disposto che dai maggiori ricavi accertati dovessero essere detratti i relativi costi) e la riformava, per quel che in questa sede ancora rileva, con riguardo ai soci, annullando i relativi avvisi di accertamento in quanto la notifica dei predetti era avvenuta prima della notifica dell’avviso alla società, così riducendo i tempi di difesa.

2. Con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, i ricorrenti rilevano che il diritto di difesa dei soci non è stato compromesso dalla circostanza che la notifica degli avvisi ai soci era avvenuta prima della notifica dell’avviso alla società sia perchè trattasi di diritti che ricevono tutela in via autonoma e non subordinata sia perchè gli importi recati dagli avvisi notificati ai soci erano in logica correlazione con gli importi accertati nei confronti della società, segno evidente di una unica attività di accertamento, sia infine perchè le diverse date di notifica non avevano impedito in concreto ai soci di esercitare in pieno il proprio diritto di difesa, anche considerando che già in primo grado si era provveduto alla riunione dei ricorsi dei soci e della società, consentendo a tutti i ricorrenti il più ampio diritto di difesa.

La censura è fondata nei termini che seguono.

E’ vero che le sezioni unite di questa Corte (con sentenza n. 15815 del 2008) hanno affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta la configurabilità di una ipotesi di litisconsorzio necessario originario, tuttavia ciò non esclude che sia la società che i soci, ciascuno in relazione alla pretesa vantata nei suoi confronti dal fisco, siano destinatari di avvisi autonomi (ancorchè riferentisi ad un accertamento unitario) e debbano essere posti in condizione di esercitare compiutamente e tempestivamente il proprio diritto di difesa in relazione ad essi.

L’accertamento del rispetto del diritto di difesa anche del socio di una società di persone, come di ogni contribuente, deve pertanto essere effettuato con riguardo ai tempi di notifica, al contenuto ed alla motivazione dell’avviso che egli impugna, innanzitutto rilevando che tale avviso sia ben motivato, ossia contenga tutte le informazioni necessarie a consentirgli di difendersi (quindi riporti anche, ad esempio, i passi rilevanti dell’accertamento nei confronti della società, sulla base del quale è stato calcolato il suo reddito di partecipazione), a prescindere dall’unitarietà dell’accertamento rispetto alla società e dai tempi di notifica dell’avviso riguardante il reddito della predetta.

Tanto premesso, è sufficiente rilevare che nella specie i giudici d’appello hanno annullato gli avvisi riguardanti i redditi di partecipazione dei soci semplicemente perchè gli stessi erano stati notificati prima della notifica dell’avviso riguardante il reddito della società e che dalla sentenza impugnata non risulta accertato che gli avvisi annullati fossero motivati in maniera inadeguata (o, in ipotesi, con rinvio per relationem ad atti non conosciuti dai soci) nè risulta che la questione della adeguatezza della motivazione degli avvisi de quibus sia mai stata posta in primo grado o in appello. E’ peraltro appena il caso di rilevare che la sentenza d’appello non risulta impugnata in questa sede con ricorso incidentale condizionato per omessa pronuncia sul difetto di motivazione degli avvisi opposti (questione ontologicamente e logicamente diversa da quella relativa all’ordine temporale di notifica degli avvisi alla società e ai soci).

Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Veneto.

Così deciso in Roma, il 5 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

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