Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8164 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. III, 23/03/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 23/03/2021), n.8164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27377/2018 proposto da:

B. MOTO AREZZO SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANTA CATERINA DA

SIENA 46, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO DI MAURO, e

dell’avvocato MASSIMO CAMALDO, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

DID EUROPE SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della

CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA

INVERNIZZI;

– controricorrente –

e contro

S.D., D. MOTOR HOLDING SPA, OGNIBENE SPA;

– intimati –

nonchè da:

D. MOTOR HOLDING SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA DI SPAGNA 15,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DE BIASI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVIA SCOTA;

– ricorrente incidentale –

contro

B. MOTO AREZZO SRL, DID EUROPE SRL, OGNIBENE SPA,

S.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 453/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

del ricorso principale e per l’accoglimento del ricorso incidentale

condizionato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

B. Moto Arezzo S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, depositata il 18 giugno 2018, con la quale è stato rigettato l’appello proposto dalla predetta società avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1226/2016, pubblicata in data 1 giugno 2016, con cui il Giudice di primo grado, pronunciando sulla domanda proposta da S.D. nei confronti dell’attuale ricorrente, in una controversia in cui erano stati chiamati in giudizio anche D. Motor Holding S.p.a. (produttrice del motoveicolo), Ognibene S.r.l. (fornitrice del pezzo difettoso) e Did Europe S.r.l. (produttrice del pezzo difettoso), aveva condannato B. Moto Arezzo S.r.l. alla restituzione, in favore dell’attore, della somma di Euro 5.538,99, IVA compresa, oltre accessori, e della somma di Euro 1.200,00, oltre accessori, nonchè alle spese del giudizio e di A.T.P., per la vendita allo S. del motociclo nuovo, marca (OMISSIS), targato (OMISSIS), risultato affetto da una pluralità di vizi, tanto da necessitare di interventi di riparazione, sino a quando si era verificato il cedimento della catena di trasmissione, che lo aveva reso inservibile.

Come risulta dalla sentenza impugnata e per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità contrattuale della venditrice ai sensi del combinato disposto degli artt. 130 e 132 del Codice di consumo (ma aveva rigettato la domanda di regresso proposta dalla convenuta nei confronti del proprio venditore, la D. Motor Holding S.p.a., ai sensi dell’art. 131 del Codice di consumo, “ritenendo insussistenti i presupposti per l’azione di regresso proposta da B. Moto, in particolare che fosse stata eseguita la prestazione in favore del consumatore nel senso della sostituzione o riparazione del bene o altrimenti la riduzione del prezzo o la risoluzione contrattuale”.

B. Moto Arezzo S.r.l., secondo il Tribunale, non aveva mai provveduto alla riparazione e/o alla sostituzione della catena di trasmissione del motociclo, nè aveva intrattenuto trattative in tal senso con l’acquirente, rimborsando integralmente o parzialmente il prezzo, e pertanto la domanda di “manleva” (rectius regresso) andava rigettata.

La Corte di merito ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che l’art. 131, comma 2, del Codice del consumo prevede che il venditore finale possa agire in regresso nei confronti del produttore, entro un anno dall’esecuzione della prestazione e al fine di ottenere la reintegrazione di quanto prestato ma solo se abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore.

Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto che il consumatore non abbia ottemperato ai rimedi prescritti dalla legge (precedente art. 1519-quinquies c.c., attuale art. 131 Codice del consumo), non essendo stata eseguita dalla venditrice alcuna riparazione alla catena di trasmissione del motociclo, e che, pertanto, non ricorrano le condizioni di legge per l’esercizio del regresso da parte del venditore finale.

D. Motor Holding S.p.a. ha resistito con controricorso contenente pure ricorso incidentale, in parte condizionato, basato su due motivi. Did Europe S.r.l. ha resistito con controricorso illustrato da memoria. Ognibene S.p.a. e S.D. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Questa Corte, con O.I. n. 8475/20, depositata in data 5 maggio 2020, ha rinviata la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.

Nell’imminenza dell’odierna udienza sono state depositate ulteriori memorie da B. Moto Arezzo S.r.l..

Il P.G. ha depositato le sue conclusioni scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ricorso principale.

