Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8164 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2019, (ud. 13/02/2019, dep. 22/03/2019), n.8164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – rel. Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8333/2013 R.G. proposto da:

L’Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n.

12;

– ricorrente –

contro

Banca Monte Paschi di Siena spa, quale incorporante della Banca

Antonveneta spa, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Augusto

Fantozzi, Roberto Tieghi e Roberto Altieri, nel domicilio eletto

presso il loro studio, in Roma, alla via Sicilia, n. 66;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il

Veneto, Sez. 30 n. 73/30/12 depositata in data 19/09/2012 e non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio

2019 dal Co: Marcello M. Fracanzani.

Fatto

RILEVATO

Per l’anno di imposta 2005 la contribuente richiedeva il rimborso dell’Ires versata in eccedenza, relativamente al reddito derivante da locazione di 17 immobili di interesse storico artistico che “Antonveneta Immobiliare spa” concedeva in locazione a “Banca Antonveneta spa”, poi fusa per incorporazione in “Banca Montepaschi Siena spa”.

Al silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria, seguivano i due gradi di merito, risultati favorevoli alla parte privata sulla ragione fondamenta per cui la disciplina fiscale di agevolazione per gli immobili gravati da vincolo storico artistico non distingue fra diversi utilizzi cui il proprietario voglia destinarli, nei limiti consentiti dalla loro natura e dal vincolo di tutela che li grava. Ed è infatti proprio la limitazione del vincolo ad un godimento pieno che giustifica un trattamento fiscale di favore, in rapporto a ad altri beni, ove il diritto di proprietà può esplicarsi pienamente e, financo, arbitrariamente.

Non trovava accoglimento, quindi, la tesi sostenuta dall’Ufficio, tesa ad escludere dal beneficio fiscale quei beni immobili, seppur vincolati, che rivestano il ruolo di beni strumentali dell’impresa gerita.

Propone dunque ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a due motivi di gravame, cui controdeduce l’Istituto di credito incorporante.

In prossimità dell’udienza, la parte contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Con il primo motivo di gravame si lamenta violazione o falsa applicazione della L. n. 413 del 1999, art. 11, comma 2, in relazione al D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 72, 81, 90 e 43, per violazione del principio di specialità della disciplina delle singole imposte dirette, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella sostanza riproponendosi la lettura distintiva fra categorie di immobili vincolati all’interno della predetta norma di agevolazione.

1. Occorre ricordare come in tema diverso dalle imposte dirette questa Corte abbia affermato che la norma di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2, “individua per gli immobili storico-artistici una sorta di regime tributario sostitutivo prevedendo non un’esenzione o una riduzione di imposta (secondo una fissata percentuale), bensì una peculiare modalità di imposizione astrattamente determinata senza alcun rapporto con il valore reale (locativo o fondiario) del bene tassato, dato che il reddito dei predetti immobili è determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato” (Cass. n. 2332/2009, n. 13144/2018).

2. Altresì, occorre ricordare come, sempre in materia diversa dalle imposte dirette, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SU n. 5518/2011) abbiano osservato come “dalla lettera della norma, appare immediatamente evidente che l’oggetto dell’imposizione è individuato tout court negli immobili soggetti a vincolo storico-artistico, senza che sia aggiunta alcuna altra aggettivazione o qualificazione che autorizzi l’interprete a darne una specificazione, ulteriore rispetto alla qualità – carattere storico-artistico – che il legislatore ha ritenuto determinante al fine di sottoporre gli immobili in questione ad uno speciale regime impositivo, tanto più che la norma in questione espressamente dispone che tale regime si applica “in ogni caso”. La scelta del legislatore di far riferimento ad un criterio astratto “in ogni caso il reddito… è determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato” -, non consente all’interprete di introdurre una limitazione all’applicabilità della norma che ridurrebbe il valore dell’espressione “in ogni caso” utilizzata dal legislatore e svaluterebbe anche la qualità, il carattere storico-artistico dell’immobile, che rappresenta, nell’insindacabile scelta legislativa, l’unica ragione giustificatrice dell’applicazione di un regime impositivo speciale.

3. Altresì, la Corte costituzionale nella sentenza n. 346 del 2003, ha affermato che la scelta del legislatore appare “tutt’altro che arbitraria o irragionevole, in considerazione del complesso di vincoli ed obblighi gravanti per legge sulla proprietà di siffatti beni quale riflesso della tutela costituzionale loro garantita dall’art. 9 Cost., comma 2”.

