Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8160 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/03/2017, (ud. 02/03/2017, dep.29/03/2017),  n. 8160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7273/2016 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE

BRUNO;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VICENZA 17, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE DI DOMENICO, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO SCHIFINO;

– controricorrente –

e contro

A.M., CA.VI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 725/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 28/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha accolto parzialmente l’appello proposto da C.S. contro la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme che, accogliendo la domanda avanzata dal Costantino nei confronti di Ca.Vi., A.M. e Meie Ass.ni S.P.A. per i danni sofferti a seguito di un incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto come terzo trasportato, aveva liquidato in suo favore, a titolo di risarcimento danni alla persona, la somma complessiva di Euro 40.849,59, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo; la Corte d’appello, per quanto ancora qui rileva, ha rideterminato, a favore dell’appellante, la somma complessivamente a lui dovuta a titolo di danno alla persona, provvedendo come segue, nell’ordine di trattazione in sentenza: a) rigettando il gravame per la parte relativa al danno biologico da invalidità permanente ed al danno estetico, con conferma di quanto liquidato in primo grado in riferimento alla percentuale di invalidità dell’8% ritenuta dal CTU, con esclusione di liquidazione ulteriore per il danno estetico; b) rigettandolo anche per il danno ai denti ed i relativi costi, con conferma della somma liquidata in primo grado; c) accogliendolo parzialmente per il danno biologico da invalidità temporanea, con liquidazione di una somma maggiore (non più in contestazione); d) rigettandolo per il mancato riconoscimento da parte del primo giudice del danno patrimoniale. Il giudice d’appello ha riconosciuto all’appellante il rimborso delle spese dei due gradi di merito, con revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio;

avverso la sentenza, pubblicata il 22 maggio 2015, C.S. propone ricorso con due motivi;

UnipoISAI Assicurazioni S.p.A. resiste con controricorso; gli altri intimati non si difendono;

ricorrendo uno dei casi previsti dall’art. 375, comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

il decreto è stato notificato come per legge.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che col primo motivo si deduce il vizio di ” violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 196 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″, perchè il giudice avrebbe omesso di considerare i rilievi critici mossi dal consulente tecnico di parte alla relazione del consulente tecnico d’ufficio, sia quanto alla percentuale dei postumi permanenti che quanto al danno funzionale all’arto superiore destro (spalla, braccio e mano), al danno ai denti, al danno estetico;

col secondo motivo si deduce il vizio di “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2059, 1223 e 1226 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”, perchè il giudice ha escluso la personalizzazione del danno biologico malgrado la grave compromissione estetica sofferta dal danneggiato;

i motivi sono inammissibili poichè – anche nella parte in cui denunciano vizi di violazione di legge – sostanzialmente riguardano asseriti vizi della motivazione, in riferimento alla valutazione dei fatti e delle prove;

ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo attualmente in vigore (applicabile in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata: 28 maggio 2015) non è deducibile in sede di legittimità il vizio della contraddittorietà e dell’insufficienza della motivazione, nè l’omesso esame, in tutto o in parte, di risultanze istruttorie o l’asserita pretesa loro erronea interpretazione da parte del giudice di merito (cfr. Cass. S.U. n. 8053/14 e numerose altre);

per di più, nel caso di specie, il giudice ha adeguatamente motivato in merito alle ragioni per le quali ha ritenuto corretto il giudizio espresso dal consulente tecnico d’ufficio (primo motivo) e per le quali ha ritenuto di non dovere liquidare alcuna somma ulteriore a fini di c.d. personalizzazione del danno biologico, considerando espressamente come compreso nella valutazione del CTU anche il danno funzionale all’arto superiore destro ed il danno estetico per la presenza di cicatrici (secondo motivo), così, non solo implicitamente, ma anche espressamente (cfr. pag. 7 della sentenza), disattendo i contrari assunti del consulente tecnico di parte e dello stesso appellante, qui ricorrente;

perciò, il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, poichè il ricorrente risulta riammesso al patrocinio a spese dello Stato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.600,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della NON sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, poichè il ricorrente risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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