Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8157 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2019, (ud. 05/02/2019, dep. 22/03/2019), n.8157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5764/2014 R.G. proposto da:

B.D.R. Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenza Rando, con domicilio

eletto in Roma, via Terenzio n. 21, presso lo studio dell’Avv.

Fausto Maria Amato;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio

eletto presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia depositata il 14 giugno 2013, n. 89/07/13.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio

2019 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

Fatto

RILEVATO

che:

La ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ne aveva rigettato l’appello contro la decisione di primo grado che aveva, a sua volta, disatteso il ricorso della contribuente avente ad oggetto il provvedimento di diniego relativo all’istanza di rimborso del minore dei crediti IVA concernenti il triennio 2006-2008, anni per i quali la società – limitatasi ad acquistare un complesso immobiliare nel 2008, per il corrispettivo di Euro 420.000 – non aveva dichiarato alcun ricavo, nè rivelato alcun volume d’affari, tanto da palesarsi non operativa;

– Il ricorso per cassazione della contribuente è affidato ad un solo, articolato motivo;

– L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con l’unico, composito motivo di ricorso – che si riporta testualmente – la contribuente denuncia la “violazione della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 3 e 5, ” nonchè romessa e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio-falsa applicazione norma di legge: (la ritenuta qualificazione circa l’operatività della società)”;

– Si duole la ricorrente della asserita carenza in sentenza di “un serio esame o, quanto meno una valutazione, della presenza degli elementi che caratterizzano le società “non operative e/o di comodo”; lamenta, inotre, di non avere avuto “contezza se sono stati verificati tutti i parametri indicati dalla società e cioà i calcolo operati e provati dai quali si vede che il valore risultante dalla somma dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi è maggiore del totale dei ricavi presunti, come indicato dall’art. 30 cit.”; soggiunge che “l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata (pag. 2) laddove vorrebbe sostenere che la società era bene consapevole che l’Ufficio aveva dichiarato la non applicabilità della norma contenuta nella L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 4 bis, e quindi la società era pertanto stata ritenuta non operativa per il triennio di riferimento, è del tutto errata, atteso che la L. n. 724 del 1994, art. 30, reca precisa indicazione per la qualificazione delle “società di comodo””; insiste che l’atto di interpello non poteva trovare ingresso nella motivazione della sentenza, poichè si tratta di una valutazione e/o giudizio dell’Ufficio che la società non ha mai condiviso”; sottolinea poi che l’impugnazione agli interpelli configurerebbe una vera e propria azione di accertamento negativo nei riguardi dell’amministrazione finanziaria, e quindi improponibile” alla luce di alcuni riferimenti giurisprudenziali di questa Corte minutamente richiamati; conclude osservando che “considerato che il valore risultante dalla sommatoria dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi è maggiore al totale dei ricavi presunti… non poteva conseguentemente ritenersi la non operatività della B.D.R. Immobiliare s.r.l.”;

– Il motivo è contrassegnato da vari profili di inammissibilità;

– Innanzitutto, esso si risolve, sin dalla rubrica sopra letteralmente rammentata, in un’indistricabile mescolanza di doglianze relative all’asserito difetto motivazionale e di lagnanze connesse alla dedotta violazione di norme, tanto da non soddisfare il requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, che, a pena di inammissibilità, prescrive che il ricorso contenga i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata (v. Cass. n. 11501 del 2006 cit.);

– L’inammissibilità discende, dunque, proprio dall’applicazione del principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterognei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli stessi elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (v. Cass. n. 11222 del 2018; Cass. 2954 del 2018; Cass. n. 27458; Cass. n. 23265 del 2017; Cass. n. 16657 del 2017);

– Ciò detto, farraginosamente in ricorso ci si duole, non tanto dell’erronea interpretazione delle norme che presiedono al governo della fattispecie, quanto della valutazione inerente i parametri di “non operatività” della società; in tal senso, nella parte in cui – sia pure con scarsa chiarezza – il motivo assume che la sentenza non contiene “un serio esame o quanto meno la valutazione degli elementi che caratterizzano le società “non operative e/o di comodo”, adombrando l’omessa verifica di “tutti i parametri indicati dalla società”, esso si pone in conflitto con il condivisibile orientamento di questa Corte secondo il quale in tema di ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di violazione di legge, consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione), postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicchè è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa – come invece il ricorrente sembra voler fare nel caso di specie – la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito (v. Cass. n. 6035 del 2018);

– Nè va trascurato che, quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche attraverso specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 635 del 2015), diversamente il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 828 del 2007);

– Anche a voler tacere dell’impossibilità di delimitarne i contorni rispetto al vizio di violazione di legge – rispetto al quale soffre di una promiscuità inestricabile – l’aspetto di censura relativo alla carenza della motivazione della sentenza d’appello rivela, a sua volta, ragioni di autonoma e patente inammissibilità;

– Fa difetto l’indicazione del fatto, controverso e dirimente, in riferimento al quale soltanto il vizio di motivazione potrebbe essere apprezzato;

– Il motivo si raccoglie, invero, in eterogenee e imperscrutabili contestazioni che sono ben lungi dal prospettare un error in iudicando, risolvendosi in una sfilacciata critica investente l’accertamento e l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla quaestio facti relativa alla ritenuta “non operatività” della società ricorrente, deviando, altresì, dal paradigma di cui al vigente art. 360 c.p.c., n. 5, che esige l’esplicitazione del puntuale e specifico thema disputandum, non già la sommaria critica della sufficienza e della logicità della motivazione in fatto adottata dal giudice di appello;

– In breve, la doglianza in punto di deficit di motivazione investe, non già l’omesso esame di un fatto storico, ma l’apprezzamento giudiziale compiuto al riguardo, attraverso la valutazione dei parametri di “non operatività” dell’ente;

Il ricorso è, dunque, inammissibile;

Le spese dei gradi di merito vanno compensate; quelle relative al presente giudizio di legittimità sono regolate dalla soccombenza e liquidate in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dall’Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro 5000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 5 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA