Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8161 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2019, (ud. 06/02/2019, dep. 22/03/2019), n.8161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12768/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio eletto

presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

E.I.M.A. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Gregorio Leone, elettivamente

domiciliata in Roma, via Luigi Luciani, n. 42, presso lo studio

dell’avv. Lorenza Roberta Leone (studio Salustri e Associati);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

depositata il 12/26/11 del 28 marzo 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio

2019 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

Fatto

RILEVATO

che:

Il 18 gennaio 2007, l’Agenzia delle Dogane Direzione di Venezia notificava tre avvisi di rettifica dell’accertamento, relativi ad operazioni di importazione, da parte della F.I.M.A. s.r.l., di semilavorati, prodotti dalla ITEQ Corporation con sede in Taiwan, dichiarati in dogana come “copper clad laminate” e classificate con la voce TARIC 7410210010 con aliquota daziaria in sospensione;

– Il recupero fiscale veniva disposto in quanto la merce andava, secondo la prospettazione dell’Ufficio, correttamente classificata alla voce 7410210090 soggetta al dazio del 5,2% in quanto non contenente teflon (politetrafluoroetilene);

– La società importatrice presentava ricorso, col quale lamentava l’errore commesso dall’Ufficio che giustificava l’applicazione dell’art. 220 codice doganale comunitario;

– La Commissione tributaria provinciale di Venezia accoglieva il ricorso; sul gravame di merito proposto dalla Agenzia delle Dogane di Venezia, la Commissione tributaria regionale del Veneto confermava la sentenza di primo grado;

– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Dogane di Venezia, affidandolo a tre motivi;

– Ha resistito la contribuente con controricorso, presentando, altresì, successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Dogane denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la motivazione insufficiente e contraddittoria su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avendo la Commissione tributaria regionale ritenuto applicabile l’art. 220 del codice doganale comunitario, in punto di non contabilizzazione del dazio alle importazioni, benché non ricorressero i presupposti di applicazione della norma;

– Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle dogane lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 220 codice doganale comunitario, con riferimento ai Regolamenti CEE n. 1159 del 2001, n. 2499 del 2001 e 2261 del 2003, per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente riconosciuto i presupposti di applicazione della norma anzidetta;

– Con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia delle dogane lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del codice doganale comunitario, art. 220, comma 2, lett. b, per avere la sentenza impugnata erroneamente riscontrato nel caso di specie le condizioni previste dalla disposizione richiamata;

– Il primo motivo è fondato e va accolto; suo tramite, la ricorrente Agenzia delle Dogane lamenta, sotto il profilo del difetto di motivazione, la ritenuta applicabilità nel caso di specie dell’art. 220 del codice doganale comunitario;

– Nella prospettiva argomentativa dei giudici di appello ha assunto dirimente portata la circostanza per la quale, la contribuente aveva effettuato presso la Dogana di Venezia altre importazioni aventi ad oggetto identici prodotti e tali merci erano state classificate con dazio “zero”, di talchè non poteva apparire censurabile il comportamento della controricorrente odierna, la quale, in perfetta buona fede, non poteva dirsi in grado di riconoscere l’errore commesso dall’Agenzia delle Dogane;

– Giova osservare che l’art. 220, par. 2, punto b) codice doganale comunitario (nel testo modificato dal Regolamento CE n. 2700 del 2000 applicabile “ratione temporis”) dispone che non si procede a contabilizzazione a posteriori quando l’importo del dazio non è stato liquidato “per un errore della autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto da debitore, avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione alla dogana” e sempre che risulti dimostrata la “buone fede” del debitore, dovendo questi ‘d’mostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale”;

– Secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di Lussemburgo, l’errore attivo” imputabile all’Ufficio doganale può configurarsi soltanto qualora: a) l’operatore abbia designato chiaramente ed espressamente la merce “secondo le specificazioni della nomenclatura a lato della voce doganale dichiarata”, fornendo tutti i dati completi per identificare la merce secondo il proprio regime doganale (obbligo di condotta riconducibile, peraltro, al dovere di diligenza cui è tenuto l’operatore nell’osservare le disposizioni che disciplinano il procedimento di importazione); b) l’autorità doganale – che esegue il controllo a posteriori sulle importazioni effettuate in un determinato periodo dal medesimo operatore – non abbia sollevato obiezioni in ordine alla classificazione tariffaria dichiarata dall’operatore economico – “malgrado il numero e l’importanza delle importazioni” sebbene fosse possibile rilevare la oggettiva difformità delle caratteristiche merceologiche dei prodotti rispetto a quelle individuate nella classificazione doganale in base al mero raffronto cartolare “tra la voce doganale dichiarata e la designazione espressa delle merci secondo quanto disposto dalla nomenclatura”, e dunque senza che si rendesse necessaria la acquisizione di ulteriori e nuovi elementi di indagine, come ad esempio nel caso della esecuzione di prove di laboratorio o verifica diretta della merce (cfr. sentenze Corte giustizia in data 1.4.1993, causa C-250/91, Hewlett Packard France; Corte giustizia dell’11.11.1999, causa C-48/98, Sohl e Solke; Corte giustizia del 22.6.2006, in causa C-419/04, Conseil general de la Vienne);

