Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8161 del 24/04/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/04/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 24/04/2020), n.8161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25245/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO e LELIO MARITATO;

– ricorrente –

contro

F.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

BATTISTA VICO 1, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO CARLINO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1092/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/10/2013, R.G.N. 1296/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza in data 23 ottobre 2013, la Corte di Appello di Milano ha riformato la decisione di primo grado e ha accolto la domanda svolta dall’attuale intimato, dipendente della società di trasporto aereo Alitalia SPA, allo scopo di vedersi riconosciuta l’anzianità contributiva per 52 settimane per tutti gli anni durante i quali aveva lavorato in regime di part time verticale;

2. per la Corte d’Appello nel rapporto di lavoro part time verticale ciclico va riconosciuta l’anzianità contributiva annuale correlata, richiamando la pronuncia della CGUE 10.6.2010, resa nei procedimenti riuniti C-395396/08, Bruno ed altri, concernente fattispecie sovrapponibile a quella in esame (in base alla quale la clausola 4 dell’accordo quadro dev’essere interpretata, con riferimento alle pensioni, nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, escluda i periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, salvo che una tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive);

3. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso affidato ad un motivo,

al quale ha opposto difese F.V..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. l’Istituto ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che il rapporto di lavoro svolto, alle dipendenze di Alitalia S.p.A., con le modalità del part time verticale ciclico consentisse l’accesso al trattamento pensionistico, con riconoscimento dell’anzianità contributiva anche per i periodi dell’anno senza prestazione lavorativa, nè versamento di retribuzione e di contributi previdenziali;

5. ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;

6. la decisione della Corte di merito è conforme alla giurisprudenza di questa Corte che, con orientamento consolidato (v., fra le altre, Cass.nn. 23948 e 24532 del 2015; nn. 26662, 21376, 21207 e 8565 del 2016; nn. 4968 e 16677 del 2017 Cass. n. 27665 del 2018), ha affermato, in tema di efficacia, a fini pensionistici, dei periodi non lavorati in caso di part time verticale, che i lavoratori con orario part time verticale ciclico hanno diritto all’inclusione anche dei periodi non lavorati, incidendo la contribuzione ridotta sulla misura della pensione e non sulla durata del rapporto di lavoro (si rinvia, per la più ampia motivazione, a Cass. n. 16677 del 2017 cit. ed anche per il rilievo che dalla disciplina comunitaria si evince la conferma del principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale, pur immanente, nell’ordinamento interno, ai fini previdenziali);

7. peraltro, come già affermato da Cass. n. 16677 del 2017, reputa il Collegio che il richiamo alla giurisprudenza comunitaria da parte di Cass. nn. 23948 e 24647 del 2015 e 8565 del 2016 debba intendersi non già nel senso di considerare la materia de qua direttamente assoggettata alla disciplina di cui alla direttiva n. 97/81/CE (la Corte di Giustizia non manca di chiarire che quest’ultima concerne esclusivamente “le pensioni che dipendono da un rapporto di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro, ad esclusione delle pensioni legali di previdenza sociale”: cfr. CGUE, 10.6.2010, Bruno ed altri, p. 42), bensì nel senso di ricavare (anche) dalla disciplina comunitaria una conferma di quel principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale immanente nell’ordinamento interno ai fini previdenziali;

8. va anche aggiunto che risulta inammissibile, ratione temporis, il denunciato vizio di motivazione alla stregua del paradigma antecedente alla novella al codice di rito;

9. le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

10. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.500 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2020

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