Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8157 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/03/2017, (ud. 10/11/2016, dep.29/03/2017),  n. 8157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29936-2014 proposto da:

Z.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CVAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

MAURIZIO PIZZUTI E PATRIZIA COLA, giusta procura prodotta in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE OLEVANO ROMANO, C.F. (OMISSIS), In persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CORTE DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO DI

FRANCESCO in virtù di Delib. Giunta comunale 13 gennaio 2015, in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, subentrata ex lege n. 56 del

2014 alla Provincia di Roma, C.F. (OMISSIS), in persona del sindaco

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 119-

A, sede dell’Avvocatura della Città della Città Metropolitana di

Roma Capitale, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO

SIENI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6550/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa e depositata il 24/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’avvocato PATRIZIA COLA, per il ricorrente, che si riporta

agli scritti;

udito l’avvocato ROBERTO DI FRANCESCO, Per il Comune di Olevano

Romabno che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Z.L. propone ricorso per cassazione contro il Comune di Olevano Romano e l’amministrazione provinciale di Roma avverso la sentenza della corte di appello di Roma 24.10.2014 che ha respinto il suo gravame alla sentenza del Tribunale di Tivoli che, a sua volta, aveva respinto la domanda di usucapione.

La corte di appello ha condiviso la prima decisione che aveva escluso un possesso uti dominus posto che una concessione a titolo gratuito dà luogo a mera detenzione nè era stata dimostrata l’interversione.

Il ricorrente denunzia 1) violazione degli artt. 1140, 1158 e 1159 bis c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.; 2) omesso esame di fatti decisivi, con trattazione congiunta.

Resistono con controricorso il Comune di Olevano Romano e la città metropolitana di Roma subentrata alla provincia.

Le censure non meritano accoglimento limitandosi a contrapporre una propria tesi alle affermazioni contenute nella sentenza.

Per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” (“ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n. 11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).

Nè è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n. 4454), ove, come nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta.

Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).

La domanda di usucapione è stata correttamente respinta in riferimento alla mancanza di un possesso” uti dominus e le censure tendono solo ad un riesame del merito non consentito in questa sede non dimostrandosi, peraltro, la tempestività della doglianza rispetto alla affermata diversità delle particelle.

In definitiva, il ricorso va interamente rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2200 oltre accessori e spese forfettizzate in favore di ciascun contro ricorrente, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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