Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8158 del 29/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 29/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.29/03/2017),  n. 8158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4801-2016 proposto da:

A.E.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

DOMENICO SOMMARIO;

– ricorrente –

contro

ADNIIRAL INSURANCE COMPANY LIMITED, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA STROZZI 32 presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

LANIGRA, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO RONCAGLIA;

– controricorrente –

e contro

S.A.A., ST.AN.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2224/2015 del TRIBUNALE di MODENA, depositata

il 24/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LINA

RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

A.E.D. propone tre motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 2224/2015 depositata il 24.11.2015 dal tribunale di Modena, che il ricorrente indica essergli stata notificata, che, a conferma della sentenza del giudice di pace, rigettava la sua domanda di risarcimento danni alla persona nei confronti di St.An., S. e Admiral Insurance Company Limited. La sola Admiral resiste con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto ritenuto improcedibile per omesso deposito della sentenza impugnata. Il Collegio, previa discussione in camera di consiglio, ha condiviso la proposta del relatore.

L’art. 369 c.p.c. prevede, tra l’altro, che insieme al ricorso devono essere depositati in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, alcuni documenti a pena di improcedibilità, tra i quali la copia autentica del provvedimento impugnato (e, nel caso in cui questo sia stato notificato, anche la relata di notifica di esso).

Nel caso di specie, come accuratamente verificato anche a cura della cancelleria, il deposito della sentenza impugnata contestualmente al ricorso è mancato, mentre ne è comparsa tardivamente una copia, priva di un timbro di deposito e recante spillata in calce una stampa della relata di notifica in data 9.1.2017, ben successiva al termine per iscrizione della causa al ruolo ed appena precedente l’adunanza camerale.

L’improcedibilità del ricorso esime dal dover esaminare, e finanche dal dover riportare, i motivi di ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi DEL D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Liquida le spese del presente giudizio in Euro 510,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali al 15%.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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