1. Con il primo motivo, lamentando “Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 131, cosiddetto Codice del Consumo”, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda proposta da B. Moto nei confronti di D. in quanto “la previsione dell’art. 1519-quinquies, comma 2 (ora D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 131) implica che il venditore possa agire in regresso contro un precedente anello della catena distributiva soltanto ad avvenuta esecuzione della prestazione in favore del consumatore…”.

Ad avviso della ricorrente, l’interpretazione della norma operata dalla Corte di merito sarebbe errata perchè non conforme alla sua ratio ed alla giurisprudenza formatasi sul punto. La “ratio della disposizione consisterebbe) nel tenere indenne il venditore finale del bene di consumo dagli effetti pregiudizievoli derivanti dall’accoglimento della domanda proposta dal consumatore, riservandoli sul solo soggetto effettivamente responsabile per il difetto di conformità”; il diritto di regresso sarebbe, pertanto, “subordinato unicamente alla circostanza che il difetto di conformità fatto valere dal consumatore concretizzi o sia la conseguenza di un difetto di costruzione/produzione imputabile al produttore o ad altro soggetto della catena produttiva/distributiva”. Sostiene la ricorrente che dell’art. 131, comma 2 Codice del consumo sì riferirebbe alla sola ipotesi in cui il venditore abbia già ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore con il precipuo scopo di fissare il termine ultimo entro il quale agire in regresso per ottenere la reintegrazione di quanto prestato al consumatore. In tale contesto, il riferimento alla “esecuzione della prestazione” avrebbe la funzione di individuare il momento dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione (dies a quo) e non potrebbe essere certo inteso quale conditio sine qua non per l’esperimento dell’azione di regresso, di tal chè il venditore ben potrebbe agire in regresso anche promuovendo la relativa azione nell’ambito del giudizio instaurato dal consumatore.

Inoltre, secondo la ricorrente, la nozione di “regresso” di cui all’art. 131 Codice di consumo sarebbe stata utilizzata in maniera impropria dal legislatore, che avrebbe fatto ad essa ricorso in senso atecnico, (v. ricorso p. 15) e la Corte di merito non avrebbe tenuto in considerazione che: a) la venditrice si era attivata per eliminare i vizi di costruzione (del motoveicolo in questione e in tale “intervento di garanzia” richiesto dal consumatore era stata coinvolta D. Motor Holding S.p.a., che aveva gestito la questione tramite un suo ispettore e b) il Tribunale aveva ritenuto l’assenza dei presupposti per l’esercizio della domanda di regresso/manleva proposta da B. Moto Arezzo S.r.l. nei confronti di D. Motor Holding S.p.a. senza considerare che quest’ultima non aveva svolto alcuna eccezione al riguardo nel corso del giudizio e che erano prive di effetto le eccezioni/deduzioni svolte sul punto da DID Europe S.r.l. e Ognibene S.p.a., non avendo esse alcuna legittimazione attiva/processuale per poter sollevare eccezioni rilevabili esclusivamente e tempestivamente dalla parte interessata D. Motor Holding S.p.a..

Infine, l’interpretazione dell’art. 131 Codice del consumo operata dai giudici del merito svuoterebbe, a parere della ricorrente, anche di ogni significato il disposto dell’art. 106 c.p.c., secondo cui “ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita”.

2. Con il secondo motivo, denunciando “Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1490 c.c. e dell’art. 106 c.p.c.”, sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe errata anche nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe ricondotto la domanda di “manleva” dalla medesima parte proposta unicamente all’art. 131 Codice del consumo, omettendo di considerare che D. Motor Holding S.p.a., oltre ad essere produttore/costruttore del motoveicolo in questione, è anche il soggetto che ha venduto tale mezzo alla B. Motor Arezzo S.r.l., sicchè opererebbero anche le ordinarie norme in materia di compravendita e garanzia dei vizi ex artt. 1490 c.c. e segg., e che il venditore D. non avrebbe sollevato alcuna eccezione in punto di decadenza e/o prescrizione dell’azione ex art. 1495 c.c.. Trattandosi di eccezioni rilevabili solo ad istanza della parte interessata, ovvero D. Motor Holding S.p.a., la Corte di appello avrebbe errato affermando che “la garanzia della vendita non sia stata fatta tempestivamente valere dal venditore finale, perchè Did Europe ha proposto l’eccezione di intervenuta prescrizione dell’azione verificatasi ai sensi dell’art. 1495 cc…”. Inoltre, risulterebbe per tabulas che la raccomandata a.r. del 19 maggio 2007, con cui S.D. ha denunciato il cedimento della catena di trasmissione e il vizio di conformità, sarebbe stata inviata anche alla società produttrice per l’attivazione della garanzia convenzionale D. e tale circostanza sarebbe confermata dalla missiva di riscontro trasmessa da D. Motor Holding S.p.a. e datata 5 giugno 2007.

