Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8158 del 23/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 23/03/2021), n.8158
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18371-2019 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VALDINIEVOLE, 11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI
MORANDI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRATE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA
PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9738/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata
l’11/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE
GABRIELLA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, e condannato il ricorrente, M.A., al pagamento delle spese di lite;
a fondamento della statuizione sulle spese, ha ritenuto che fosse carente una valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
per la cassazione della pronuncia in ordine alle spese, ha proposto ricorso M.A., con un unico motivo, cui ha resistito l’INPS con controricorso;
la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
con l’unico motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c.;
parte ricorrente deduce che nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio per ATPO e, poi, del giudizio cd. “di opposizione” era presente la dichiarazione prevista dalla indicata disposizione e che, inoltre, negli atti risultava depositata la dichiarazione sostitutiva di certificazione, con la quale, testualmente si attestava: “di non essere stato ricoverato a lungodegenza con retta a carico dello stato (…) (di)rientra(re) (nella) L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11. Comunicherà variazioni”;
il ricorso è fondato;
le censure sono, in primo luogo, ammissibili, risultando assolte le prescrizioni desumibili dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e dall’art. 369 c.p.c., n. 4: il contenuto essenziale delle dichiarazioni è riprodotto nel ricorso ed è indicata la collocazione processuale delle dichiarazioni medesime;
quanto al merito, questa Corte ha chiarito che l’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11 (conv. con modif. nella L. n. 326 del 2003), laddove fa carico alla parte ricorrente, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell’esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, di rendere apposita dichiarazione sostitutiva “nelle conclusioni dell’atto introduttivo” deve interpretarsi nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell’atto introduttivo del giudizio, cosicchè va ritenuta “efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo” (v., ex plurimis, Cass. n. 16616 del 2018);
la Corte ha anche precisato (v. Cass. n. 24303 del 2016; Cass., sez.VI, n. 16616 del 2018; Cass. n. 23424 del 2018) che la disposizione (id est: l’art. 152 disp. att. c.p.c.), stante il richiamo limitato ai commi 2 e 3, con esclusione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, che disciplina il contenuto dell’istanza per il gratuito patrocinio, non impone alla parte ricorrente l’indicazione specifica dell’entità del reddito nella prescritta dichiarazione sostitutiva, in un’ottica di semplificazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale, coerente con la “ratio” ispiratrice della disciplina di favorire l’effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti, benchè diretta ad evitare e punire gli abusi;
a tanto consegue l’idoneità della dichiarazione in atti, richiamata nelle conclusioni dell’atto introduttivo e completa nel suo contenuto, a determinare, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., l’esonero dalle spese di lite;
la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione alla statuizione sulle spese;
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito; vanno, di conseguenza, dichiarate non dovute dal ricorrente le spese del procedimento davanti al Tribunale e lo stesso va, altresì, esonerato dal pagamento delle spese di C.T.U., che vanno poste definitivamente a carico dell’Inps;
le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza e vanno distratte in favore del difensore in virtù della dichiarata anticipazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non dovute le spese processuali del giudizio dinanzi al Tribunale e pone a carico dell’Inps le spese di c.t.u.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Ester Ferrari Morandi.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 16 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021