Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8165 del 22/04/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 8165 Anno 2016
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: RAGONESI VITTORIO

SENTENZA
sul ricorso 799-2015 proposto da:
TELECOM ITALIA SPA 00471850016, in persona del procuratore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P.G. DA PALESTRINA 47,
presso lo studio dell’avvocato FILIPPO I,ATFANZI, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIETRO FI -.’,RRARIS,
ENZO ROBALDO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente (»Nrc13 contro
REGIONE LOMBARDIA;

– intimata –

Data pubblicazione: 22/04/2016

avverso la sentenza n. 1836/2014 della CORTI ,: D’APPELLO di
MILANO del 02/04/2014, depositata il 19/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’
11/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott.

vn-roR-R..) RAGONESI;

udito l’Avvocato ENZO ROBALDO, difensore del ricorrente, che si

riporta agli scritti e chiede l’accoglimento del ricorso.

kic, 2015 n. 00799 sez. M1 ud. 11-03-2016
-2-

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Milano, con sentenza 2287/13, respingeva
l’opposizione dalla Telecom proposta ex art. 3 RD 639/1910
dalla Regione Lombardia per il pagamento del “canone per
occupazione e uso di beni del demanio e del patrimonio
indisponibile dello Stato” (individuato nel provvedimento come
“canone regionale di polizia idraulica9, in relazione al canone di
occupazione del demanio idrico per l’anno 2004, concessa in
favore di Telecom Italia e condannava l’opponente a rifondere
all’opposta le spese processuali.
Telecom aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità
dell’ingiunzione e della non debenza della somma ingiunta,
richiamando:
– l’entrata in vigore del codice delle telecomunicazioni (D. Lgs. n.
259/03), che avrebbe sancito l’illegittimità dell’imposizione di
oneri pecuniari diversi ed aggiuntivi rispetto a quelli previsti dagli
artt. 88 e 93 dello stesso D. Lgs.;
– Pari 23 Costituzione, per il quale risulterebbe illegittima, sulla
base di atti regolamentari della Regione, l’imposizione di un
canone per l’attraversamento del reticolo idrico demaniale da parte
delle infrastrutture di rete dell’opponente (per lo più cavi e altre
installazioni strumentali posate o interrate nelle aree ricomprese
nel cd reticolo idrico demaniale).

avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa il 4.12.08 per euro 141,85

La Regione Lombardia, costituendosi in giudizio, aveva
contestato le deduzioni avversarie, sostenendo che il canone di
“polizia idraulica” doveva identificarsi con il canone di
concessione per l’occupazione di aree appartenenti al demanio
fluviale e che il potere di esigere il canone di occupazione e di

determinarlo discendeva dalla legge ed in particolare dal D. Lgs.
n. 112/98, nonché dalla L. Regione Lombardia n. 1/00
(successivamente modificata dalla L.R. 26/03).
Avverso la detta sentenza proponeva appello Telecom.
La regione Lombardia si costituiva chiedendo il rigetto del
gravame.
La Corte d’appello, con sentenza

1836/14

rigettava

l’impugnazione.
Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione la Telecom sulla
base di tre motivi, illustrati con memoria, cui non resiste la
regione Lombardia.

Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso Telecom lamenta : violazione e
falsa applicazione di legge (articolo 10 del D. Lgs. n. 198/2002;
articoli 5, 25, 35, 50, 58, 88 e 93 del D. Lgs. n. 259/2003; articolo
2 del D. L. n. 112/1998; articoli 1, 3 e 10 della L. n. 241/1990;
articolo 97 della Costituzione; articoli 11 e 13 e 15′ considerando
della Direttiva comunitaria 2002120/CE; articoli 822 821 del

codice civile; articoli 90 e 92 della L. Reg. Lomb. n. 10/2003);

