Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8159 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/04/2011, (ud. 04/01/2011, dep. 11/04/2011), n.8159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

D.P.N., D.P.M., DE.PI.MA., D.P.

F., D.P.R., D.P.U., D.P.V.,

D.P.P., DE.PI.FR., DE.PI.FE., in

proprio e quali eredi di B.M. deceduta, elettivamente

domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato PREZIOSI CLAUDIO

con studio in AVELLINO VIA MATTEOTTI 22, (avviso postale), giusta

delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 210/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 26/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/01/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE SOCIO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato PREZIOSI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 210 in data 26.5.2005, la commissione tributaria regionale della Campania, sez. dist. di Salerno, su gravame di U., N., Fe., M., F., P., Ma., V., R. e De.Pi.Fr., appellanti in proprio e quali eredi della comune madre B.M., dichiarò la nullità della sentenza della commissione tributaria provinciale di Avellino, n. 635, resa pubblica in data 11.12.2000.

Premesso che il giudizio era stato instaurato nel vigore del D.P.R. n. 636 del 1972, anche dalla B., senza assistenza di difensore tecnico, sostenne che avrebbe dovuto essere dichiarata l’interruzione di quel processo ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 40, in morte della medesima B. avvenuta il (OMISSIS).

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate, articolando quattro motivi ai quali gli intimati D. P. resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con i primi due motivi di ricorso, l’agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 40 (e dell’art. 300 c.p.c.) sul rilievo che l’interruzione, nel caso di specie, non avrebbe potuto essere dichiarata in mancanza di comunicazione dell’evento morte. Sostiene difatti che la commissione tributaria aveva invitato le parti ricorrenti, dopo l’entrata in vigore delle disposizioni del nuovo processo tributario, a regolarizzare la costituzione in giudizio. Donde, dovendosi applicare, a suo dire, il del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, che impone l’obbligo di difesa tecnica (così come dagli eredi D.P. asseritamente ammesso in appello), avrebbe errato la commissione regionale nel non ritenere il processo suscettibile di interruzione secondo la disciplina della morte della parte costituita a mezzo di procuratore.

Con il terzo motivo, la ricorrente (sebbene richiamando anche l’art. 360 c.p.c., n. 3) deduce insufficiente e contraddittoria motivazione dell’impugnata sentenza alla luce del fatto che la stessa avrebbe applicato la norma relativa alla parte costituita personalmente ancorchè dinanzi a una esplicita richiesta della medesima parte di essere considerata costituita secondo le modalità di cui al citato art. 12.

Infine, col quarto motivo, la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione di norma di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), assume che la commissione regionale abbia violato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b), essendosi limitata a dichiarare la nullità della sentenza senza rinviare la causa al primo giudice.

2. – I rilievi spesi dall’amministrazione a mezzo dei sopra sintetizzati motivi sono destituiti di fondamento.

I primi due, sebbene con errato richiamo dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denunciano errori in procedendo rispetto ai quali questa Corte è giudice del fatto processuale. Dagli atti risulta che l’ordinanza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 79, venne adottata dalla commissione tributaria provinciale il 19.6.2000. Consegue che i motivi appaiono errati nel presupposto di ritenere che, alla data della morte ((OMISSIS)), la B. fosse da considerare come parte presente non personalmente.

L’applicazione della disciplina dell’interruzione immediata postula il mero dato di fatto di avere l’evento colpito la parte che sta in giudizio (id est, che è costituita) personalmente, a prescindere dal fatto che ciò avvenga in controversia che richiede (ancora al momento) la pronuncia di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 5, o altra equivalente (art. 79 citato D.Lgs.). Sicchè non è dubitabile che, alla data della morte, la B. fosse da considerare “parte che sta in giudizio personalmente” secondo il disposto di cui al D.Lgs. cit., art. 40, comma 2.

Del resto, non è logicamente ipotizzabile che, in casi simili, l’evento morte debba essere dichiarato da un difensore, come invece dalla ricorrente alluso. E’ dirimente la considerazione che la morte prevenne un’eventuale nomina difensiva, che, stante la pendenza del processo in primo grado alla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali, avrebbe potuto conseguire solo all’ordinanza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 79 cpv..

Il terzo motivo appare egualmente errato nel presupposto, stante che il vizio motivazionale è riferito a una deduzione (evocativa del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12) non suscettibile dell’interpretazione in questa sede sostenuta dall’amministrazione finanziaria.

In sostanza, il rilievo, che la sentenza da atto essere stato svolto dai D.P. nel secondo motivo di appello, è nel senso di doversi la controversia intendere come suscettibile di mera regolarizzazione in quanto già pendente alla data del 1 aprile 1996. Il che non contraddice il fatto di doversi la B. considerare comunque costituita personalmente al momento della morte, siccome avvenuta prima dell’ordine impartito ai fini della regolarizzazione della costituzione secondo le nuove norme sull’assistenza tecnica nel giudizio tributario, dinanzi a controversie di valore superiore a L. 5.000.000.

il quarto motivo è in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la nullità degli atti successivi alla omessa interruzione del processo non rientra tra i casi nei quali il giudice di appello, riconoscendo una nullità del processo di primo grado, rimette la causa al primo giudice, atteso che lo stesso giudice d’appello deve in tal caso trattenere la causa e deciderla, semmai, nel merito, in virtù della conversione dei vizi della sentenza di primo grado in motivi di gravame (ex plurimis Cass. 2006/14650; 1998/154; 1993/4678). Il ripetuto quarto motivo è quindi errato nel presupposto attinente alla suddetta necessità di rimessione.

