Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8163 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2019, (ud. 06/02/2019, dep. 22/03/2019), n.8163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22482/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio eletto

presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

CASA PIU’ s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., con

sede in Torino, via Roosvelt, n. 6, Settimo Torinese (TO);

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte n. 27/06/12 del 26 marzo 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio

2019 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

Fatto

RILEVATO

che:

– Casa Più s.r.l. propose ricorso avverso l’atto di irrogazione di sanzioni emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Dogane di Firenze per aver importato lampade fluorescenti di fabbricazione cinese, dichiarandone la provenienza dalla Sanex Electronics Co., società sottoposta al più favorevole dazio antidumping del 20,2% in luogo di quello ordinario del 66,1%.

– La Commissione tributaria provinciale di Torino accolse il ricorso, evidenziando che le lampade avevano la medesima origine cinese e che, pertanto, la fattispecie esulava dall’ambito applicativo dell’art. 303 TULD.

– La decisione, appellata dall’Agenzia, è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte.

– Avvero la sentenza, depositata il 26 marzo 2012, la soccombente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

– La contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Dogane denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di motivazione della sentenza impugnata, essendosi la Commissione tributaria regionale soffermata sull’origine del prodotto, benchè l’Ufficio non avesse fatto riferimento a tale elemento, ma a quello della qualità della merce, entro il quale è suscettibile di rientrare ogni difformità concernente la “codifica delle merci”.

– Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 303 TULD, atteso che l’irregolarità afferente all’origine della merce è suscettibile di sanzione, rientrando essa nel concetto di qualità della merce.

– In ossequio al principio della ragione più “liquida” (Cass., sez. un., n. 9636 del 2014; Cass. n. 12002 del 2014) va esaminato il secondo motivo di ricorso, che è fondato e va accolto.

– Questa Corte ha già avuto modo di osservare – con avviso condivisibile cui va data continuità – che l’art. 303 TULD, contempla un’unica fattispecie sanzionatoria, poichè il comma 3, non ne prevede una diversa rispetto a quella di cui al comma 1, configurando una mera circostanza aggravante comportante soltanto una maggiorazione dell’entità della stessa sanzione contemplata nel comma (Cass. n. 18419 del 2012).

– Pertanto, i termini adoperati nel D.P.R. n. 43 del 1973, art. 303, comma 1, – ossia qualità, quantità, valore – costituiscono una esemplificazione dell’elemento oggettivo destinato all’importazione e specificamente considerato ai fini del pagamento del dazio e vogliono sottintendere la relazione di necessaria corrispondenza sostanziale che deve sussistere tra l’oggetto della dichiarazione doganale e l’oggetto dell’accertamento (v. Cass. n. 3467 del 2014).

– E poichè nel concetto di “qualità” di una merce rientra qualsiasi caratteristica, proprietà o condizione che serva a determinarne la natura e a distinguerla da altre simili, vi rientra anche l’origine (o la provenienza), in quanto elemento sintomatico delle specificità del prodotto (v. Cass. n. 3467 del 2014; cfr. anche Cass. 15872 del 2016).

– In altri termini, è vero che la norma punitiva menziona, nel descrivere l’illecito amministrativo, solo valore, quantità e qualità della merce, ma la mancanza di riferimento testuale all’origine è logicamente e giuridicamente irrilevante, in quanto è noto che il concetto giuridico di qualità è inerente alla natura della merce e, secondo la giurisprudenza civilistica, riguarda le differenze di sostanza, di razza, di materia, di tessuto, di fibra, di colore, di metodo e di origine (cfr. in particolare Cass. n. 2544 del 1970 in tema di mancanza delle qualità promesse ex art. 1497 c.c.).

– Del resto, è irrefutabile, sul piano logico, che la qualità di una merce non sia altro che il coacervo degli elementi distintivi di essa e tra i medesimi il dato di origine assume una connotazione assolutamente pregnante.

– Se ciò vale sul piano del linguaggio giuridico civilistico, non si scorge ragione per la quale il legislatore tributario del 1973 avrebbe dovuto accogliere una diversa nozione di qualità, come attinente alla sola sostanza dei beni oggetto d’importazione e non alla loro origine/provenienza da un determinato Paese o da una determinata società produttrice in luogo di altre.

– Nella specie, va rilevato che le merci riconducibili alla Sanex beneficiano di un dazio notevolmente inferiore alle altre imprese cinesi, dal che si ricava come la veridicità dell’origine delle merci importate assurga a presupposto del trattamento daziario preferenziale.

– Pertanto, tenuto conto del rilievo imprescindibile e prioritario del concetto di “origine” nelle fonti nazionali (D.Lgs. n. 374 del 1902, art. 8 e art. 4, comma 2 e TULD, artt. 65, 73, 84, 91, 149, 165, 175, 179 etc) e comunitarie (artt. 1 e 4 del Regolamento n. 802 del 1968; Cod. Dog. Tit. 2 cap. 2, artt. 58, 133, 147, 220) ed, inoltre, della sua inerenza, logica e giuridica, alla nozione di qualità come tradizionalmente affermatasi nell’esperienza civilistica di diritto interno, si deve concludere che il legislatore del 1973, nel far trasmigrare il vecchio art. 118 L.D., nel nuovo art. 303 TULD, e nell’omettere il riferimento all’origine delle merci, abbia realizzato, solo, una mera semplificazione testuale, ampiamente giustificata, sul piano lessicale, proprio dall’inerenza del dato di “origine” alla nozione riassuntiva e omnicomprensiva di qualità (v. Cass. n. 14042 del 2012).

– La sentenza d’appello va, dunque, cassata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; la causa va rinviata, per l’effetto, alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo esame, nella conduzione del quale si atterrà al principio per cui, “ai sensi dell’art. 303 TULD, il concetto di qualità dei prodotti comprende anche l’origine” o la “provenienza” degli stessi”.

– Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia per un nuovo esame e per la regolazione delle spese alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 6 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

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