Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8160 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2019, (ud. 05/02/2019, dep. 22/03/2019), n.8160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23369/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello STATO, in persona del Direttore p.t. p.t., con

domicilio eletto presso gli uffici della predetta Avvocatura, in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Domus Hirpinia s.r.l. in liquidazione, con sede in Nusco (AV), vico

del Seminario, n. 2, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimiliano

Rossi, senza elezione di domicilio;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania depositata il 24 febbraio 2014, n. 1879/14.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio

2019 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

Fatto

RILEVATO

che:

– L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 3.2.014 della Commissione tributaria regionale della Campania, di rigetto dell’appello da essa avanzato avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Avellino che aveva accolto il ricorso di Domus Hirpinia s.r.l. contro il provvedimento di diniego del rimborso IVA richiesto dalla società per l’anno 2008, fondato sul presupposto della sua non operatività nel biennio precedente.

– La CTR ha escluso che la richiedente fosse da qualificare come società non operativa, rilevando che nel periodo di interesse essa era impossibilitata a svolgere la propria attività sociale di B&B, e quindi a produrre ricavi, sia perchè in fase di ristrutturazione dell’immobile dove l’attività doveva essere esercitata, sia perchè in attesa di autorizzazione comunale, che le era stata rilasciata solo nel 2010.

– Il ricorso dell’Agenzia è affidato a due motivi.

– Domus Hirpinia ha depositato procura speciale in favore del proprio legale ma non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 30. Sostiene che negli anni 2006/2009 Domus Hirpinia “ha omesso di considerare in tutti i test di operatività il valore delle immobilizzazioni sia esse materiali che immateriali indicate nei bilanci di esercizio” ed “è chiaramente incorsa in un evidente errore interpretativo in quanto eccepisce l’esclusione di determinate immobilizzazioni dal calcolo del test dell’operatività”; puntualizza che le immobilizzazioni per le quali la società “sostiene l’esclusione sono rappresentate da costi sostenuti per la manutenzione straordinaria di un immobile detenuto in comodato” che, di contro, vanno classificate nell’attivo; osserva che l’inclusione delle immobilizzazioni indicate in bilancio “nel test di operatività comporta l’emersione di ricavi presunti ben superiori a quanto dichiarato dalla parte”. Ciò premesso, afferma che “i primi giudici hanno male applicato la norma… ed i secondi altro non hanno fatto che dire apoditticamente che la sentenza di prime cure era esente da violazioni di legge”.

– Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, commi 2 e 3, avendo i giudici di merito erroneamente ritenuto la sussistenza dei presupposti per il rimborso. Deduce che “il rigetto motivato a seguito di istanza di interpello disapplicativo notificato dalla Direzione Regionale della Campania attiene ad un periodo d’imposta (2009) chiaramente diverso da quello per il quale la società chiede il rimborso (2008)”; assume, inoltre, che “l’autorizzazione amministrativa concessa dal Comune di Nusco il 07/06/2010 è stata richiesta con istanza il 06/05/2010” e che “la data del rilascio di questi certificati non si evince da alcuna documentazione nè alcuna documentazione è stata prodotta dalla parte sia in sede di istanza di interpello sia in questa sede per provare quanto sostenuto”.

– I motivi, che sono fra loro intimamente connessi, si prestano ad una trattazione unitaria e si palesano inammissibili.

– In essi, infatti, la ricorrente dà per scontate una serie di circostanze cui la sentenza neppure accenna (risultanze dei bilanci di Domus Hirpinia, errore da questa commesso nel ritenere di non dover presentare l’istanza di disapplicazione) e che non risultano aver formato oggetto della cognizione devoluta al giudice d’appello, ma non contesta l’accertamento in fatto (che avrebbe dovuto essere censurato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) in base al quale la CTR – facendo evidente (ancorchè implicita) applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 4 bis dell’art. 30, vigente ratione temporis- ha escluso che la società fosse da annoverare fra quelle “non operative”; accertamento che si sostanzia nel rilievo della ricorrenza di situazioni oggettive (ristrutturazione dell’immobile nel quale doveva essere esercitata l’attività, attesa di autorizzazione comunale) che avevano reso impossibile alla contribuente di conseguire ricavi nel biennio antecedente.

– Al riguardo va solo precisato che non può ravvisarsi la denuncia di un vizio di motivazione neppure nel paragrafo conclusivo del secondo motivo di ricorso – laddove l’Agenzia assume che Domus Hirpinia avrebbe richiesto l’autorizzazione amministrativa soltanto nel 2010 e non avrebbe mai prodotto documentazione atta a provare “quanto fortemente sostenuto” – atteso che tali circostanze risultano dedotte in via meramente assertiva e che la ricorrente (oltre a non chiarire se esse attengano a questioni controverse in giudizio) non si duole del loro omesso esame da parte del giudice d’appello.

– Può ben dirsi, in conclusione, che i motivi, che non investono in alcun modo la ratio decidendi, difettano totalmente dei requisiti di specificità richiesti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6

– Poichè Domus Hirpinia non ha svolto attività difensiva, non v’è luogo alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 5 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

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