3. Tanto considerato, per doverosa esigenza di sistemazione concettuale, in ordine ai motivi di ricorso, osserva la Corte che la sentenza impugnata va nondimeno soggetta a cassazione senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, per le ragioni di seguito esposte.

4. – E’ preliminare il rilievo che la legittimazione del D.P., in ordine alla deduzione, quale apposito motivo di appello, del profilo afferente la nullità della sentenza di primo grado, per lesione del contraddittorio in morte della B., traesi dal fatto di avere essi appellato la sentenza anche in qualità di eredi della predetta madre, oltre che in proprio.

Ciò risulta dalla sentenza medesima, qui impugnata, e vale a escludere il fondamento di quanto in contrario sostenuto, in udienza, dal procuratore generale a motivo delle proprie conclusioni di accoglimento del ricorso, basate su un’asserita carenza di legittimazione degli appellanti.

In linea generale, non si dubita che l’omissione del provvedimento dichiarativo della estinzione del giudizio comporta la nullità degli atti successivi, la quale si estende altresì alla sentenza (tra le tante, Cass. 2007/3459; Cass. 2006/9374). Codesta è comunque una nullità relativa, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2, legittimati a dolersi della mancata interruzione sono la parte colpita dall’evento o i suoi eredi (cfr. Cass. 2007/24762; Cass. 2005/15431; Cass. 2005/15430 e molte altre).

Tali consolidati principi sono estensibili al processo tributario, in forza del rinvio contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 cpv..

Va semmai sottolineato che è acquisito – dopo sez. un. 2007/15142 – che nel caso di litisconsorzio facoltativo, qualora si verifichi un evento interruttivo che riguardi una delle parti, l’interruzione non opera sull’intero giudizio, sebbene con riferimento alla sola causa attinente alla parte colpita dall’evento. Difatti l’interruzione può essere anche solo parziale, essendo finalizzata (cfr. d’altronde C. cost. 2003/349) a tutelare esclusivamente la parte colpita dall’evento.

Pertanto, con riguardo al caso di specie, gli appellanti D.P., se certamente erano legittimati a impugnare la sentenza di primo grado, nel profilo attinente alla suddetta nullità relativa, in quanto eredi della parte colpita dall’evento (la B.), non avevano, invece, eguale legittimazione in proprio.

Ferme le considerazioni di cui infra, la nullità della sentenza avrebbe potuto essere dichiarata soltanto in parte qua, nei limiti, cioè, della posizione processuale della parte colpita dall’evento, giacchè l’oggetto della lite -modellato su un’imposta complementare di donazione e accessori Invim – presupponeva, tra i donatari obbligati (i D.P. e la loro madre), un vincolo di solidarietà, tale da rendere facoltativo il litisconsorzio e scindibili le relative cause.

Ha in questo senso errato la commissione tributaria regionale nel rendere una sentenza dichiarativa della nullità dell’intero giudizio.

5. – Ma quel che più interessa è che la commissione territoriale ha errato nella conclusione, dal momento che, per principio altrettanto consolidato, il giudice di appello, che dichiari la nullità’ della sentenza per la mancata interruzione (automatica) del processo (per es. a seguito della morte del procuratore) , deve trattenere la causa e giudicare nel merito (v., in aggiunta alle sent. già citate, anche Cass. 1996/2493) in virtù del principio della conversione dei vizi della sentenza di primo grado in motivi di gravame, non rientrando tale nullità fra i casi nei quali il giudice di appello può rimettere la causa al primo giudice (artt. 353 e 354 c.p.c.).

Il che equivale a dire che, a sua volta, l’impugnante non può limitarsi, in casi simili, a far valere, a motivo del gravame, il solo vizio procedurale.

Consegue che l’impugnazione, a mezzo della quale risultava semplicemente dedotta la nullità della sentenza di primo grado, avrebbe dovuto essere ritenuta e dichiarata inammissibile dalla medesima commissione regionale. Dalla sentenza risulta, infatti, che gli appellanti ebbero a dedurre sì motivi di merito, ma soltanto in subordine, sul presupposto cioè del rigetto della primaria unica domanda di nullità della statuizione di primo grado (cfr., al riguardo, la pag. 4 della sentenza, nel testuale riferimento soltanto subordinato alla domanda di annullamento dell’ingiunzione fiscale a ogni effetto di legge).

Per cui, valutata la domanda principale di nullità come diretta espressione della volontà degli impugnanti di riservare al solo profilo del vizio procedurale le critiche proposte avverso la sentenza di primo grado, con correlata irrilevanza della subordinata di merito salvo il caso del rigetto di quella domanda, la commissione regionale avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del gravame in coerenza con l’avvenuta formazione del giudicato sulla statuizione della commissione provinciale.

La circostanza che una simile declaratoria sia mancata nulla toglie al potere di rilevazione d’ufficio del giudicato interno in questa sede.

L’impugnata sentenza va dunque cassata senza rinvio per tale specifica ragione, attesa cioè l’intervenuta formazione del giudicato interno in conseguenza del fatto di essersi gli appellanti allora limitati a dedurre il solo vizio procedurale. Trattasi, giustappunto, di ipotesi nella quale il processo non poteva essere proseguito (cfr. per tutte Cass. 2007/1505).

in aderenza alla riscontrata anteriore formazione del giudicato, devesi dichiarare l’inammissibilità del ricorso dell’agenzia delle entrate, al di là della già evidenziata infondatezza delle di lei doglianze.

Nella cassazione senza rinvio, in virtù del sopra detto rilievo d’ufficio, trovasi ragione logica per la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso dell’agenzia delle entrate. Cassa senza rinvio l’impugnata sentenza. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 4 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

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