Peraltro, trattandosi di preteso vizio non apparente (quello accertato alla catena di trasmissione) e definitivamente accertato solo in corso di giudizio, sarebbe esclusa la prescrizione dell’azione, come pure, ad avviso della ricorrente, ammesso da D. Motor Holding S.p.a..

Sussisterebbe, altresì, la responsabilità extracontrattuale della società appena indicata per difetto del prodotto che legittimerebbe l’azione di B. Moto Arezzo S.r.l. secondo tale schema.

3. Con il terzo motivo, deducendo “Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Omesso esame della domanda circa la ripartizione delle spese legali”, assume la ricorrente di aver proposto specifico motivo di appello in merito alla ripartizione delle spese di lite operata dal Tribunale e lamenta che la Corte di merito nulla avrebbe motivato sul punto, limitandosi a statuire laconicamente “le spese di entrambi i gradi, stante la soccombenza devono…”.

4. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

Ritiene il Collegio che l’interpretazione dell’art. 131 codice del consumo operata dalla Corte di merito non sia condivisibile, sul rilievo che l’esercizio del diritto di regresso del venditore finale, di cui alla detta norma, nei confronti del produttore (o degli altri soggetti ivi indicati), non possa essere subordinato all’avvenuto adempimento di quanto preteso dal consumatore verso il venditore, nel caso in cui quest’ultimo ritenga che il danno subito dal consumatore sia conseguenza di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario.

Ed invero non può sostenersi che la norma in parola – seguendo l’interpretazione fornitane dalla Corte di merito – abbia introdotto un onere a carico del venditore e una situazione privilegiata del produttore, senza che sia al riguardo ravvisabile una ragionevole e plausibile ratio.

Nè alcun argomento a sostegno di una siffatta interpretazione può trarsi dall’art. 1299 c.c., comma 1, atteso che anche in relazione a tale norma la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel senso di ritenere che il condebitore solidale, convenuto in giudizio dall’unico creditore, può promuovere l’azione di regresso di cui all’art. 1299 c.c., nei confronti degli altri coobbligati anche prima di aver pagato la propria obbligazione, fermo restando che l’eventuale sentenza di accoglimento non potrà essere messa in esecuzione se chi l’ha promossa non abbia a sua volta adempiuto nei confronti del creditore principale (Cass. 19/05/2008, n. 12691; Cass. 21/08/2003, n. 12300; Cass. 11/03/1998, n. 2680). In tale ipotesi, come si evince chiaramente dal principio appena richiamato, va rimarcato che la giurisprudenza di legittimità ha espressamente precisato che il coobbligato solidale condannato a pagare l’intero al danneggiato potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l’altro obbligato solo dopo il pagamento da parte sua dell’intero debito, operando in tale caso l’estinzione dell’obbligazione come condizione non dell’azione cognitiva di regresso bensì dell’azione esecutiva contro l’altro obbligato.

Ritiene, invece, il Collegio che l’esecuzione della prestazione da parte del venditore finale nei confronti del consumatore vada intesa come elemento cui far riferimento per l’individuazione del dies a quo del termine entro cui esercitare il diritto di regresso, quale, dunque, exordium praescriptionis per l’esercizio di tale diritto, e tale impostazione trova conferma in quanto affermato pure da autorevole dottrina.

5. Dall’accoglimento dei primo motivo resta assorbito l’esame dei motivi secondo e terzo del ricorso principale.

Ricorso incidentale.

