Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8165 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/04/2011, (ud. 05/01/2011, dep. 11/04/2011), n.8165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

CRISTAL 83 SRL, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE CARSO 77 presso lo studio legale

PONTECORVO, rappresentato e difeso dagli Avvocati PONTECORVO EDOARDO

e ALBERINI LUCIANO, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 140/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 19/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/01/2011 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

Udito per il resistente l’Avvocato PONTECORVO EDOARDO, che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Cristal ’83 s.r.l. in data 21-1-2000 presentava denuncia di variazione, a seguito di sanatoria edilizia, ai sensi del D.M. n. 701 del 1994, (procedura DOCFA) in relazione ad un immobile ubicato un Roma, ed adibito ad attività commerciale, censito in categoria D/8.

L’Ufficio del Territorio con atto in data 11 maggio 2001 rettificava in aumento la rendita catastale proposta, elevando sia la superficie utile che il valore fondiario dell’immobile.

La società impugnava l’avviso di rettifica innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sostenendone la nullità per difetto di motivazione, e, nel merito, la infondatezza.

La Commissione accoglieva il ricorso dichiarando la illegittimità dell’atto per tardività e carenza di motivazione.

Proponeva appello principale l’Ufficio ed incidentale la società per motivi di ordine processuale.

La Commissione Tributaria Regionale con sentenza n. 140/14/05 in data 27-9-2005, depositata in data 19-10-2005, respingeva i gravami, confermando la decisione impugnata.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Agenzia del Territorio, con due motivi.

Resiste la società con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la Agenzia deduce violazione del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, commi 1 quinquies e art. 1 septies convertito nella L. n. 75 del 1993, del D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3, nonchè degli artt. 3 e 12 preleggi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene che la Commissione ha errato nel ritenere a pena di decadenza il termine, prima biennale, poi annuale, previsto nel D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3, per la rettifica della dichiarazione presentata dal contribuente, avendo lo stesso natura ordinatoria, in quanto la decadenza non era prevista nè nella norma primaria di cui il DM è attuazione (L. n. 75 del 1993) nè nello stesso D.M..

Con il secondo motivo deduce violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, ed omessa ed insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Espone che la Commissione ha ritenuto una carenza di motivazione dell’avviso sostenendo che mancavano i riferimenti alle caratteristiche dell’immobile, laddove secondo l’Ufficio l’avviso riportava tutti i dati utili per porre il contribuente a conoscenza della ragioni di variazione dei dati catastali, essendo peraltro detto atto in corrispondenza speculare con la dichiarazione DOCFA, tale quindi da consentire al dichiarante la impugnazione con piena cognizione dei punti in contestazione, su cui peraltro vi era stato un contraddittorio pieno in sede di merito.

La società nel controricorso deduce inammissibilità dei motivi per mancata formulazione dei quesiti di cui all’art. 366 bis c.p.c. e nel merito la infondatezza.

Detta preliminare censura deve essere respinta in quanto ai sensi del D.Lgs. n. 40 del 2006 la obbligatorietà dei quesiti si applica ai ricorsi avverso sentenza pubblicate a decorrere dal 1 marzo 2006, laddove quella in oggetto è stata pubblicata nel 2005.

Il primo motivo è fondato.

Occorre premettere che indubbiamente il D.M. citato, art. 1, comma 3, prevede una procedura di “silenzio-assenso” nel senso che la dichiarazione formulata dal soggetto titolare di un diritto reale su un bene denunciato rimane agli atti come “rendita proposta” fino a quando l’Ufficio non provvede, “entro 12 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione” (24 mesi nel primo biennio di applicazione) alla determinazione della rendita catastale definitiva.

In ordine alla natura di detto termine, tuttavia, occorre formulare alcune considerazioni.

La questione fu affrontata una prima volta da questa Corte con la sentenza n. 4764 del 2004, che prese atto della sussistenza di detta procedura di “silenzio-assenso”, definita “eccezionale” in relazione al ben più esteso istituto del “silenzio-rifiuto”, ma non prese posizione in ordine alla natura perentoria od ordinatoria del termine annuale avendolo ritenuto in ogni caso inapplicabile alla fattispecie oggetto del giudizio, sotto diverso profilo (irretroattività della norma).

Il tema ha trovato successivamente esame, sotto il profilo che qui interessa, nella sentenza n. 16824 del 2006.

