Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8159 del 24/04/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/04/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 24/04/2020), n.8159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20792/2014 proposto da:

AST S.P.A. – AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

FRONTONI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO IACONO;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLLO 10,

presso lo studio dell’avvocato MARIA VITTORIA PIACENTE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO DI FEDE;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE

DE ROSE, GIUSEPPE MATANO e ESTER ADA SCIPLINO;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 902/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 05/06/2014, R.G.N. 2887/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/12/2019 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FRANCESCO IACONO;

udito l’Avvocato ANGELO DI FEDE;

udito l’Avvocato LELIO MARITATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale, ha riconosciuto ad B.A., dipendente dell’Azienda Siciliana Trasporti, l’inquadramento nel quinto livello, profilo professionale agente di movimento,del CCNL di comparto,con condanna dell’azienda al pagamento delle differenze retributive e contributive a decorrere dall’1/11/1998.

La Corte ha rilevato che al B. era stato impedito di guidare gli autoveicoli per sei anni per un fatto estraneo alla sua volontà essendo stato sospeso dal servizio per decisione unilaterale del datore di lavoro e che tale periodo doveva essere computato nel periodo utile ai fini della determinazione del periodo di 16 anni di guida effettiva di conduzione di autobus di linea, previsto dall’Accordo Nazionale del 13/5/1987, per poter accedere alla categoria superiore. Ha osservato, infatti, che tale sospensione non era riconducibile a nessuno degli eventi elencati dell’art. unico, comma 3, dell’allegato C dell’Accordo nazionale del 1987 citato e come tale era inidoneo ad interrompere il decorso del periodo utile alla decorrenza dell’anzianità di servizio necessaria al conseguimento della superiore qualifica.

2. Avverso la sentenza ricorre l’Azienda Siciliana Trasporto con due motivi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. Resiste il B.. L’Inps ha rilasciato delega in calce.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nell’interpretazione del CCNL autofiloferrotranvieri: accordo nazionale del 24/4/1987 all. B1; accordo nazionale del 13/5/1987 all. A e All. C, comma 3, art. unico – richiamato c) all’art. 2, lett. C2/1 del successivo CCNL 27/11/2000.

Rileva che l’Accordo Nazionale del 13/5/1987, All. A ascrive al 5 livello di profilo professionale di agente di movimento “quel lavoratore che svolge le mansioni di conducente di linea…..” e che ” ha diritto alla qualifica di agente di movimento il conducente di linea che abbia maturato 16 anni di guida effettiva….” e che “in sede di prima applicazione l’inquadramento avviene secondo le modalità previste dall’allegato B/1 dell’Accordo Nazione del 24/4/1987”.

Rileva che la Corte aveva ignorato tale ultimo accordo in base al quale: “in fase di prima applicazione il passaggio alla qualifica di agente di movimento del 5 livello avverrà secondo le seguenti modalità, fermo restando, comunque, il possesso di 16 anni di guida effettiva. Si individua il numero complessivo di tutti i conducenti che, alla data di applicazione della nuova classificazione, espletano le effettive mansioni di guida e hanno maturato almeno 11 annidi guida effettiva. Tale somma viene divisa per sei e il quoziente rappresenta lo scaglione corrispondente al numero degli agenti che annualmente acquisiranno la qualifica di agente di commercio”; che alla data dell’1/1/1989 (data di entrata in vigore delle nuove tabelle) il B. non aveva maturato 11 anni di servizio.

Osserva che il B. non poteva neppure invocare i 16 anni di cui all’Accordo Nazionale del 13/5/1987 in quanto era stato sospeso per sei anni, perchè rinviato a giudizio per gravi reati, e riammesso in servizio con la medesima qualifica di conducente di linea del 6 livello posseduta all’atto della sospensione e che la sospensione dal servizio rientrava tra i periodi da detrarre nel calcolo dei 16 anni.

La sospensione dal servizio rientrava anche ai sensi dell’art. 2, lett. C2/1 del successivo CCNL del 2000 ignorato dalla CA, tra i periodi da detrarre, poichè la norma escludeva anche “gli altri periodi di assenza comunque determinati”.

2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione per non aver in alcun modo esaminato anche l’art. 2, lett. C 2/1 del successivo CCNL del 2000 in base al quale erano esclusi anche “gli altri periodi di assenza comunque determinati”.

3. I motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono infondati.

La Corte d’appello ha posto a fondamento del riconoscimento al B. della qualifica di agente di movimento di 5 livello l’Accordo Nazionale del 13/5/1987. Ha, a riguardo, rilevato che l’Accordo prevedeva che dal periodo di 16 anni di guida effettiva, necessari per l’acquisizione della qualifica di agente di movimento di 5 livello,avrebbero potuto essere detratti alcuni periodi elencati nell’Accordo stesso (per es. il servizio militare, l’aspettativa per motivi privati ed altre situazione), mentre non erano detraibili dall’anzianità di qualifica “gli altri periodi non coperti da retribuzione, ma computati per intero agli effetti dell’anzianità di servizio ai sensi di legge o contratto collettivo di categoria”. Secondo la Corte il periodo di 6 anni trascorsi al di fuori dell’azienda, a seguito di licenziamento conclusosi con la sentenza di reintegra, non avrebbe potuto essere detratto in quanto non riconducibile a nessuna delle ipotesi elencate nell’accordo e che anzi avrebbe potuto essere ricondotto “agli altri periodi non coperti da retribuzione, ma computati per intero nell’anzianità di servizio”. Secondo la Corte “sarebbe erroneo leggere l’espressione guida effettiva…quale univoco riferimento alla necessità di un ininterrotto periodo di effettiva conduzione di autobus di linea ed imprescindibile condizione laddove, aderendo ad un’opzione interpretativa sistematica dell’allegata previsione convenzionale, la volontà delle parti sociali era quella di garantire una progressione di carriera anche a quei conducenti, titolari di un’adeguata e sufficiente anzianità di servizio che, per eventi non riconducibili a loro libere opzioni volontaristiche, non avessero potuto, per limitati periodi, guidare gli autobus”.

A fronte di tale congrua interpretazione dell’accordo, non censurabile sotto il profilo della violazione degli artt. 1362 c.c. e segg., che peraltro è solo genericamente enunciata dalla ricorrente, la società ha richiamato l’accordo nazionale del 24/4/1987 che, invero, non risulta pertinente atteso che lo stesso attiene alle modalità di inquadramento in prima applicazione. In particolare il parametro di 11 anni risulta fissato per stabilire in sede di prima applicazione il contingente annuale per ciascuna categoria.

Nessuna specifica censura è opposta, invece, all’interpretazione della Corte secondo cui l’allontanamento a seguito di licenziamento non era evento da detrarsi ai fini del computo dell’anzianità di qualifica in quanto non previsto nell’elenco di cui all’art. 3 dell’accordo nazionale ed anzi ricompreso nell’ultima ipotesi “agli altri periodi non coperti da retribuzione, ma computati per intero nell’anzianità di servizio”.

Del tutto irrilevante è il richiamo al CCNL successivo del 2000,non applicabile temporalmente alla fattispecie, in ordine al quale neppure è dedotto che esso consente l’interpretazione di quello precedente.

4. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente a pagare al B. le spese processuali,liquidate come in dispositivo con distrazione, ed all’Inps,nei limiti della partecipazione all’udienza pubblica.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali liquidate a favore del B. in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge con distrazione, nonchè all’Inps in Euro 1000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2020

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