6. Con il primo motivo, espressamente condizionato, del ricorso in scrutinio si denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1495 c.c. – decadenza dell’azione in tema di vizi”.

Sostiene la ricorrente incidentale che la Corte di merito l’ha ritenuta decaduta ex art. 1495 c.c., dall’azione di manleva nei confronti di Ognibene S.p.a. e da tale assunto avrebbe fatto derivare la sua condanna alle spese di lite nei confronti di tale società.

Così decidendo, la Corte di merito avrebbe erroneamente applicato l’art. 1495 c.c., atteso che i termini per la denuncia e per l’esercizio dell’azione di cui alla predetta norma valgono solo in caso di vizi apparenti, mentre, per i vizi non apparenti, detti termini decorrono alla scoperta, completa ed effettiva, che può ritenersi avvenuta solo se il compratore abbia avuto contezza obiettiva, laddove nella specie trattasi di un preteso vizio (quello alla catena di trasmissione) non apparente e in via di accertamento al momento della instaurazione del giudizio di primo grado. Di tale vizio la D. Motor Holding avrebbe avuto conoscenza solo al momento della chiamata in causa effettuata dal venditore B. Moto Arezzo con atto di citazione del 25.3.2009, precisando la ricorrente incidentale di non aver partecipato alla procedura per ATP attivata da S. nei confronti del solo venditore), sicchè prima della notifica dell’atto di chiamata in causa la ricorrente incidentale non avrebbe potuto denunciare i vizi alla Ognibene e a Did Europe, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito.

Pertanto la D. Motor Holding S.p.a. avrebbe chiamato in causa Ognibene tempestivamente (25 marzo 2009 dies a quo per D. che ha notificato a Ognibene atto di chiamata del terzo il 17 luglio 2009), nel rispetto del termine annuale di cui all’art. 1495 c.c..

Comunque, la ricorrente incidentale avrebbe rispettato pure il termine annuale di cui al D.Lgs. n. 2006 del 2005, art. 131, atteso che nella specie la prestazione richiesta dal consumatore non è stata mai eseguita nel corso del giudizio del primo grado (avendo la ricorrente principale eseguito la prestazione in favore di S. e restituito il prezzo solo dopo la sentenza di primo grado), sicchè il termine non era all’epoca ancora scaduto.

6.1. Il motivo all’esame va accolto per quanto di ragione.

Ed invero l’esame delle doglianze proposte nella prima parte del mezzo all’esame resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale.

Le doglianze formulate nella seconda parte del motivo del ricorso incidentale condizionato sono fondate laddove la ricorrente incidentale sostiene che l’azione di regresso dalla stessa proposta avrebbe dovuto essere sussunta nella previsione di cui all’art. 131 codice del consumo, con ogni conseguenza in tema di exordium praescriptionis, come già evidenziato esaminando il primo motivo del ricorso principale.

7. Con altro motivo proposto espressamente solo “in via incidentale”, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1495 c.c. – decadenza dell’azione in tema di vizi – art. 91 c.p.c.”, si censura la sentenza impugnata in ordine alla disposta condanna di D. Motor Holding S.p.a. alle spese di lite del grado di appello, evidenziandosi che la ricorrente incidentale non potrebbe essere considerata decaduta in quanto il dies a quo, dal quale decorre il termine ex art. 1495 c.c., decorrerebbe per tale società dal 25 marzo 2009, come già detto, e la società ricorrente incidentale avrebbe rispettato il termine annuale di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 131 (un anno dalla esecuzione della prestazione in regresso), sicchè D. Motor Holding S.p.a. non sarebbe soccombente nei confronti di Ognibene S.p.a. e andrebbe cassato il relativo capo di sentenza impugnato.

7.1. L’esame di tale motivo del ricorso incidentale resta assorbito dall’accoglimento per quanto di ragione del motivo del ricorso incidentale condizionato.

8. Conclusivamente, va accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo e il terzo; va accolto, per quanto di ragione, il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, assorbito il restante motivo del ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione.

Stante l’accoglimento del ricorso principale e, per quanto di ragione, di quello incidentale condizionato, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo e il terzo; accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, assorbito il restante motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti (e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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