In detta sentenza la Corte ha osservato, in primo luogo, che la natura perentoria del termine non si rinviene nè in modo specifico nello stesso regolamento che lo prevede, nè può trarsi dalla disciplina legislativa che regola la materia (in primo luogo dalla L. n. 75 del 1973, sulla base della quale è stata istituita con il regolamento considerato la procedura DOCFA, nè dal testo fondamentale in ordine alla formazione del catasto edilizio, D.P.R. n. 1142 del 1949).

In mancanza di una espressa previsione legislativa, infatti, il regolamento, che è un atto di normazione secondaria, non può introdurre modificazioni o prevedere limitazioni in contrasto con la legge di cui è attuazione, che costituirebbero violazione del principio di legalità cui si ispira il sistema di gerarchia delle norme.

Peraltro la Corte ha pure rilevato che la imposizione di un termine decadenziale a carico della Amministrazione per la formazione di una rendita catastale che diverrebbe solo per questo definitiva ed intangibile neppure è ipotizzabile nella materia in oggetto in quanto la dichiarazione del privato tesa ad ottenere il classamento costituisce l’inizio di un procedimento di tipo collaborativo con la Amministrazione che non si conclude con il riconoscimento a favore del privato richiedente di una facoltà o di un diritto, bensì con una valutazione di ordine tecnico del valore di un immobile, sia pure con criteri in parte predeterminati, valore che non può essere definitivo, in quanto muta al variare dello stato e della consistenza dell’immobile stesso.

Tali considerazioni hanno trovato ulteriore conferma nella sentenza n. 19379 del 2008, in cui la Corte, rammentata la natura accertativa e non costitutiva del procedimento di classamento, ha riconosciuto il diritto del contribuente di modificare senza alcun limite temporale la rendita proposta, quando la situazione di fatto o di diritto dell’immobile sia in effetti diversa dal dichiarato, cui, “a contrario” si contrappone il diritto della Amministrazione di correggere in ogni tempo la rendita proposta ove la trovi errata.

In forza dei principi che precedono, che il Collegio condivide, deve concludersi che il termine di cui al D.M. considerato non ha natura perentoria, ma meramente ordinatoria, di tipo cioè “esortativo” teso ad indurre la Amministrazione ad ispirare la propria attività ai principi di speditezza nella formazione del classamento che hanno determinato la adozione della procedura DOCFA. E’ anche possibile concludere, in aderenza al testo regolamentare, che scaduto il termine per il “silenzio-assenso” la rendita proposta si consideri definitiva, solo tuttavia sotto il profilo formale o documentale, materia questa che rientra nei poteri dispositivi della Amministrazione, senza pregiudizio tuttavia del potere della Amministrazione stessa di procedere anche successivamente come nella fattispecie, alla correzione della rendita, ove ritenga verificati i presupposti di fatto.

Anche il secondo motivo è fondato.

Questo non può ritenersi assorbito, in quanto la sentenza ha adottato una duplice “ratio decidendi” ritenendo non solo la esistenza della decadenza ma altresì la nullità dell’avviso per difetto di motivazione.

A tale proposito, premesso che è giurisprudenza costante della Corte che l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dalla Agenzia del Territorio, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della variazione apportata dall’Ufficio (v. Cass. n. 12068 del 2004, n. 333 del 2006) deve osservarsi che la Commissione non solo ha ritenuto fondato l’assunto di carenza di motivazione dell’atto limitandosi a riportare “per relationem” il giudizio negativo della Commissione di primo grado, senza operare alcuna valutazione propria; nel testo richiamato, afferma che “l’Ufficio ha omesso di fornire le prescritte indicazioni in ordine ai diversi elementi posti a base della determinazione rettificativa, nonchè di fornire ragguagli circa i parametri di valutazione utilizzati e circa il corretto ricorso alle modalità di verifica della caratteristiche tipologiche e dimensionali dell’immobile”.

E di immediata evidenza che, a parte il principio sopra enunciato che afferma la sufficienza di una motivazione dell’atto essenziale purchè comprensibile, la motivazione della sentenza è meramente apparente, in quanto composta da una serie di affermazioni mancanti di contenuto: non specifica infatti quali siano le indicazioni “prescritte” e da cosa si ricavino; quali siano gli elementi mancanti e perchè tale mancanza sia essenziale; quali ragguagli sul metodo seguito dall’Ufficio non siano stati forniti; quale sia, ad avviso della Commissione, la modalità di verifica che si ritiene corretta, e perchè sia scorretta quella seguita dall’Ufficio.

Ne consegue che la motivazione è generica e non consente di cogliere l’iter argomentativo logico-giuridico alla base della decisione, con verificazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che provvederà anche sulla spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 5 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

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