Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8161 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. I, 02/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 02/04/2010), n.8161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.C., domiciliato in ROMA, presso la cancelleria della Corte

di Cassazione, con l’avvocato CUCINELLA Luigi Aldo che lo rappresenta

e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro in

carica;

– intimato –

avverso il decreto n. 3562 cron. della Corte d’Appello di Napoli del

16/7/2007;

udita la relazione della causa svolta nella p. u. del 15/1/2010 dal

Cons. dott. MACIOCE Luigi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Napoli, esaminando la domanda proposta l’1.3.2007 da F.C. diretta ad ottenere equa riparazione per la durata irragionevole di un processo innanzi al TAR Campania, durato dal 23.2.1998 all’8.9.2006, ebbe a ritenere eccedente il ragionevole (pari ad anni tre) la durata di anni cinque e mesi sei ed a liquidare all’istante indennizzo per Euro 4.165,00, determinato al parametro annuo di Euro 750,00 (fissato in relazione alla tardiva proposizione di istanza di prelievo) condannando pertanto l’Amministrazione al pagamento di detta somma. Quanto al regime delle spese, la Corte di merito, preso atto del comportamento tenuto da parte resistente che, non oppostasi alla richiesta del ricorrente, non ha dato causa al giudizio necessario, ne ha disposto la integrale compensazione tra le parti.

Per la cassazione di tale decreto il F. ha proposto ricorso in data 18.10.2007, al quale l’intimato Ministero non ha opposto difese.

Nel ricorso, illustrato in memoria, si censura, in due motivi, la decisione di compensare le spese in difformita’ dai parametri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. e con motivazione illogica.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che debba essere accolto il ricorso per la evidente fondatezza della censura di illogicita’ della motivazione adottata a sostegno della pur legittima facolta’ di compensare le spese. Che, infatti, anche nel giudizio di equa riparazione, trovi applicazione la disciplina sulle spese per la quale il soccombente, quindi anche l’attore che abbia infondatamente chiesto l’indennizzo, possa essere condannato alla refusione delle spese e’ indiscutibile;

cosi’ come resta ferma la facolta’ del giudice di procedere a compensazione in relazione alla misura della soccombenza ovvero nella ricorrenza di giusti motivi.

In tal senso questa Corte si e’ anche assai di recente espressa (Cass. n. 16542 del 2009). Ma va anche rammentato che la compensazione per giusti motivi, nella specie imponeva che essi dovessero essere esplicitati alla stregua del nuovo testo dell’art. 92 c.p.c.: al ricorso proposto dal F. l’1.3.2007 si applicava infatti il nuovo testo dell’art. 92 c.p.c., comma 2 ai sensi della L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 4 che ha disposto l’applicazione delle modifiche ai procedimenti instaurati dopo l’1.3.2006. E di qui l’esigenza che sulla congruita’ logica di tale motivazione ben possa esercitarsi il sindacato di questa Corte (Cass. n. 7253 del 2009), avendo di mira una congruita’ che implica la rispondenza (logico – giuridica) della motivazione adottata al “sistema” dell’equa riparazione delineato dalle norme vigenti.

E tale congruita’ difetta totalmente nella motivazione adottata, quella per la quale, essendo il giudizio ex lege n. 89 del 2001 necessario per la liquidazione dell’indennizzo, la non opposizione dell’Amministrazione all’an debeatur avrebbe integrato i giusti motivi in discorso. In primo luogo, la pretesa necessita’ del giudizio appare infatti insussistente, nulla ostando a che l’Amministrazione predisponga direttamente i mezzi per indennizzare in via stragiudiziale e secondo parametri congrui, chi lamenti il danno da eccessiva durata del processo. In secondo luogo, la non contestazione dell’an debeatur (al pari della mancata costituzione) da parte dell’Amministrazione puo’ forse rendere minore il “costo” del giudizio intrapreso ma non per questo giustifica che i costi di quel giudizio debbano rimanere a carico di chi rettamente agisce (non avendo avuto ristoro in via stragiudiziale). E non aver percepito la evidenza di tale premessa di sistema rende chiara la incongruita’ logica della contestata affermazione della Corte di Napoli. Accolto il secondo motivo del ricorso segue la cassazione del decreto impugnato e, stante la mancanza di alcun residuo margine di accertamento o valutazione, deve essere emessa la decisione di merito ex art. 384 c.p.c. liquidandosi le spese per il merito in Euro 378,00 per diritti, Euro 445,00 per onorari ed Euro 50,00 per spese (oltre spese generali ed accessori di legge) e determinandosi le spese di questo giudizio di legittimita’ in Euro 565,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi (oltre spese generali ed accesosri) e disponendosi la distrazione delle due liquidazioni in favore dell’avv. Luigi Aldo Cucinella.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna l’intimato Ministero al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in Euro 873,00 oltre spese generali ed accessori di legge e di quelle del giudizio di legittimita’ liquidate in Euro 665,00 oltre spese generali ed accessori di legge, somme che distrae in favore del procuratore antistatario avv. L. A. Cucinella.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

 

 

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