i

omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. .
Sostiene la ricorrente che , in base ad un corretto esame della
normativa vigente, contrariamente a quanto afferma la sentenza
impugnata, sarebbe vietata, non solo alle pubbliche amministrazioni
e agli Enti locali, ma anche alle Regioni la possibilità di imporre oneri
amministrativi.
Pertanto, solo una legge statale successiva all’entrata in vigore del
codice delle comunicazioni elettroniche (e non anche una legge
regionale), che ritenga di disciplinare espressamente la materia delle
telecomunicazioni e le occupazioni necessarie a garantire il servizio
pubblico che dalle stesse dipende, potrebbe imporre degli oneri o dei
canoni ulteriori rispetto a quelli già previsti nel D. Lgs. n. 259/2003,
tramite una disciplina che definisca non solo l’an della debenza ma il
quantum.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta : violazione
di legge (articoli 10 del D. Lgs. n. 198/2002; 88 e 93 D. Lgs. n.
259/2003, 1, 3 e 10 della L. n. 24111990; 97 della Costituzione; 90 e
92 della L. Reg. Lomb. N 10/2003); violazione delle delibere di
Giunta regionale n. 7868/2002, 13950/2003 e 5774/2007; omessa e
contraddittoria motivazione per insussistenza dei presupposti per
l’applicazione del canone previsti dalle delibere di Giunta regionale
n. 7868/2002, 13950/2003 e 5774/2007.
Deduce in particolare l’erroneità del capo di sentenza che ha
considerato l’onere della prova dell’occupazione assolto dalla
Regione Lombardia mediante la mera allegazione del titolo

o canoni, sia attraverso leggi regionali, sia attraverso atti

autorizzativo che secondo la sentenza impugnata legittimerebbe la
richiesta dei canoni, senza necessità di indagare circa l’effettività
dell’occupazione.
Secondo la ricorrente , il codice delle comunicazioni elettroniche
(D. Lgs. n. 259/2003) ha introdotto nel nostro ordinamento il
carico degli operatori del pubblico servizio di telecomunicazioni,
di qualsiasi prestazione patrimoniale diversa da quelle
espressamente previste ed individuate dal codice stesso (articoli
35, 88 e 93 D. Lgs. n. 259/2003).
Con il terzo motivo la ricorrente chiede la riunione con altre cause
pendenti innanzi questa Corte.
Il primo motivo è fondato.
Questa Corte si è pronunciata di recente, nel contraddittorio tra le
stesse parti, con svariate sentenze , le prime delle quali recano i
nn. 14788 e 14789 del 30.6.2014, affermando il seguente principio
di diritto: “l’attraversamento del demanio idrico gestito dalle
Regioni, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1998, artt. 86 e 89, da parte
di infrastrutture di comunicazione elettronica non è soggetto al
pagamento di oneri o canoni che non siano previsti dal D.Lgs. n.
259 del 2003 o da legge statale ad esso successiva”.”.( v.anche
Cass sentenze dal numero 17524 al numero 17541 del 2015).
A tale proposito è stato osservato che l’art. 93 del D.Lgs. 1 agosto
2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, recante la
rubrica “divieto d’imporre altri oneri”, dispone, al comma 1, che le
Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni

principio in base al quale è da ritenersi illegittima l’imposizione, a

non possono imporre oneri o canoni per l’impianto di reti e per
l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, che non siano
stabiliti dalla legge; il comma 2 impone agli operatori che
forniscono reti di comunicazione elettronica l’obbligo di tenere
indenne la Pubblica Amministrazione, l’Ente locale, ovvero l’Ente

sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli
interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola
d’arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall’Ente locale.
Aggiunge che nessun altro onere finanziario, reale o contributo può
essere imposto, in conseguenza dell’esecuzione delle opere di cui
al Codice o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica,
fatta salva l’applicazione della tassa (Tosap), oppure del canone
(Cosap) per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, ovvero
dell’eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle
gallerie.
Tutto ciò porta ad escludere che ulteriori oneri o canoni possano
essere imposti dalla pubblica amministrazione per la posa in opera
e l’utilizzo dei servizi di comunicazione elettronica.
Il motivo va quindi accolto.
Restano assorbiti i restanti due motivi.
Sussistono i requisiti di cui all’art 384 cpc per la decisione nel
merito con conseguente accoglimento della opposizione proposta
da Telecom.
La novità della questione giustifica la compensazione delle spese
dell’intero giudizio

proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di

PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti due, cassa
la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie
l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione per cui è causa;
compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio
IL Con .est

Roma 1.3.2O16

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