Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8157 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 23/03/2021), n.8157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16000-2019 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO LUBERTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSIO ARIOTTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 427/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 12/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE

GABRIELLA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Torino, pronunciando ai sensi del D.Lgs n. 165 del 2001, art. 64, comma 3, ha dichiarato la nullità del CCNL comparto scuola del 4 agosto 2011, art. 2, commi 2 e 3, nella parte in cui è previsto che il meccanismo di salvaguardia sia applicato ai soli docenti “a tempo indeterminato”;

avverso la decisione, ha proposto ricorso immediato il MIUR, articolato in due motivi, cui ha opposto difese, con controricorso, P.A.;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione e falsa applicazione del CCNL del comparto scuola del 4 agosto 2011, art. 2, commi 2 e 3, e degli artt. 1362,1363 e 1364 c.c.;

con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70CE, del CCNL del comparto scuola del 4 agosto 2011, art. 2, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 297 del 1994, artt. 485 e 489 e 569, dell’art. 2697 c.c.;

i motivi, da esaminarsi congiuntamente, denunciano, nel complesso, l’errata interpretazione del CCNL 4 agosto 2011, art. 2, commi 2 e 3, e pongono la questione dell’applicazione o meno della relativa disciplina al personale assunto a tempo determinato e successivamente stabilizzato;

deve premettersi che la norma, ai sensi di quanto previsto dal medesimo contratto collettivo, art. 1, riguarda il personale appartenente al comparto di cui al c.c.n.l. Quadro sottoscritto l’11 giugno 2007, art. 2, lett. I, e cioè, stesso c.c.n.l. Quadro ex art. 11, tutto il personale della Scuola;

tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell’1.9.2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente c.c.n.l. Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010, inserito o che abbia maturato il diritto all’inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni” ed il comma 3, che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”;

per espressa volontà delle parti contrattuali, il discrimine temporale è stato, dunque, fissato all’1.9.2010 e fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato;

le questioni poste con i motivi di ricorso e gli argomenti difensivi affrontati sono stati oggetto di decisione da parte di questa Corte con pronuncia n. 2924 del 20.2.2020, alla cui motivazione integralmente si rinvia anche ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.;

con la sentenza in oggetto, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, il c.c.n.l. 4 agosto 2011, art. 2, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento “ad personam”, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell’amministrazione “;

la decisione si pone nel solco delle pronunce volte ad affermare la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell’amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell’amministrazione, dell’intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione;

all’esposto orientamento, ed ai principi ad esso sottesi, occorre garantire continuità in questa sede;

il provvedimento impugnato – che ha interpretato la clausola contrattuale in modo conforme all’interpretazione poi prescelta dal Giudice di legittimità – è, dunque, immune dalle esposte censure;

il ricorso va, pertanto, respinto;

le spese del presente giudizio si compensano integralmente in ragione della novità della questione, chiarita solo nelle more del presente giudizio;

poichè risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, trattandosi di un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater (Cass. n. 1778 del 2016, n. 23514 del 2014, n. 5955 del 2014).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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