Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 816 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 13/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.13/01/2017),  n. 816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28907-2015 proposto da:

L.D., nella sua qualità di titolare della impresa di

costruzioni L.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

OVIDIO 32, presso lo studio dell’avvocato DEBORA rappresentato e

difeso dall’avvocato NOEMI ERRICO giusta procura allegata in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRANTE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4305/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALI DI NAPOLI SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, emessa il

20/04/2015 e depositata 118/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI MAURO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L.D. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Salerno. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto il ricorso del contribuente avverso gli avvisi di accertamento per l’IRPEF, l’IVA e l’IRAP, relativamente all’anno 2007.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che l’accertamento presuntivo si fondava su un verbale della G.d.F. e sulla presunzione dell’esistenza di fatture false, che non era stata significativamente contestata, a fronte di pagamenti eseguiti per contanti e della mancanza sia di strumentazione della ditta emittente sia di documentazione a prova della regolarità delle fatture.

Il ricorso sostiene che, nell’ipotesi di costi documentati da fatture che l’Amministrazione finanziaria ritenga relative ad operazioni inesistenti, sarebbe spettato ad essa provare la falsità del documento.

L’intimata si è, costituita con controricorso, concludendo per l’inammissibilità dell’impugnazione.

Il ricorso è manifestamente inammissibile.

Il ricorrente ha totalmente omesso di precisare i motivi, di cui all’art. 360 c.p.c., per i quali ha richiesto la cassazione della decisione impugnata e tanto meno l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, ex art. 366 c.p.c., n. 4). E neppure, nella specie, è possibile risalire ad essi, giacchè il ricorso si limita a richiamare le circostanze di fatto coeve all’accertamento fiscale.

Secondo i principi più volte riaffermati da questa Corte, l’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, qualunque sia il tipo di errore per cui è proposto, non può essere assolto “per relationem” con il generico rinvio ad atti del giudizio di merito (Sez. 5, n. 11984 del 31/05/2011).

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017

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