Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8166 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. I, 02/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 02/04/2010), n.8166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.C., elettivamente domiciliato in ROMA via Giulia di

Colloredo 46/48, presso l’avvocato de Paola Gabriele che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente in

carica – Ministero dell’Economia e delle Finanze;

– intimati –

Avverso il decreto n. 368 cron. della Corte d’Appello di Genova dep.

il 4/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

15.01.2010 dal Consigliere Dott. MACIOCE Luigi;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato De Paola che ha chiesto

accogliersi il ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Genova, esaminando la domanda di equa riparazione proposta da T.C. per ottenere equa riparazione con riguardo alla irragionevole durata di un processo innanzi al TAR introdotto il 24.10.1995 e definito con sentenza di rigetto 24.2.2003 (processo con il quale numerosi litisconsorti avevano richiesto il computo nell’indennita’ di buonuscita della indennita’ pensionabile di polizia), con decreto del 4.10.2006 ha rigettato la domanda.

Ha osservato la Corte di merito:

che andava applicato nella specie l’indirizzo posto dalle S.U. della Corte di Cassazione (n. 1339 del 2004) per il quale il ristoro per danno non patrimoniale andava escluso nei casi di evidente consapevolezza della infondatezza della propria pretesa posta alla base del processo irragionevolmente durato;

che nel caso sottoposto emergeva che era stato proposto ricorso collettivo avente ad oggetto una pretesa che il TAR ebbe a ritenere infondata alla luce della giurisprudenza consolidatasi dopo alcune incertezze, e comunque dopo la sentenza n. 19 resa dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria il 17.9.1996;

che tanto faceva ritenere i ricorrenti consapevoli della infondatezza della loro pretesa ed imponeva di escludere alcun ristoro data l’assenza di alcun patema da ritardo.

Per la cassazione di tale decreto il D.M. ha proposto ricorso il 13.10.2007, fondato su tre motivi, ai quali non ha opposto difese l’Amministrazione intimata. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, articolato su tre motivi, deve ritenersi in parte qua fondato. Certamente non appaiono condivisibili le censure articolate nei primi due motivi di ricorso le quali postulano la irrilevanza, nell’ottica della valutazione di esclusione di alcun patema nella parte del processo irragionevolmente durato, della consapevolezza della infondatezza della propria pretesa. Questa Corte, infatti, dopo l’arresto delle S.U. n. 1339/04, ha sempre affermato che la chiara, o- riginaria e perdurante certezza sulla inconsistenza delle posizioni vantate in causa esclude che la parte munita di tal certezza soffra alcun patema da ritardo (Cass. n. 25595 del 2008). Ma questa Corte ha anche avuto modo di sottolineare che non equivale a siffatta certezza originaria la mera consapevolezza della scarsa probabilita’ di successo della azione intrapresa (Cass. n. 24269 del 2008) e che la valutazione della sussistenza del predetto quadro di certezza appartiene al giudice del merito, tenuto a rendere al proposito una motivazione congrua e completa (Cass. n. 24358 del 2006).

Che poi, come postula nei motivi il ricorrente, siffatta situazione di certezza originaria della inconsistenza della propria pretesa equivalga ad una ipotesi di abuso del processo, e’ dato certamente plausibile ma a rilevanza solo descrittiva.

Quel che rileva, venendo al caso di specie, e’ la evidente falsa applicazione dei sopra rammentati principii che, come denunziato nel terzo motivo, la Corte di Genova ha operato nella specie, fondando la propria valutazione di sussistenza della originaria certezza su di un dato che avrebbe dovuto condurre a conclusioni diametralmente opposte, quello per il quale le iniziali incertezze della giurisprudenza amministrativa sul bene preteso dai litisconsorti innanzi al TAR vennero dissolte solo con la decisione dell’A.P. del Consiglio di Stato del Settembre 1996 e cioe’ in data nettamente successiva a quella nella quale il ricorso esaminato venne notificato e quindi depositato innanzi al TAR (Maggio 1995).

Di contro, doveva imporsi alla valutazione della Corte di merito il dato per il quale alla data nella quale venne proposto il ricorso al TAR sussisteva un tal quadro di incertezze nella giurisprudenza del G.A. sulla questione prospettata da consigliare al Giudice di Appello di investire l’Adunanza Plenaria della risoluzione della controversa questione. Ne’ del resto viene ipotizzato che la parte, dopo la decisione dell’Adunanza Plenaria, avesse un onere di informazione ed un obbligo di desistenza dalla lite.

Tanto conduce all’accoglimento del ricorso ed alla cassazione del decreto che ha commesso la denunziata violazione.

Puo’ anche pervenirsi alla decisione di merito del ricorso, nessun accertamento dei fatti essendo residuato in sede rescissoria: se, infatti, il processo innanzi al TAR ebbe a durare dal 24.10.1995 al 24.2.2003 e se esso era di totale semplicita’, vertendo su una sola quaestio juris, ne consegue che, detratta la durata ragionevole di anni tre, il processo ebbe a durare irragionevolmente per circa quattro anni e quattro mesi; di qui la liquidazione dell’indennizzo, alla stregua dell’orientamento di questa Corte (Cass. n. 21840 del 2009) al parametro di Euro 750,00 ad anno per i primi tre anni e di Euro 1.000,00 ad anno per gli anni successivi, in tal guisa pervenendosi a riconoscere al T. la somma di Euro 3.500,00 complessivi (2.250,00 + 1.250,00) con interessi legali dalla domanda al saldo.

Spetteranno anche le spese a carico dell’intimato, nella misura, liquidata alla stregua dei minimi di tariffa, indicata in dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la intimata Presidenza a corrispondere al ricorrente: l’indennizzo pari ad Euro 3.500,00, gli interessi legali su detta somma dalla domanda al saldo, le spese del giudizio di merito, che determina in Euro 873,00 (di cui Euro 50,00 per esborsi ed Euro 445,00 per onorari) oltre spese generali ed accessori di legge, le spese del giudizio di legittimita’, che determina in Euro 665,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA