Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8162 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/03/2017, (ud. 02/03/2017, dep.29/03/2017),  n. 8162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8948/2016 proposto da:

EQUITALLA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del Responsabile del

Contenzioso, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA

PALESTRINA, 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI STITANI,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.G., ROMA CAPITALE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 20248/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 09/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, pronunciando sull’appello proposto da G.G. nei confronti di Equitalia Sud S.p.A. e di Roma Capitale avverso la sentenza del giudice di pace che aveva accolto l’opposizione avanzata dalla G. contro una cartella di pagamento per violazione C.d.S., compensando le spese di lite, ha accolto il gravame e confermato l’annullamento della cartella – ha condannato gli appellati in solido al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio;

il ricorso è proposto con tre motivi;

gli intimati non si difendono;

ricorrendo uno dei casi previsti dall’art. 375, comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

il decreto è stato notificato come per legge;

parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che col primo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 10, 12, 24, 25, 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – inesistenza di un dovere di controllo sulla legittimità della iscrizione a ruolo in capo all’agente della riscossione: si censura la parte della sentenza che ha affermato l’esistenza di questo dovere (quale obbligo, da parte dell’agente, della verifica della legittimità del titolo esecutivo trasmesso dall’ente impositore), evidenziandosi come la formazione del ruolo è attività riservata all’ente impositore, mentre l’attività di riscossione inizia soltanto dal momento della consegna dei ruoli;

col secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione del principio della soccombenza: si censura la sentenza perchè, ponendo le spese a carico solidale dell’agente della riscossione – malgrado l’opposizione fosse stata accolta per la mancata prova da parte di Roma Capitale della avvenuta notificazione dei verbali di accertamento della violazione al codice della strada – il giudice non avrebbe tenuto conto del detto principio, nonchè del criterio della causalità, del quale la soccombenza costituisce un’applicazione; si evidenzia come in casi analoghi a quello di specie, la Corte di Cassazione abbia escluso la soccombenza dell’agente della riscossione (Cass. ord. n. 12385/13, dichiaratamente disattesa dal giudice a quo);

col terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 59, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – insussistenza di una responsabilità in capo all’agente della riscossione per omessa verifica del titolo trasmesso dall’ente impositore: si ripropongono, sotto altri aspetti, censure analoghe a quelle svolte col primo motivo;

il ricorso pone una questione analoga a quella già decisa con la sentenza di questa Corte n. 14125/16 e con la recente ordinanza n. 3101/17;

nel fare integrale rinvio alla motivazione di quest’ultima, si ribadisce qui il principio di diritto ivi affermato nei seguenti termini: “nella controversia con cui il debitore contesti l’esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite, nè – di per sè sola considerata – di compensazione delle stesse, nei confronti dell’agente della riscossione la circostanza che l’illegittimità dell’azione esecutiva sia da ascrivere all’ente creditore interessato; restano peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell’agente di chiedere a quest’ultimo di manlevarlo anche dall’eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall’altro, la possibilità, per il giudice, di compensare le spese del debitore vittorioso nei confronti dell’agente della riscossione e condannare al pagamento delle spese del debitore vittorioso soltanto l’ente creditore interessato o impositore quando questo è presente in giudizio, ove sussistano i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l’opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all’ente creditore interessato o impositore”;

le ragioni poste a fondamento di questo principio, quali risultano dalla motivazione dell’ordinanza n. 3101/2017, inducono altresì a correggere, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., la motivazione della sentenza qui impugnata, nel senso di escludere che sussista una responsabilità dell’agente della riscossione per omesso controllo e/o verifica del titolo esecutivo o del ruolo esattoriale, ma che, ciononostante, debba rispondere delle spese del processo che la parte debitrice sia stata costretta ad intentare per sottrarsi all’azione esecutiva ingiusta;

le ragioni di questa conclusione, esposte nell’ordinanza da ultimo citata, consentono anche di superare le obiezioni mosse dalla ricorrente con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

il ricorso va perciò rigettato;

non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, poichè gli intimati non si sono difesi;

sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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