4. Non di meno, se un tanto vale per altri profili tributari -dove il costo di manutenzione incide notevolmente ed il vincolo comprime la disponibilità del proprietario sul bene- altro argomentare si impone in materia di imposte dirette. In altri termini, si vuole qui dare seguito all’orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di imposte sui redditi, i canoni prodotti dalla locazione di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 3, che siano oggetto dell’attività dell’impresa, rappresentano ricavi che concorrono alla determinazione del reddito di impresa, secondo le norme che lo disciplinano, senza che sia applicabile la L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11,comma 2, il quale, nello stabilire che il reddito degli immobili in questione è determinato “mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato”, si riferisce al solo reddito fondiario e si giustifica nei costi di manutenzione degli immobili vincolati, superiori a quelli normalmente richiesti per altre tipologie di immobili, giustificazione, quest’ultima, che non avrebbe senso rispetto ai redditi di impresa, determinati sulla base dei ricavi conseguiti in contrapposizione ai correlativi costi che, invece, sono indeducibili rispetto ai redditi fondiari (cfr. Cass., Sez. VI -5, n. 7542/2011; V, n. 26343/2009; V, n. 29573/2018; VI-5, n. 9204/2017).

5. L’interpretazione della norma agevolativa è coerente con le regole dettate in materia di tassazione diretta e d’imposta sulle società, che distinguono il regime impositivo in base alla tipologia del reddito che produce l’immobile; ed infatti, rispetto ad uno stesso immobile possono determinarsi redditi diversi a seconda che esso sia strumentale all’attività di impresa o invece costituisca oggetto della impresa stessa, o se detto immobile non sia ascrivibile a tali categorie, caso quest’ultimo in cui il reddito è determinato alla stregua dei redditi fondiari. Il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 57(90)(applicabile alla fattispecie, ratione temporis, perchè introdotto con effetto dal 1 gennaio 2004), dispone infatti che i redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, nè costituiscono beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, concorrono a formare il reddito nell’ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II, del titolo I, concernente la modalità di determinazione dei redditi fondiari; viceversa, i redditi di impresa sono disciplinati nel capo VI, del medesimo testo unico.

6. I beni immobili in proprietà del soggetto passivo dell’imposta sulle società determinano, quindi, una diversa tassazione a seconda che siano beni immobili “strumentali” all’attività della società o beni immobili “patrimoniali”, senza alcun prevalenza, ai fini delle imposte societarie, del vincolo che qualifichi l’immobile “storico o artistico”. Da ciò ne deriva che la regola fissata dalla legge cit., art. 11, si applica per la determinazione dei redditi fondiari e trova giustificazione nei costi di manutenzione degli immobili vincolati superiori a quelli normalmente richiesti per le altre tipologie di immobili, ratio che non avrebbe senso rispetto ai redditi di impresa che sono determinati sulla base dei ricavi conseguiti in contrapposizione ai correlativi costi che invece sono indeducibili rispetto ai crediti fondiari (così dispone il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 57, a norma del quale le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili- che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, ne beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa non sono deducibili).

7. Occorre confermare il principio di diritto enunciato (Cfr. Cass. V, n. 26343/2009 e n. 7542/2011) secondo cui i canoni prodotti dalla locazione di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della L. n. 1089 del 1939, art. 3 e successive modificazioni, che siano oggetto dell’impresa, ne rappresentano i ricavi che concorrono alla determinazione del reddito d’impresa secondo le norme che lo disciplinano, senza che sia applicabile la regola di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2.

8. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 1224 c.c., in parametro all’art. 360, comma 1, n. 1 codice di rito, nella sostanza dolendosi che sia stata accolta la domanda di liquidazione di maggior danno per svalutazione monetaria, pur se la parte privata non lo avesse quantificato e qualificato, nè specificato la ricorrenza, ritenendolo in re ipsa.

8.1. Questa Corte ha più volte avuto occasione di precisare come qualora il creditore domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella risultante dal saggio legale, è sempre suo onere provare, anche in via presuntiva, l’esistenza e l’ammontare di tale pregiudizio. Con la sentenza n. 19499 del 2008 le Sezioni Unite di questa Corte hanno, bensì, riconosciuto in favore di qualunque creditore, a prescindere dalla distinzione delle categorie di appartenenza in precedenza ritenute rilevanti, una presunzione che riguarda l’esistenza e l’entità del danno -in misura pari alla differenza tra tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e saggio degli interessi legali- ma tale presunzione non copre, ovviamente, il relativo presupposto e cioè la sussistenza di una reale differenza tra rendimento e saggio durante la mora (Cass., n. 19564/2017, n. 20150/2018).

8.2. Tale indagine non risulta espletata dalla commissione territoriale che non ha ben governato i principi enunciati da questa Corte. Sicchè il secondo motivo è fondato e la sentenza merita annullamento su questo punto.

In definita il ricorso è fondato, la sentenza dev’essere cassata ed il giudizio rinviato alla CTR.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Veneto, cui demanda anche la regolazione delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

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