– Tali condizioni non sono né esposte, tanto meno acclarate nella sentenza d’appello, la quale, a suffragio della stimata applicabilità al caso di specie dell’art. 220 codice doganale comunitario, si è limitata: i) a valorizzare, in modo incongruente, i risultati – genericamente descritti – di esami di prodotti che essa stessa ha riconosciuto avere ad oggetto operazioni diverse da quelle afferenti al presente giudizio (“è vero.. che non si tratta di campioni di merci relativi alle operazioni di importazione per cui è causa, ma è altrettanto vero che dalla descrizione dei campioni esaminati dai laboratori doganali risulta chiaramente che le merci esaminate non contenevano teflon e che, nonostante questo, la loro classificazione V.D. 7410210010 è stata ritenuta corretta”); ii) ad arguire assertivamente dalla classificazione in precedenza effettuata

dall’Amministrazione, l’opportunità diffusa e definitiva di perseverarvi; iii) ad osservare apoditticamente che “se il legislatore comunitario ha ritenuto necessario, nel 2006, prevedere una specifica voce doganale con aliquota dazionaria del 5,2% per i prodotti in resina epossidica, significa che, precedentemente, vi era stata la possibilità che detti prodotti potessero essere classificati in un’altra voce doganale con tasso zero e più precisamente nella 741 021 001 0 come è puntualmente avvenuto per i verificatori doganali di Ancona”; iv) ad affermare in senso assiomatico che “se di errore si tratta, questo è avvenuto sia da parte dell’autorità doganale, sia da parte dell’importatore”, tanto che “si può pertanto concludere che il comportamento della Pubblica Amministrazione, reiterato nel tempo, abbia indotto la società importatrice a ritenere, in buona fede, corretta una classificazione che oggi si ritiene erronea”; v) ad asseverare la sussistenza delle condizioni di applicabilità della norma anzidetta sulla base di due criptiche argomentazioni, che testualmente si riportano: “vuoi perché la stessa Agenzia… ha indotto in errore… l’importatore nazionale, a nulla valendo il fatto che l’ispezione riguardasse altro soggetto perché le informazioni, afferendo lo stesso esportatore erano certamente state comunicate a tutti i soggetti interessati”; “non appaiono sostanziali elusioni nell’ambito dell’espletamento delle pratiche di importazioni”; vi) a sorvolare sulla descrizione fornita all’atto dello sdoganamento, da parte dell’importatore, benché quest’ultimo rappresentasse la merce come Copper Clad Laminate, senza indicare né la presenza, né l’assenza di teflon, quindi segnalando unicamente il prodotto laminato ricoperto di rame senza identificare il supporto; vii) ad ancorarsi al postulato secondo cui la sola mancanza di teflon non sarebbe sufficiente ad escludere la classificazione del prodotto nella cat. 7410210010 con aliquota daziaria in sospensione; viii) a tralasciare di soffermarsi sulla presenza di resina epossidica nel materiale importato e sulle conseguenze suscettibili d’essere ricondotte a tale circostanza, si fini della classificabilità dei prodotti;

– Mette in conto rilevare, inoltre, che, quanto alla “buona fede” dell’operatore economico – da intendersi alla stregua di oggettiva impossibilità, per un professionista esperto del settore, di riconoscere l’errore in cui è incorsa l’autorità doganale – la Commissione tributaria veneta ha inteso argomentarla sic et simpliciter facendo riferimento all’attribuzione del codice 7410210010 a merci precedentemente importate, senza in alcun modo soffermarsi sul profilo della rilevabilità, da parte dell’operatore economico, di un errore commesso dalle autorità doganali competenti (che si riflette sulla condizione di buona fede), quindi senza tener conto della “natura dell’errore”, “dell’esperienza professionale” degli operatori interessati e “della diligenza” di cui questi ultimi abbiano, se del caso, dato prova, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza del Giudice comunitario (cfr. sentenze Corte giustizia 14 maggio 1996, cause riunite C-153/94 e C-204/94, Faroe Seafood e altri; Corte giustizia 14.11.2002, causa C-251/00 Ilumitronica; Corte giustizia 3.3.2005, causa C-499/03, Peter Biegi e Commonfood);

– La trama argomentativa è sdrucciolevole e risolutivamente inficiata sul piano logico dal generico rimando all’analisi del campione n. 69 del 2/09/2004″, sebbene le risultanze di quest’ultima siano successive alle importazioni oggetto di controversia, quindi inidonee ad ingenerare affidamento, e ancorché l’elemento della continuità e della stabilità nel tempo di determinazioni conformi della autorità doganale sia da ritenersi indispensabile per originare la fondata aspettativa sulla reiterazione futura di tale prassi;

– In ultima analisi, è riscontrabile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione applicabile ratione temporis, una carenza motivazionale, attesa l’obliterazione di profili fattuali sopra esposti, astrattamente suscettibili, qualora esaminati, di influire sull’esito della controversia;

– In conclusione la sentenza impugnata, incorrendo nei vizi di legittimità denunciati, deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 6 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA