Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8157 del 22/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8157 Anno 2016
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 7768-2014 proposto da:
SORIANO GIROLAMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FABIO MASSIMO 9, presso lo studio dell’avvocato BRUNO
AGUGLIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MICHELE AMATO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
COMUNE di VIBO VALENTIA, in persona del sindaco legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
STEFANO LONGANESI, 9, presso lo studio dell’avvocato
ELISABETTA ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende giusta
procura a margine del ricorso;
– controricorrente –

-AA0o

Data pubblicazione: 22/04/2016

avverso la sentenza n. 413/2013 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO dei 12/02/2013, depositata il 21/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;
udito nv-vocato Michele Amato difensore del ricorrente che si riporta

udito l’Avvocato Carmelo Russo (delega Elisabetta Alessandra)
difensore del ricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Rilevato che è stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento
civile iscritto al R.G. 7768/2014

“La Corte d’Appello di Catanzaro ha provveduto alla determinazione
dell’indennità di occupazione legittima e di esproprio del terreno edificabik
sito in Vibo Valentia di proprietà dell’attore Girolamo Soriano. A sostegno
della decisione assunta la Corte territoriale ha affermato:
– non era necessaria la concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.
vigente, dal momento che al procedimento si applicava la formulazione della
norma ante riforma introdotta con la 1. n. 353 del 1990. La causa venne
sospesa eac art 295 cod. proc. civ. in attesa della definizione del giudizio
pregiudiziale con ordinanza collegiale quando i termini ex art. 190 cod. proc.
civ. previgente erano già scaduti, con conseguente insussistenza del diritto a
riottenerli all’esito della riassunzione.
Nel merito veniva rilevato che alla luce della sentenza n. 278 del 2011 della
Corte di Cassazione la procedura espropriativa doveva ritenersi del tutto
regolare e legittima con conseguente limitazione del decisum alla
determinazione dell’indennità di esproprio e di occupazione legittima. Al
riguardo il consulente tecnico d’ufficio ha riconosciuto in primo luogo la
natura edificatoria dell ‘appezzamento di terreno già in epoca precedente alla
sua inserzione nel piano per l’edilizia economica e popolare e successivamente
ha proceduto alla determinazione del valore venale, prendendo in esame il
corrispettivo di vendita di terreni limitrofi e considerando il maggior pregio di
quello oggetto di giudizio per la sua più agevole accessibilità.
Ric. 2014 n. 07768 sez. M1 – ud. 12-02-2016
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agli scritti;

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Soriano affidato a
due motivi. Ha resistito con controricorso il Comune di Vibo Valentia,
deducendo preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione in quanto
notificato oltre i 60 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata da
parte del ricorrente all’Ente territoriale.
L’esame della eccezione preliminare viene rimessa al Collegio, dovendosi

procuratore costituito.
In ordine ai motivi di ricorso deve rilevarsi che il primo riproduce l’eccezione
di nullità della sentenza per mancata concessione dei termini per le comparse
conclusionali così come previsto dall’art. 190 cod, proc. eiv.
La censura è manifestamente i nfondata. Nella fòrmulazione ante vigente i
termini per le comparse conclusionali e le repliche scadevano prima
dell’udienza nella quale la causa era rimessa al Collegio. Correttamente,
pertanto, la Corte d’Appello ha rilevato la decadenza della parte dal deposito
di atti difensivi .finali, essendo stata interrotta la causa all’udienza collegiale
finale, prima della quale dovevano essere depositate le comparse conclusionali
(10 giorni liberi prima) e le repliche (5 giorni prima).
L’art. 190 cod. proc. civ nella versione ratione temporis applicabile al secondo
e terzo comma stabilisce.
“Le parti, dieci giorni liberi prima di tale udienza, debbono comunicarsi le
comparse contenenti le sole conclusioni già fissate dinanzi all’istruttore, e
compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano.
Cinque giorni liberi prima dell’udienza le parti possono comunicarsi brevi
memorie, aventi carattere di semplice replica alle deduzioni avversarie, e non
contenenti nuove conclusioni.”
Nel secondo motivo viene dedotto il vizio di omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato
accoglimento della richiesta di rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio,
attesa la copiosa produzione documentale al riguardo, altrettanto disattesa e k
diverse valutazioni delle consulenze di parte.
Il motivo è inammissibile sotto due profili. Il primo perché nella formulazione
della censura non si tiene conto del nuovo parametro normativo contenuto
Ric. 2014 n. 07768 sez. M1 – ud. 12-02-2016
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verificare la corrispondenza della notificazione con il domicilio eletto presso il

nell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. ed applicabile ai ricorsi avverso sentenze
successive al giorno I] settembre 2012.
Secondo la norma applicabile nella specie il vizio è configurabile solo quando
si denunci specificamente l’omesso esame di un fatto decisivo che ha formato
oggetto del giudizio e non quando si indichino mere insufficienze motivazionali.
Il secondo profilo d’inammissibilità è ravvisabile nel difetto di specificità non

indicate nella censura siano state formulate.
In conclusione ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere
respinto.”

Il collegio condivide senza rilievi la relazione, rigetta il ricorso ed applica il
principio della soccombenza in ordine alle spese processuali

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e per l’effetto condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali del giudizio da liquidarsi in E 5.000 per compensi e €
100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma l quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Cosi deciso nella camera di consiglio del 12.02.2015.

Il esidente Dott. M

essendo neanche indicato nel ricorso dove e in che forma le richieste istruttorie

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