Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8162 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2019, (ud. 06/02/2019, dep. 22/03/2019), n.8162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12772/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio eletto

presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Serigroup s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Gregorio Leone, elettivamente

domiciliata in Roma, via Luigi Luciani, n. 42, presso lo studio

dell’avv. Lorenza Roberta Leone (studio Salustri e Associati);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

14/26/11 depositata il 28 marzo 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio

2019 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto depositata il 28 marzo 2011, di rigetto del suo appello avverso la sentenza di primo grado, che, accogliendo il ricorso di Serigroup s.r.l., aveva annullato gli avvisi di rettifica dell’accertamento notificati alla società per aver importato semilavorati, prodotti da ITEQ Corporation con sede in Taiwan, dichiarati in dogana come copper ciad laminate e classificati alla voce TARIC 7410 2100 10, con aliquota daziaria in sospensione, anzichè alla voce NC 7410210090 soggetto al dazio del 5,2%.

– Il ricorso è affidato a tre motivi.

– La contribuente ha resistito con controricorso con il quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità, per tardività, dell’impugnazione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Dogane denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

– Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del codice doganale comunitario, art. 220, comma 2, lett. b, con riferimento ai Regolamenti CEE n. 1159 del 2001, n. 2499 del 2001 e 2264 del 2003, per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente riconosciuto i presupposti di applicazione della norma anzidetta.

– L’eccezione pregiudiziale sollevata da Serigroup, peraltro rilevabile d’ufficio, è fondata.

– La sentenza impugnata è stata, infatti, depositata il 28 marzo 2011; il termine lungo di un anno (applicabile nella specie, in quanto il procedimento è iniziato in primo grado anteriormente al 4 luglio 2009) scadeva, tenuto conto della sospensione feriale (che alla data di emissione della sentenza era ancora di 46 giorni), il 13 maggio 2012; coincidendo tale data con una domenica, il termine doveva ritenersi prorogato al giorno successivo, ossia al 14 maggio.

– Il ricorso risulta invece consegnato per la notifica, a mezzo posta, il 15 maggio: al momento dell’avvio del procedimento notificatorio il termine di decadenza era, dunque, già spirato, e il giudicato si era ormai formato, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione (v. Cass. n. 27338 del 2016 e Cass. n. 24867 del 2016).

– Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle Dogane al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 6 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA